Decisione (UE) 2023/2187 del Consiglio, del 6 settembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a tiotolo provvisorio del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028)
Decisione (UE) 2023/2187 del Consiglio, del 6 settembre 2023, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a tiotolo provvisorio del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028)
EN: Council Decision (EU) 2023/2187 of 6 September 2023 on the signing, on behalf of the Union, and provisional application of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community, on the one hand, and the Republic of Kiribati, on the other (2023-2028)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2187
18.10.2023
DECISIONE (UE) 2023/2187 DEL CONSIGLIO
del 6 settembre 2023
relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione a tiotolo provvisorio del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 893/2007
(
1
)
relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro («accordo»).
(2)
Il primo protocollo
(
2
)
dell’accordo stabiliva, per un periodo di sei anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione nella zona di pesca di Kiribati e la contropartita finanziaria concessa dall’Unione. Tale protocollo ha cessato di applicarsi il 15 settembre 2012.
(3)
Il secondo protocollo
(
3
)
dell’accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione nella zona di pesca di Kiribati e la contropartita finanziaria concessa dall’Unione. Tale protocollo ha cessato di applicarsi il 15 settembre 2015.
(4)
Il 26 gennaio 2015 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con Kiribati per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo
(
4
)
. I negoziati si sono conclusi e, il 18 dicembre 2022, è stato siglato un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo («protocollo») per un periodo di cinque anni (2023-2028).
(5)
L’obiettivo del protocollo è attuare l’accordo in modo da concedere possibilità di pesca alle navi dell’Unione nelle zone di pesca all’interno delle acque di Kiribati e consentire all’Unione e a Kiribati di collaborare più strettamente per promuovere la cooperazione nel settore dello sviluppo sostenibile degli oceani, nella politica della pesca e dell’economia blu, contribuendo nel contempo a garantire condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(6)
Il protocollo prevede possibilità di pesca per le navi dell’Unione nelle zone di pesca situate nelle acque di Kiribati, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale.
(7)
È opportuno firmare il protocollo.
(8)
Il protocollo dovrebbe applicarsi quanto prima, tenuto conto della rilevanza economica delle attività di pesca dell’Unione nelle acque di Kiribati e della necessità di limitare il più possibile la durata dell’interruzione di tali attività. È pertanto opportuno che il protocollo sia applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla sua firma e che la presente decisione entri in vigore all’atto della sua adozione.
(9)
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
5
)
e ha espresso un parere il 19 giugno 2023,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La firma, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (2023-2028) («protocollo») è autorizzata, fatta salva la conclusione del protocollo
(
6
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.
Articolo 3
Il protocollo si applica a titolo provvisorio conformemente al suo articolo 22, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(
1
)
Regolamento (CE) n. 893/2007 del Consiglio, del 23 luglio 2007, relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (
GU L 205 del 7.8.2007, pag. 1
).
(
2
)
Protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Kiribati per il periodo dal 16 settembre 2006 al 15 settembre 2012 (
GU L 205 del 7.8.2007, pag. 8
).
(
3
)
Decisione 2012/669/UE del Consiglio, del 9 ottobre 2012, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (
GU L 300 del 30.10.2012, pag. 2
).
(
4
)
Decisione del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati a nome dell’Unione europea per il rinnovo del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro.
(
5
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
(
6
)
Il testo del protocollo è pubblicato nella
GU L 2023/2188 del 18.10.2023. http://data.europa.eu/eli/agree/2023/2188/oj
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2187/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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