Decisione (UE) 2023/1794 del Consiglio del 18 settembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all’adozione del suo regolamento interno per la selezione del presidente (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione (UE) 2023/1794 del Consiglio del 18 settembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all’adozione del suo regolamento interno per la selezione del presidente (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Council Decision (EU) 2023/1794 of 18 September 2023 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee on Government Procurement on the adoption of its rules of procedure for the selection of the Chairperson (Text with EEA relevance)
Testo normativo
20.9.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 231/115
DECISIONE (UE) 2023/1794 DEL CONSIGLIO
del 18 settembre 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici in merito all’adozione del suo regolamento interno per la selezione del presidente
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo sugli appalti pubblici è un accordo multilaterale nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio il cui scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. La versione riveduta di tale accordo è entrata in vigore il 6 aprile 2014 ("AAP riveduto").
(2)
L’articolo XXI, paragrafo 1, dell’AAP riveduto istituisce un comitato per gli appalti pubblici ("comitato") per fornire alle parti l’occasione di consultarsi su qualsiasi questione relativa all’applicazione dell’AAP riveduto o al perseguimento dei suoi obiettivi.
(3)
L’articolo XXI, paragrafo 1, dell’AAP riveduto prevede che il comitato elegga il suo presidente.
(4)
Il progetto di regolamento interno per la selezione del presidente è stato distribuito dal comitato il 12 maggio 2023.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato riguardo all’adozione del suo regolamento interno, poiché quest’ultimo vincolerà l’Unione.
(6)
È pertanto opportuno adottare il progetto di regolamento interno per la selezione del presidente, distribuito dal comitato il 12 maggio 2023,al fine di disciplinare il funzionamento del comitato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici istituito dall’accordo sugli appalti pubblici consiste nel sostenere l’adozione del suo regolamento interno per la selezione del presidente.
Il testo di tale regolamento è allegato alla presente decisione.
Articolo 2
La decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
L. PLANAS PUCHADES
Regolamento interno per la selezione del presidente del comitato dell'OMC per gli appalti pubblici ("comitato")
1)
Le parti designano con cadenza annuale un presidente tra i rispettivi rappresentanti in seno al comitato per gli appalti pubblici.
2)
Le parti possono decidere di prorogare il mandato del presidente sulla base del suo programma di lavoro per l'anno successivo.
3)
Il presidente è selezionato tra i candidati in base alle competenze, all'esperienza, alla disponibilità e alle capacità di far fronte alle responsabilità che ne derivano. Il presidente esercita le sue funzioni a titolo personale.
4)
Il presidente uscente tiene consultazioni per agevolare la selezione. In assenza di un presidente, le parti possono nominare per consenso un presidente ad interim o invitare la parte che ha designato il presidente precedente a tenere tali consultazioni.
5)
Prima o durante le consultazioni, al candidato o ai candidati alla carica di presidente è data la possibilità di presentare alle parti le rispettive proposte di programmi per il periodo di presidenza del comitato.
6)
La nomina ha luogo nel corso della prima riunione ordinaria dell'anno del comitato. Qualora si renda vacante la carica di presidente nel corso dell'anno, le parti si adoperano per trovare un sostituto nel più breve tempo possibile.
7)
La nomina diviene effettiva al termine della riunione di cui al paragrafo precedente. Se in quel momento la carica di presidente è vacante, la nomina diviene effettiva immediatamente.
8)
Il presidente resta in carica fino al termine della prima riunione ordinaria dell'anno civile successivo, a meno che non sia più in grado di esercitare le sue funzioni o si dimetta prima.
9)
Se le parti non riescono a raggiungere un consenso sulla selezione del presidente, con la conseguenza che il comitato non è in grado di adempiere l'obbligo di riunirsi almeno una volta all'anno, il comitato può nominare, per consenso, un presidente ad interim tra i candidati o, in alternativa, invitare la parte che ha designato il presidente precedente ad organizzare temporaneamente le riunioni del comitato fino al momento in cui sia possibile procedere alla nomina di un presidente.
10)
Le parti possono decidere di integrare le disposizioni del presente regolamento interno. Il regolamento interno può essere riesaminato entro cinque anni dalla sua adozione.
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