Decisione UE In vigore

Decisione UE 1533/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1533 della Commissione del 24 luglio 2023 sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 24/07/2023 In vigore dal: 24/07/2023 Documento ufficiale

Quali parti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit sono riconosciute come equivalenti ai requisiti EMAS secondo la Decisione UE 2023/1533?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione UE 2023/1533 riconosce parzialmente il sistema austriaco Ecoprofit (ÖKOPROFIT) come conforme ai requisiti del regolamento EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Su 13 aree valutate, solo 7 sono riconosciute come pienamente equivalenti: l'impegno dell'alta dirigenza, la politica ambientale, il rispetto degli obblighi normativi, gli obiettivi e programmi ambientali per il miglioramento continuo, la struttura organizzativa e formazione del personale, e parzialmente l'analisi ambientale (6 su 8 elementi). Le organizzazioni che aderiscono a Ecoprofit possono quindi beneficiare di un riconoscimento parziale verso la certificazione EMAS, evitando duplicazioni amministrative. Tuttavia, rimangono lacune significative: l'esame della direzione, il controllo operativo, la preparazione alle emergenze, gli audit interni, la comunicazione esterna e i requisiti di accreditamento dei verificatori non sono riconosciuti come equivalenti. Questo significa che le aziende Ecoprofit che desiderano ottenere la registrazione EMAS completa devono comunque implementare ulteriori misure in queste aree specifiche.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1533 della Commissione del 24 luglio 2023 sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/1533 of 24 July 2023 on the recognition of the requirements of the Ecoprofit environmental management system as complying with the corresponding requirements of the eco-management and audit scheme (EMAS) in accordance with Article 45 of Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

