Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1974/2023

Decisione (UE) 2023/1974 del Consiglio del 18 settembre 2023 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale

Pubblicato: 18/09/2023 In vigore dal: 18/09/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1974 del Consiglio del 18 settembre 2023 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale EN: Council Decision (EU) 2023/1974 of 18 September 2023 on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction

Testo normativo

25.9.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 235/1 DECISIONE (UE) 2023/1974 DEL CONSIGLIO del 18 settembre 2023 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con la decisione 98/392/CE del Consiglio ( 1 ) , la Comunità europea ha concluso la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 10 dicembre 1982 e l’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione per quanto riguarda le materie disciplinate da tale convenzione per le quali i suoi Stati membri le hanno delegato la propria competenza. Attualmente l’Unione è l’unica organizzazione internazionale che è parte dell’UNCLOS ai sensi dell’articolo 305, paragrafo 1, lettera f), dell’UNCLOS e dell’articolo 1 del relativo allegato IX. (2) Nella sua risoluzione 72/249 del 24 dicembre 2017, l’Assemblea generale dell’ONU ha deciso di convocare una conferenza intergovernativa, sotto gli auspici delle Nazioni Unite, per elaborare il testo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. (3) Il 19 marzo 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione, per le materie di competenza dell’Unione in relazione alle quali l’Unione ha adottato norme, uno strumento internazionale giuridicamente vincolante, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale. (4) Sia l’Unione che i suoi Stati membri sono parti dell’UNCLOS e hanno competenza nei settori oggetto dei negoziati; l’Unione ha quindi partecipato ai negoziati sul testo di tale strumento insieme ai suoi Stati membri. (5) I negoziati si sono conclusi positivamente in occasione dell’ulteriore ripresa della quinta sessione della conferenza intergovernativa tenutasi a New York dal 19 al 20 giugno 2023, durante la quale è stato adottato l’accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale («accordo BBNJ»). (6) L’Unione e i suoi Stati membri hanno contribuito attivamente all’esito positivo dei negoziati. (7) L’accordo BBNJ riguarda quattro ambiti: le risorse genetiche marine, compresa la giusta ed equa ripartizione dei benefici (parte II dell’accordo), misure quali gli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette (parte III), le valutazioni dell’impatto ambientale (parte IV) nonché la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina (parte V). L’accordo BBNJ sosterrà inoltre il conseguimento dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, in particolare l’obiettivo di sviluppo sostenibile n. 14 («Vita sott’acqua») e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi del quadro globale di Kunming-Montréal sulla biodiversità. (8) L’accordo BBNJ è conforme agli obiettivi ambientali dell’Unione di cui all’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vale a dire salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. (9) Conformemente all’articolo 65 dell’accordo BBNJ, l’accordo è aperto alla firma dell’Unione. (10) La firma dell’accordo a nome dell’Unione non incide sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e i suoi Stati membri. La presente decisione non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l’Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall’accordo che rientrano nella competenza concorrente, nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall’Unione. (11) L’Unione dovrebbe aderire all’accordo BBNJ insieme ai suoi Stati membri, in quanto sia l’una che gli altri hanno competenze nei settori contemplati dall’accordo. La presente decisione non pregiudica la firma dell’accordo da parte degli Stati membri, conformemente alle rispettive procedure interne. (12) La presente decisione lascia impregiudicate le disposizioni dell’Unione e dei suoi Stati membri relative alle rispettive responsabilità per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’accordo BBNJ da adottare a norma dell’articolo 67 dell’accordo BBNJ. (13) La presente decisione non pregiudica la sovranità, i diritti sovrani e la giurisdizione degli Stati membri conformemente all’UNCLOS. (14) È opportuno firmare l’accordo BBNJ, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell’Unione europea, la firma dell’accordo, nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale («accordo»), con riserva della sua conclusione ( 2 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2023 Per il Consiglio Il presidente L. PLANAS PUCHADES ( 1 ) Decisione 98/392/CE del Consiglio, del 23 marzo 1998, concernente la conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 e dell’accordo del 28 luglio 1994 relativo all’attuazione della parte XI della convenzione ( GU L 179 del 23.6.1998, pag. 1 ). ( 2 ) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

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