Decisione (UE) 2023/2111 del Consiglio, del 28 settembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027
Qual è l'oggetto della Decisione UE 2023/2111 e quali sono i paesi coinvolti nell'accordo sulla gestione delle frontiere?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/2111 del Consiglio, adottata il 28 settembre 2023, autorizza la firma di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera riguardante disposizioni complementari per la partecipazione della Svizzera allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti nel periodo 2021-2027. L'accordo rientra nel Fondo per la gestione integrata delle frontiere e disciplina i contributi finanziari svizzeri e le modalità di partecipazione del paese alle politiche comuni di frontiera e visti dell'UE.
La decisione si inserisce in un contesto più ampio di negoziati avviati dal Consiglio nel febbraio 2022 con quattro paesi terzi (Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein) per definire accordi analoghi. I negoziati con la Svizzera si sono conclusi positivamente con la firma dell'accordo il 14 febbraio 2023. La decisione prevede anche disposizioni specifiche per garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti europea.
È importante notare che la Danimarca non partecipa a questa decisione in virtù del Protocollo n. 22 allegato ai Trattati, mentre l'Irlanda non vi partecipa poiché la materia rientra nell'acquis di Schengen dal quale l'Irlanda è esclusa. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare i firmatari dell'accordo a nome dell'Unione, e la decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
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Riferimento normativo
Decisione (UE) 2023/2111 del Consiglio, del 28 settembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027
EN: Council Decision (EU) 2023/2111 of 28 September 2023 on the signing, on behalf of the Union, of the Agreement between the European Union and the Swiss Confederation on supplementary rules in relation to the Instrument for Financial Support for Border Management and Visa Policy, as part of the Integrated Border Management Fund, for the period 2021 to 2027
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2111
6.10.2023
DECISIONE (UE) 2023/2111 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2023
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati
(
1
)
con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per adottare intese sui contributi finanziari di tali paesi e sulle disposizioni complementari necessarie per la loro partecipazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027, comprese disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, da concludere a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
. I negoziati con la Confederazione svizzera si sono conclusi positivamente con la sigla dell’accordo il 14 febbraio 2023.
(2)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e a al trattato su funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(3)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio
(
3
)
. L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(4)
È opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 («accordo»), con riserva della sua conclusione
(
4
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
F. GRANDE-MARLASKA GÓMEZ
(
1
)
Decisione (UE) 2022/442 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che autorizza l’avvio di negoziati con l’Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l’Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (
GU L 90 del 18.3.2022, pag. 116
).
(
2
)
Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (
GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48
).
(
3
)
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (
GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20
).
(
4
)
Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2111/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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La Decisione 2023/2111 riguarda accordi internazionali tra l'UE e paesi terzi in materia di gestione delle frontiere, politica dei visti e Fondo per la gestione integrata delle frontiere. Professionisti del diritto amministrativo e dell'UE consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di partecipazione di paesi non membri agli strumenti finanziari europei, le clausole di controllo finanziario e le esclusioni dovute all'acquis di Schengen e ai protocolli speciali.
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