Decisione UE In vigore

Decisione UE 1539/2023

Decisione (UE) 2023/1539 del Consiglio del 20 luglio 2023 relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea

Pubblicato: 20/07/2023 In vigore dal: 20/07/2023 Documento ufficiale

Quali sono i criteri e la procedura per la nomina dei procuratori europei della Procura europea secondo la Decisione UE 2023/1539?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/1539 del Consiglio del 20 luglio 2023 disciplina la nomina dei procuratori europei dell'EPPO (Procura europea), un'istituzione dell'Unione europea istituita per investigare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. La decisione si applica agli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata e riguarda la selezione di candidati che devono essere magistrati o membri attivi delle procure nazionali, con esperienza comprovata in sistemi giuridici, indagini finanziarie e cooperazione giudiziaria internazionale. La procedura prevede che ogni Stato membro designi tre candidati, i quali vengono valutati da un comitato di selezione indipendente che redige pareri motivati e una graduatoria non vincolante. Il Consiglio dell'UE, deliberando a maggioranza semplice, seleziona e nomina uno dei candidati per ogni Stato membro per un mandato non rinnovabile di sei anni. Nel caso specifico della presente decisione, sono stati nominati due procuratori europei (uno spagnolo e uno portoghese) a decorrere dal 29 luglio 2023, in sostituzione di mandati scaduti, garantendo così la continuità operativa del collegio dell'EPPO.

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Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1539 del Consiglio del 20 luglio 2023 relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea EN: Council Decision (EU) 2023/1539 of 20 July 2023 appointing the European Prosecutors of the European Public Prosecutor’s Office

Testo normativo

26.7.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187/74 DECISIONE (UE) 2023/1539 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 2023 relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») ( 1 ) , in particolare l’articolo 16, vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») ( 2 ) , vista la decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 ( 3 ) , visti i pareri motivati e la graduatoria dei candidati redatti dal comitato di selezione, considerando quanto segue: (1) L’EPPO è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939. (2) I procuratori europei devono supervisionare le indagini e le azioni penali conformemente all’articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1939. (3) I mandati di otto procuratori europei nominati per un periodo non rinnovabile di tre anni con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 ( 4 ) scadono il 28 luglio 2023. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del collegio dell’EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, è necessario che il Consiglio nomini otto procuratori europei per i posti che diventeranno vacanti dal 29 luglio 2023. (4) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 («regole di funzionamento del comitato di selezione»). (5) A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante deve designare tre candidati al posto di procuratore europeo tra i candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, offrono tutte le garanzie di indipendenza e possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale. (6) Spagna e Portogallo hanno designato i candidati per i posti che diventeranno vacanti dal 29 luglio 2023. (7) Il comitato di selezione ha redatto i pareri motivati e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati dai suddetti Stati membri che soddisfacevano le condizioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 e li ha presentati al Consiglio, che li ha ricevuti il 30 giugno 2023. (8) In conformità della regola VII, paragrafo 2, quarto comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, il comitato di selezione ha stabilito la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza. La graduatoria rispecchia l’ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio. (9) A norma dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, ricevuti i pareri motivati del comitato di selezione, deve selezionare e nominare uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro partecipante in questione. (10) A norma dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve selezionare e nominare i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni. (11) Il Consiglio ha valutato i rispettivi meriti dei candidati tenendo conto dei pareri motivati presentati dal comitato di selezione. (12) A seguito di una valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, il Consiglio ha seguito l’ordine di preferenza non vincolante indicato dal comitato di selezione per i candidati designati da Spagna e Portogallo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Sono nominati procuratori europei dell’EPPO per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 29 luglio 2023: sig. Ignacio DE LUCAS MARTÍN ( 5 ) , sig. José António LOPES RANITO ( 6 ) , Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. BORRELL FONTELLES ( 1 ) GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1 . ( 2 ) GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8 . ( 3 ) GU L 17 del 19.1.2023, pag. 90 . ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea ( GU L 244 del 29.7.2020, pag. 18 ). ( 5 ) Designato dalla Spagna. ( 6 ) Designato dal Portogallo.

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La Decisione UE 2023/1539 è il riferimento normativo per la nomina dei procuratori europei dell'EPPO, disciplinando i requisiti di indipendenza, qualificazione professionale e esperienza richiesti. Magistrati, procuratori e consulenti legali la consultano per comprendere i criteri di selezione, il ruolo del comitato di selezione, la procedura di nomina e il mandato non rinnovabile di sei anni. La normativa è strettamente collegata al Regolamento UE 2017/1939 sulla cooperazione rafforzata e alle decisioni di esecuzione che disciplinano il funzionamento della Procura europea.

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