Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1696/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1696 della Commissione del 10 agosto 2023 recante modifica della decisione di esecuzione 2011/665/UE per quanto riguarda le specifiche del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all’articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio notificata con il numero C(2023) 5020 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 10/08/2023 In vigore dal: 10/08/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1696 della Commissione del 10 agosto 2023 recante modifica della decisione di esecuzione 2011/665/UE per quanto riguarda le specifiche del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all’articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023) 5020] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/1696 of 10 August 2023 amending Implementing Decision 2011/665/EU as regards the specification for the European register of authorised types of vehicles referred to in Article 48 of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2023) 5020) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

8.9.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 222/561 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1696 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2023 recante modifica della decisione di esecuzione 2011/665/UE per quanto riguarda le specifiche del registro europeo dei tipi di veicoli autorizzati di cui all’articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2023) 5020] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 5, paragrafo 11, e l’articolo 48, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Le ferrovie sono chiamate a svolgere un ruolo essenziale in un sistema di trasporti decarbonizzato, come previsto dal Green Deal europeo e dalla strategia per una mobilità sostenibile e intelligente; alla luce degli sviluppi registrati nel settore è quindi necessaria una revisione delle attuali specifiche tecniche di interoperabilità (STI). (2) Il 24 gennaio 2020, in conformità all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , la Commissione ha chiesto all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie («Agenzia») di elaborare raccomandazioni a sostegno di determinati obiettivi specifici stabiliti nella decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione ( 3 ) in vista di una loro integrazione nelle STI intesa a migliorare l’interoperabilità. Ciò consentirebbe nel contempo di agevolare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all’interno dell’Unione e con i paesi terzi e di contribuire al completamento dello spazio ferroviario europeo unico e al progressivo perfezionamento del mercato interno. (3) Il 30 giugno 2022 l’Agenzia ha pubblicato la raccomandazione ERA 1175-1218 ( 4 ) riguardante diverse STI in relazione all’attuazione degli obiettivi specifici di cui agli articoli da 4 a 6 e da 8 a 10 della decisione delegata (UE) 2017/1474. (4) A seguito della raccomandazione dell’Agenzia, la Commissione sta modificando diverse STI (STI CCS ( 5 ) , STI LOC&PAS ( 6 ) e STI WAG ( 7 ) , tra le altre) pertinenti al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (ERATV). (5) È pertanto necessaria una revisione dei parametri ERATV per allinearli alla revisione delle pertinenti STI. (6) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sull’interoperabilità e la sicurezza ferroviarie, istituito a norma dell’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli allegati II e III della decisione di esecuzione 2011/665/UE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione. Articolo 2 L’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2023 Per la Commissione Adina-Ioana VĂLEAN Membro della Commissione ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 . ( 2 ) Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 ( GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l’elaborazione, l’adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità ( GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5 ). ( 4 ) Raccomandazione ERA 1175-1218 dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie sul pacchetto di revisione 2022 della STI relativa alla ferrovia digitale e al trasporto merci ecologico. ( 5 ) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea. ( GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1 ). ( 6 ) Regolamento (UE) n. 1302/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Materiale rotabile — Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario dell’Unione europea ( GU L 356 del 12.12.2014, pag. 228 ). ( 7 ) Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione ( GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1 ). ALLEGATO Sezione 1 L’allegato II della decisione di esecuzione 2011/665/UE è così modificato: 1) nella tabella 2, la riga 4.5.1 è sostituita dalla seguente: «4.5.1 Carico utile permesso per diverse categorie di linea [numero] t per categoria di linea [stringa di caratteri] No No Sì No Sì» 2) nella tabella 2 è aggiunta la seguente riga 4.5.1.1: «4.5.1.1 Categoria/e di linea EN [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (sono possibili più opzioni) Sì Sì No Sì Sì» 3) nella tabella 2, riga 4.5.2, seconda colonna, «Massa di progetto» è sostituito da «Massa di progetto e massa di esercizio» 4) nella tabella 2 sono aggiunte le seguenti righe 4.5.2.4 e 4.5.2.5: «4.5.2.4 Massa di esercizio in ordine di marcia [numero] kg Sì Sì No No Sì 4.5.2.5 Massa di esercizio in condizioni di carico utile normale [numero] kg Sì Sì No No Sì» 5) nella tabella 2 sono aggiunte le seguenti righe 4.9.3.1 e 4.9.3.2: «4.9.3.1 Provvisto