Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1575/2023

Decisione (UE) 2023/1575 della Commissione del 27 luglio 2023 relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 27/07/2023 In vigore dal: 27/07/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1575 della Commissione del 27 luglio 2023 relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Decision (EU) 2023/1575 of 27 July 2023 on the Union-wide quantity of allowances to be issued under the EU Emissions Trading System for 2024 (Text with EEA relevance)

Testo normativo

31.7.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 192/30 DECISIONE (UE) 2023/1575 DELLA COMMISSIONE del 27 luglio 2023 relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2024 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 1 ) , in particolare l’articolo 9 e l’articolo 9 bis , considerando quanto segue: (1) La decisione (UE) 2020/1722 della Commissione ( 2 ) ha fissato per il 2021 a 1 571 583 007 il quantitativo unionale di quote di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, applicando l’aumento del fattore di riduzione lineare al 2,2 % a partire dal 2021. A seguito dell’applicazione di questo fattore di riduzione lineare, il quantitativo unionale di quote per il 2023 è pari a 1 485 575 977. (2) La direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) ha modificato la direttiva 2003/87/CE per ridurre nel 2024 il quantitativo unionale di quote di 90 milioni e per aumentare di 78,4 milioni le quote per il trasporto marittimo. Il quantitativo unionale di quote per il 2024 stabilito nella presente decisione è ridotto dal primo quantitativo e aumentato dal secondo. (3) La direttiva (UE) 2023/959 ha inoltre modificato la direttiva 2003/87/CE per aumentare il fattore lineare al 4,3 % per gli anni dal 2024 al 2027. Il fattore lineare si applica al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui rispettivi piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012 e al quantitativo di quote corrispondente alle emissioni medie delle attività di trasporto marittimo comunicate a norma del regolamento (UE) 2015/757 ( 4 ) per il 2018 e il 2019 di cui all’articolo 3 octies bis della direttiva 2003/87/CE. L’applicazione del fattore lineare a tali quantitativi equivale a una riduzione annuale delle quote da rilasciare nell’Unione pari a 87 924 231. Conformemente all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, al fine di calcolare il valore per il 2024 di cui alla presente decisione, il quantitativo unionale di quote risultante dalle modifiche di cui al considerando (2) è ridotto dell’importo totale dovuto al fattore di riduzione lineare. (4) Il quantitativo unionale di quote per il 2024 e la riduzione annuale delle quote da rilasciare nell’Unione risultante dall’applicazione del fattore di riduzione lineare comprendono gli Stati dello Spazio economico europeo e dell’Associazione europea di libero scambio. (5) A norma dell’articolo 9 bis , paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo unionale di quote per il 2024 dovrebbe tenere conto dell’esclusione dall’EU ETS degli impianti di dimensioni ridotte a norma dell’articolo 27 della direttiva 2003/87/CE. Una siffatta esclusione non ha avuto luogo dopo la pubblicazione della decisione (UE) 2020/1722. (6) A norma dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, la Commissione pubblica il quantitativo unionale di quote entro il 6 settembre 2023. (7) Il quantitativo totale di quote da assegnare agli operatori aerei per l’anno 2024 sarà pubblicato separatamente come stabilito all’articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE e non è pertanto incluso nel quantitativo unionale di quote pubblicato nella presente decisione. (8) Su questa base, per il 2024 il quantitativo unionale di quote di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dovrebbe ammontare a 1 386 051 745, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Per il 2024 il quantitativo unionale di quote di cui all’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, ammonta a 1 386 051 745. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32 . ( 2 ) Decisione (UE) 2020/1722 della Commissione del 16 novembre 2020 relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell’UE ( GU L 386 del 18.11.2020, pag. 26 ). ( 3 ) Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e della decisione (UE) 2015/1814 relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra ( GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134 ). ( 4 ) Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE ( GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55 ).

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