Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1760/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1760 della Commissione dell'11 settembre 2023 sul riconoscimento della relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) in Australia a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 11/09/2023 In vigore dal: 11/09/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1760 della Commissione dell'11 settembre 2023 sul riconoscimento della relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) in Australia a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/1760 of 11 September 2023 on the recognition of the report including information on the typical greenhouse gas emissions from the cultivation of canola oilseed (rapeseed) in Australia under Article 31(3) and (4) of Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

12.9.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 224/105 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1760 DELLA COMMISSIONE dell'11 settembre 2023 sul riconoscimento della relazione contenente informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) in Australia a norma dell’articolo 31, paragrafi 3 e 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( 1 ) , in particolare l’articolo 31, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) La direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce che, per poter essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati nella direttiva, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa devono ridurre in modo significativo le emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili. A tal fine, l’articolo 29, paragrafo 10, fissa soglie specifiche di riduzione delle emissioni per tali combustibili e l’articolo 31 stabilisce le modalità di calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal loro uso. Nell’effettuare questi calcoli è possibile utilizzare i valori standard fissati negli allegati V e VI della direttiva (UE) 2018/2001. In determinate condizioni, anziché utilizzare i valori standard delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione delle materie prime agricole è possibile utilizzare i valori tipici. I valori tipici rappresentano il valore medio in una determinata zona e possono essere comunicati alla Commissione dagli Stati membri o da paesi terzi. Possono essere utilizzati solo se la Commissione ne riconosce l’accuratezza. (2) Il 18 maggio 2023 l’Australia ha trasmesso alla Commissione la relazione finale contenente i dati necessari ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni dell’Australia equivalenti alle regioni NUTS 2 ( 2 ) dell’Unione europea, chiedendo il riconoscimento dell’accuratezza dei dati conformemente all’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001. (3) La Commissione ha valutato la relazione e ha constatato che contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni dell’Australia equivalenti alle regioni NUTS 2 dell’Unione europea. (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 A norma dell’articolo 31, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, la relazione che l’Australia ha presentato alla Commissione per il riconoscimento il 18 maggio 2023 contiene dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) tipicamente prodotta nelle regioni dell’Australia equivalenti alle regioni NUTS 2 dell’Unione europea. L’allegato riporta la sintesi dei dati contenuti nella relazione. Articolo 2 La decisione è valida per cinque anni a decorrere dal giorno dell’entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate alla relazione, quale presentata alla Commissione a fini di riconoscimento il 18 maggio 2023, che possono avere un’incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione valuta le modifiche notificate per stabilire se la relazione contiene ancora i dati accurati sulla base dei quali è stata riconosciuta. Articolo 3 La Commissione può abrogare la presente decisione se è chiaramente dimostrato che la relazione non contiene più dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di colza (cultivar canola) prodotta in Australia. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 . ( 2 ) Il sistema NUTS è un sistema di classificazione delle unità territoriali dell’UE per la statistica. ALLEGATO Emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di colza (cultivar canola) negli stati dell’Australia (t di CO 2 -eq/t di semi di canola raccolti sulla sostanza secca) N 2 O suolo Residui di coltivazione Intrinseche Consumo di combustibile Acidificazione da fertilizzanti Sementi Totale Dirette Indirette Concime Pesticida Calce Nuovo Galles del Sud 0,060 0,015 0,056 0,229 0,038 0,002 0,065 0,041 0,002 0,508 Scopo unico 0,057 0,011 0,066 0,248 0,047 0,002 0,075 0,044 0,002 0,554 Duplice scopo 0,039 0,007 0,026 0,162 0,018 0,001 0,029 0,028 0,002 0,313 Terreno irriguo 0,261 0,136 0,066 0,327 0,007 0,003 0,096 0,058 0,001 0,954 Victoria 0,023 0,009 0,062 0,221 0,036 0,002 0,050 0,040 0,002 0,444 Scopo unico 0,024 0,009 0,065 0,226 0,038 0,002 0,052 0,041 0,002 0,458 Duplice scopo 0,017 0,006 0,030 0,161 0,017 0,001 0,024 0,029 0,002 0,288 Queensland 0,061 0,008 0,063 0,239 0,054 0,002 0,167 0,043 0,003 0,641 Australia meridionale 0,016 0,004 0,059 0,214 0,068 0,002 0,062 0,039 0,002 0,466 Scopo unico 0,012 0,002 0,061 0,216 0,071 0,002 0,064 0,039 0,002 0,469 Duplice scopo 0,009 0,001 0,028 0,155 0,032 0,001 0,029 0,028 0,002 0,285 Terreno irriguo 0,232 0,125 0,061 0,288 0,007 0,003 0,096 0,052 0,001 0,865 Australia occidentale 0,014 0,003 0,058 0,225 0,030 0,002 0,069 0,037 0,002 0,441 Scopo unico 0,014 0,003 0,059 0,225 0,031 0,002 0,069 0,037 0,002 0,441 Duplice scopo 0,010 0,002 0,023 0,159 0,012 0,001 0,027 0,026 0,002 0,263 Tasmania* 0,240 0,127 0,057 0,298 0,013 0,003 0,079 0,054 0,001 0,873

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