Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1624/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1624 della Commissione del 4 agosto 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna notificata con il numero C(2023) 5415 (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 04/08/2023 In vigore dal: 04/08/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1624 della Commissione del 4 agosto 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna [notificata con il numero C(2023) 5415] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/1624 of 4 August 2023 amending Implementing Decision (EU) 2022/2333 concerning certain emergency measures relating to sheep pox and goat pox in Spain (notified under document C(2023) 5415) (Only the Spanish text is authentic) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

10.8.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200/36 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1624 DELLA COMMISSIONE del 4 agosto 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna [notificata con il numero C(2023) 5415] (Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ( 1 ) , in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione ( 2 ) è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza in relazione ai focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini rilevati in Spagna nelle regioni dell’Andalusia e di Castiglia-La Mancia con due cluster distinti, uno in ciascuna regione. Detta decisione di esecuzione si applica fino al 31 dicembre 2023. (2) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite dalla Spagna, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ( 3 ) , in seguito alla comparsa di focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione di esecuzione. (3) Oltre alle zone di protezione e di sorveglianza è stata istituita un’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sia nella regione dell’Andalusia che nella regione di Castiglia-La Mancia, in cui la Spagna è tenuta ad applicare determinate misure relative alle restrizioni dei movimenti di ovini e di caprini al di fuori di tale ulteriore zona soggetta a restrizioni al fine di prevenire la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini nel resto del suo territorio e nel resto dell’Unione. (4) Dopo l’adozione della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 la Spagna ha notificato alla Commissione la comparsa di una serie di altri focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini in stabilimenti in cui erano detenuti ovini e/o caprini. Le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza e quelle elencate come ulteriori zone soggette a restrizioni per la Spagna nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 sono state pertanto successivamente modificate. L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è stato modificato da ultimo con decisione di esecuzione (UE) 2023/1145 della Commissione ( 4 ) . (5) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1145 la Spagna ha informato la Commissione in merito alla sorveglianza realizzata nelle zone di protezione e di sorveglianza elencate nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333. I risultati di tale sorveglianza indicano che dal 17 maggio 2023 in Spagna non si sono verificati nuovi focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini. (6) Data la situazione epidemiologica favorevole per quanto riguarda tale malattia, la Spagna ha chiesto che siano modificate determinate misure di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relative ai movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona, per consentire i movimenti di ovini e caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso il resto del territorio della Spagna a scopi diversi dalla macellazione immediata. (7) È pertanto opportuno modificare le misure relative ai movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona, di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333, per consentire i movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso il resto del territorio della Spagna a scopi diversi dalla macellazione immediata nonché stabilire le condizioni e le misure di biosicurezza in base alle quali tali movimenti possono aver luogo, tenendo conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa al vaiolo degli ovini e dei caprini nella regione di Castiglia-La Mancia. (8) Data la situazione epidemiologica, vale a dire l’assenza di vaiolo degli ovini e dei caprini in altre parti dell’Unione, e le esigenze specifiche relative ai movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso il resto della Spagna, in particolare al fine di evitare problemi di benessere degli animali per quanto riguarda gli animali in tale ulteriore zona soggetta a restrizioni, a causa dell’entità e della lunga durata delle misure attuate in detta zona, è importante che le modifiche da apportare all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 mediante la presente decisione prendano effetto il prima possibile. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 L’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Misure da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni 1.   I movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di protezione sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 7 e 8. 2.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di protezione quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello situato nella stessa zona di protezione dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata. 3.   I movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di sorveglianza sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 4, 7 e 8. 4.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di sorveglianza quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello situato nella stessa zona di sorveglianza dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata. 5.   I movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 6 e al paragrafo 8, lettere da a) a d). 6.   L’autorità competente del luogo di origine può autorizzare i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di tale zona, ma all’interno del territorio della Spagna: a) i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello per la macellazione immediata; b) i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso uno stabilimento situato al di fuori dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, alle seguenti condizioni: i) gli animali destinati ai movimenti sono stati detenuti nello stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni; ii) gli ovini e i caprini restano nello stabilimento di destinazione per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi alla data di arrivo, salvo qualora siano spostati direttamente verso un macello per la macellazione immediata; iii) gli ovini e i caprini destinati ai movimenti soddisfano una delle seguenti prescrizioni: — entro 48 ore prima del momento del carico, gli ovini e i caprini presenti nello stabilimento di origine devono essere stati sottoposti a un’ispezione clinica senza aver mostrato segni clinici o lesioni tipici del vaiolo degli ovini e dei caprini; oppure — gli ovini e i caprini destinati ai movimenti soddisfano, sulla base dell’esito favorevole di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, altre garanzie analoghe in materia di sanità animale richieste dall’autorità competente del luogo di origine. 7.   Gli ovini e i caprini destinati ad essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall’autorità competente del luogo di origine nelle 24 ore precedenti il momento del trasporto. 8.   I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di ovini e di caprini dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza o dalle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5: a) soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) sono puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente; c) sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente; d) trasportano unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento; e) sono sigillati dall’autorità competente dello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall’autorità competente del macello di destinazione.». Articolo 2 Destinatario Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2023 Per la Commissione Stella KYRIAKIDES Membro della Commissione ( 1 ) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 della Commissione, del 23 novembre 2022, relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2022/1913 ( GU L 308 del 29.11.2022, pag. 22 ). ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate ( GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64 ). ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2023/1145 della Commissione, del 7 giugno 2023, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in Spagna ( GU L 151 del 12.6.2023, pag. 28 ).

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