di lubrificazione del bordino (Sì/No) Sì Sì No Sì Sì 4.9.3.2 Possibilità di impedire l’uso del dispositivo di lubrificazione (solo se provvisto di dispositivo di lubrificazione) (Sì/No) Sì Sì No Sì Sì» 6) nella tabella 2 è aggiunta la seguente riga 4.10.16: «4.10.16 Veicolo dotato di stoccaggio dell’energia elettrica a fini di trazione e con funzione di ricarica con catenaria a treno fermo [operatore booleano] Sì/No Sì No No Sì Sì» 7) nella tabella 2 le righe da 4.13.1.1 a 4.13.1.9 sono sostituite dalle seguenti: «4.13.1.1 Apparecchiatura ETCS di bordo e serie di specifiche della STI CCS, appendice A [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito Sì Sì No Sì No 4.13.1.5 Sistemi preesistenti di allerta, controllo e protezione dei treni di classe B o altro installati (sistema e, se del caso, versione) [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (sono possibili più opzioni) Sì Sì No Sì Sì 4.13.1.7 Attuazione del sistema ETCS di bordo [stringa di caratteri] Sì Sì No Sì No 4.13.1.8 Compatibilità del sistema ETCS [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (sono possibili più opzioni) Sì Sì No Sì Sì 4.13.1.9 Gestione delle informazioni sulla completezza del treno (non fornite dal macchinista) [operatore booleano] Sì/No Sì Sì No Sì Sì» 8) nella tabella 2 sono aggiunte le righe 4.13.1.10 e 4.13.1.11 seguenti: «4.13.1.10 Informazioni in sicurezza sulla lunghezza del convoglio trasmesse da bordo necessarie per accedere alla linea e SIL corrispondente [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito Sì Sì No Sì Sì 4.13.1.11 Insieme delle versioni del sistema ETCS legalmente in esercizio [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito Sì Sì No Sì Sì» 9) nella tabella 2 le righe da 4.13.2.1 a 4.13.2.12 sono sostituite dalle seguenti: «4.13.2.1 Radio di bordo GSM-R per trasmissione voce e relativa Baseline [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito Sì Sì No Sì No 4.13.2.3 Sistemi radio preesistenti di classe B o altro installati (sistema e, se del caso, versione) [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (sono possibili più opzioni) Sì Sì No Sì Sì 4.13.2.5 Compatibilità del sistema radio per trasmissione voce [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (sono possibili più opzioni) Sì Sì No Sì Sì 4.13.2.6 Implementazione della comunicazione GSM-R voce e di esercizio [stringa di caratteri] Sì Sì No Sì No 4.13.2.7 Radio di bordo GSM-R per comunicazione dati e relativa Baseline [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito Sì Sì No Sì No 4.13.2.8 Compatibilità del sistema radio per trasmissione dati [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (sono possibili più opzioni) Sì Sì No Sì Sì 4.13.2.9 Applicazione di comunicazione dati GSM-R per l’implementazione di ETCS e ATO [stringa di caratteri] Sì Sì No Sì No 4.13.2.10 Rete di partenza della scheda SIM GSM-R per trasmissione voce [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito Sì Sì No Sì Sì 4.13.2.11 Rete di partenza della scheda SIM GSM-R per trasmissione dati [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito Sì Sì No Sì Sì 4.13.2.12 Idoneità della scheda SIM GSM-R all’ID gruppo 555 per trasmissione voce [operatore booleano] Sì/No Sì Sì No Sì Sì» 10) nella tabella 2 sono aggiunte le seguenti righe da 4.13.3 a 4.13.3.2: «4.13.3 ATO Rubrica (nessun dato) 4.13.3.1 Versione del sistema ATO di bordo [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito Sì Sì No Sì No 4.13.3.2 Implementazione del sistema ATO di bordo [stringa di caratteri] Sì Sì No Sì No» 11) nella tabella 2 sono aggiunte le seguenti righe da 4.15 a 4.15.3: «4.15 Funzioni di rilevamento e prevenzione del deragliamento Rubrica (nessun dato) 4.15.1 Presenza e tipo della funzione o delle funzioni di rilevamento e prevenzione del deragliamento [stringa di caratteri] Da un elenco predefinito (sono possibili più opzioni) No No Sì No No 4.15.2 Presenza della funzione di prevenzione e rilevamento del deragliamento [operatore booleano] Sì/No Sì No No No No 4.15.3 Presenza del trattamento dei segnali di prevenzione e rilevamento del deragliamento [operatore booleano] Sì/No Sì No No No No» 12) nell’allegato III, la frase introduttiva sopra la seconda tabella e la seconda tabella sono sostituite dalle seguenti: «dove: Il campo 1 (cifre 1 e 2) viene assegnato secondo la categoria e sottocategoria del tipo di veicolo in conformità alla tabella seguente: Codice Categoria Sottocategoria 11 Veicoli trainanti Locomotiva 12 Unità motrice (o motrice) 13 Convoglio passeggeri semovente 14 Riservato 15 Riservato 16 Automotrice 17 Unità di trazione per manovra (Shunter) 18 Tram-treno 19 Altro [cfr. articolo 1, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797] 31 Veicoli viaggiatori rimorchiati Carrozza 32 Riservato 33 Bagagliaio 34 Riservato 35 Carro per trasporto auto 36 Carrozza pilota 37 Riservato 38 Bagagliaio pilota 39 Carrozze in composizione bloccata 40 Riservato 41 Altro 42-49 Riservato 51 Carri merci (rimorchiati) Carro merci 52 Riservato 53 Carri merci in composizione bloccata 54 Carrelli ferroviari separati connessi con uno o più veicoli stradali compatibili 55-59 Riservato 71 Veicoli speciali Veicolo speciale semovente Questo codice non deve essere usato dopo la data di adozione della presente decisione 72 Mezzi d’opera ( On track Machines , OTM) 73 Veicolo speciale rimorchiato Questo codice non deve essere usato dopo la data di adozione della presente decisione 74 Veicoli per l’ispezione delle infrastrutture 75 Veicoli sgombrabinari 76 Veicoli di soccorso 77 Veicoli strada-rotaia 78 Riservato 79 Riservato»

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