25.7.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 186/28 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1533 DELLA COMMISSIONE del 24 luglio 2023 sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), a norma dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE ( 1 ) , e in particolare l’articolo 45, paragrafo 4, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009, considerando quanto segue: (1) Il 9 maggio 2022 l’Austria ha inviato alla Commissione una richiesta scritta di riconoscimento del sistema di gestione ambientale ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) conformemente all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009. L’Austria ha successivamente trasmesso ulteriori informazioni intese a fornire alla Commissione avesse gli elementi necessari per valutare l’equivalenza delle pertinenti parti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit ai requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009. (2) Sulla base della richiesta dell’Austria, la Commissione ha valutato l’equivalenza delle seguenti parti del sistema di gestione ambientale ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) con ai corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009: i) l’impegno dell’alta dirigenza; ii) l’esame della direzione; iii) la definizione di un’analisi ambientale; iv) la definizione di una politica ambientale; v) la garanzia del rispetto degli obblighi normativi; vi) gli obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo; vii) la struttura organizzativa (ruoli e responsabilità), la formazione e la partecipazione del personale; viii) i requisiti in materia di documentazione; ix) il controllo operativo; x) la preparazione e la risposta alle emergenze; xi) l’audit interno e le azioni correttive; xii) la comunicazione (interna ed esterna); xiii) i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione. (3) Considerando le responsabilità e il coinvolgimento dell’alta dirigenza in tutte le fasi del programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), è opportuno riconoscere la parte dello stesso relativa all’impegno dell’alta dirigenza come equivalente ai requisiti di cui all’allegato II, parti A.5.1, A.5.2 e B.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009. (4) Considerando la mancanza di un esame della direzione o della documentazione della valutazione della direzione nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), la parte dello stesso relativa all’esame della direzione non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all’allegato II, parte A.9.3, del regolamento (CE) n. 1221/2009. (5) Considerando che nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) i principali aspetti ambientali sono individuati e analizzati nella consultazione iniziale (primo audit ambientale), ma che il programma non tiene sufficientemente conto degli aspetti ambientali indiretti e che non tutti gli elementi pertinenti dell’EMAS sono presi in considerazione e documentati, la parte del programma relativa alla definizione di un’analisi ambientale dovrebbe essere riconosciuta solo parzialmente come equivalente ai requisiti di cui all’allegato I e all’allegato II, parte A.6.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009. In particolare dovrebbero essere riconosciute come equivalenti le parti seguenti della definizione di un’analisi ambientale di ECOPROFIT (ÖKOPROFIT): i) individuazione del contesto organizzativo; ii) individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative; iii) individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente; iv) valutazione dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti; v) individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità; vi) esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti. Tuttavia vii) l’individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti; e viii) la valutazione della significatività degli aspetti ambientali non dovrebbero essere riconosciute come equivalenti. (6) Considerando che in ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) l’alta dirigenza definisce e pubblica la politica e gli orientamenti ambientali che stabiliscono i principi e definiscono un quadro per fissare obiettivi ambientali, la parte del programma relativa alla definizione di una politica ambientale dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’allegato II, parte A.5.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009. (7) Considerando che il sistema ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) impone alle organizzazioni di fornire il materiale o i documenti giustificativi necessari ad attestare il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente, è opportuno riconoscere la parte dello stesso relativa alla garanzia del rispetto degli obblighi normativi come equivalente alle prescrizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 4, e all’allegato II, parti A.6.1.3 e B.4, del regolamento (CE) n. 1221/2009. (8) Considerando che il programma di follow-up ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) offre all’organizzazione l’opportunità di migliorare costantemente l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia del sistema ECOPROFIT per aumentare le prestazioni ambientali e che ogni anno il costante miglioramento delle prestazioni ambientali è oggetto di audit da parte di esperti della commissione ECOPROFIT, la parte del programma relativa agli obiettivi e ai programmi ambientali definiti per assicurare il miglioramento continuo dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’articolo 1, all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 18, paragrafo 7, lettera b), e all’allegato II, parte A.10.3, e parte B.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009. (9) Considerando che nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) il direttore è nominato dall’alta dirigenza ed è responsabile della corretta attuazione del sistema, che i direttori ECOPROFIT partecipano periodicamente a formazioni e seminari relativi alla prestazione ambientale delle organizzazioni e che tutti i dipendenti dell’organizzazione a tutti i livelli sono coinvolti e possono partecipare attivamente al programma, la parte del programma relativa alla struttura organizzativa, alla formazione e alla partecipazione del personale dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’articolo 1 e all’allegato II, parti A.5.3, A.7.2 e B.6, del regolamento (CE) n. 1221/2009. (10) Considerando che il rapporto sull’ambiente di ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) comprende la documentazione sugli obiettivi ambientali, gli aspetti ambientali dell’organizzazione e un elenco delle misure attuate ma che i criteri usati nella valutazione della significatività degli aspetti ambientali di un’organizzazione e gli aspetti ambientali indiretti non sono documentati, la parte del programma relativa ai requisiti in materia di documentazione non dovrebbe essere riconosciuta come conforme ai requisiti di cui all’articolo 20 e all’allegato II, parti A.4.4, A.6.2.1 e A.7.5, del regolamento (CE) n. 1221/2009. (11) Considerando che ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non si occupa della pianificazione e del controllo operativi o lo fa solo parzialmente, la parte relativa al controllo operativo non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all’allegato II, parte A.6.1 e 6.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009. (12) Considerando che ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non si occupa della preparazione e della risposta alle emergenze o lo fa solo parzialmente, la parte dello stesso relativa alla preparazione e alla risposta alle emergenze non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all’allegato II, parte A.8.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009. (13) Considerando che il riesame interno indipendente del programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non affronta pienamente la valutazione delle prestazioni ambientali dell’organizzazione o delle prestazioni del sistema di gestione ambientale, la parte del programma relativa all’audit interno e alle azioni correttive non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), all’articolo 9, all’allegato II, parti A.9.2 e A.10.2, e all’allegato III del regolamento (CE) n. 1221/2009. (14) Considerando che il programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non impone alle imprese di comunicare all’esterno informazioni sugli aspetti ambientali o sugli indicatori chiave relativi ai loro sistemi, la parte dello stesso relativa alla comunicazione (interna ed esterna) non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all’allegato II, parti A.7.4 e B.7, e all’allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009. (15) Considerando che la verifica di un’organizzazione ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non è effettuata da un verificatore ambientale, la parte del programma relativa ai requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui articolo 4, paragrafo 5, agli articoli 6, 7 e da 18 a 27 del regolamento (CE) n. 1221/2009. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Commissione riconosce le parti del sistema Ecoprofit specificate nell’allegato come conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009 («requisiti EMAS»). Articolo 2 Le eventuali modifiche al sistema Ecoprofit che incidano sulla presente decisione sono comunicate alla Commissione almeno una volta all’anno. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1 . ALLEGATO Sintesi della valutazione Requisiti Equivalente Non equivalente 1. Impegno dell’alta dirigenza (Allegato II, parti A.5.1, A.5.2, e B.2, del Regolamento (CE) n. 1221/2009) X 2. Esame della direzione (Allegato II, parte A.9.3, del regolamento (CE) n. 1221/2009) X 3. Definizione di un’analisi ambientale (Allegato I e allegato II, parte A.6.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009) 1) individuazione del contesto organizzativo X 2) individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative X 3) individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente X 4) valutazione dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti X 5) individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità X 6) esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti X 7) individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti X 8) valutazione della significatività degli aspetti ambientali X 4. Definizione di una politica ambientale (Allegato II, parte A.5.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009) X 5. Garanzia del rispetto degli obblighi normativi ( 1 ) (Articolo 4, paragrafo 4, e allegato II, parti A.6.1.3 e B.4, del regolamento (CE) n. 1221/2009) X 6. Obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo (Articolo 1, articolo 18, paragrafo 2, lettera c), articolo 18, paragrafo 7, lettera b) e allegato II, parti A.10.3 e B.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009) X 7. Struttura organizzativa, formazione e partecipazione del personale (Articolo 1 e allegato II, parti A.5.3, A.7.2 e B.6, del regolamento (CE) n. 1221/2009) X 8. Requisiti in materia di documentazione (Articolo 20 e allegato II, parti A.4.4, A.6.2.1 e A.7.5, del regolamento (CE) n. 1221/2009) X 9. Controllo operativo (Allegato II, parti A.6.1 e A.6.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009) X 10. Preparazione e risposta alle emergenze (Allegato II, parte A.8.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009) X 11. Audit interno e azioni correttive (Articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), articolo 6), paragrafo 2, lettera a), articolo 9, allegato II, parti A.9.2 e A.10.2, e allegato III del regolamento (CE) n. 1221/2009) X 12. Comunicazione (interna ed esterna) (Allegato II, parti A.7.4 e B.7, e allegato IV, del regolamento (CE) n. 1221/2009) X 13. Requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione (Articolo 4, paragrafo 5, articoli 6, 7 e da 18 a 27 del regolamento (CE) n. 1221/2009) X ( 1 ) Questo criterio si riferisce alle procedure interne esistenti volte a individuare, documentare e garantire il rispetto degli obblighi normativi. Non fa invece riferimento alla valutazione del rispetto di tali obblighi effettuata da un verificatore terzo, che rientra nel punto 13 della presente valutazione.

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