Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 2192/2023

Decisione (EU) 2023/2192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania e all'Italia in relazione alle catastrofi naturali del 2022 e alla Turchia in relazione ai terremoti di febbraio 2023

Pubblicato: 04/10/2023 In vigore dal: 04/10/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (EU) 2023/2192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania e all'Italia in relazione alle catastrofi naturali del 2022 e alla Turchia in relazione ai terremoti di febbraio 2023 EN: Decision (EU) 2023/2192 of the European Parliament and of the Council of 4 October 2023 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Romania and Italy in relation to natural disasters in 2022 and to Türkiye in relation to the earthquakes in February 2023

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2023/2192 16.10.2023 DECISIONE (EU) 2023/2192 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 ottobre 2023 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania e all'Italia in relazione alle catastrofi naturali del 2022 e alla Turchia in relazione ai terremoti di febbraio 2023 IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ( 1 ) , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, visto l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ( 2 ) , in particolare il punto 10, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("Fondo") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile al fine di dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica. (2) Per il Fondo sono fissati dei massimali, stabiliti all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio ( 3 ) . (3) Il 6 settembre 2022 la Romania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito della siccità dell'estate 2022. (4) L'8 dicembre 2022 l'Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dell'alluvione nelle Marche di settembre 2022. (5) Il 20 aprile 2023 la Turchia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito dei terremoti di febbraio 2023. (6) Le domande di cui sopra soddisfano le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a titolo del Fondo, stabilite nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002. (7) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Romania, all'Italia e alla Turchia. (8) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data della sua adozione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2023, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione a catastrofi naturali nel modo seguente: a) alla Romania è erogato l'importo di 33 895 935 EUR in relazione alla siccità dell'estate 2022; b) all'Italia è erogato l'importo di 20 939 095 EUR in relazione all'alluvione nelle Marche di settembre 2022; c) alla Turchia è erogato l'importo di 400 000 000 EUR in relazione ai terremoti di febbraio 2023. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Essa si applica a decorrere dal 4 ottobre 2023. Fatto a Strasburgo, il 4 ottobre 2023. Per il Parlamento europeo La presidente R. METSOLA Per il Consiglio Il presidente P. NAVARRO RÍOS ( 1 ) GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 . ( 2 ) GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28 . ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 ( GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2192/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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