Decisione (UE) 2023/2593 del Consiglio, del 10 luglio 2023, relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)
Decisione (UE) 2023/2593 del Consiglio, del 10 luglio 2023, relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)
EN: Council Decision (EU) 2023/2593 of 10 July 2023 on the conclusion of the Protocol implementing the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Mauritius (2022-2026)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2023/2593
17.11.2023
DECISIONE (UE) 2023/2593 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2023
relativa alla conclusione del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio
(
1
)
(«accordo») è stato concluso con decisione 2014/146/UE del Consiglio
(
2
)
ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2014.
(2)
Conformemente alla decisione (UE) 2022/2585 del Consiglio
(
3
)
, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026) («protocollo») è stato firmato il 21 dicembre 2022, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(3)
Il protocollo ha l’obiettivo di consentire all’Unione e a Maurizio di collaborare più strettamente per promuovere la cooperazione nei settori dell’economia oceanica, dell’acquacoltura, dello sviluppo sostenibile degli oceani, della pianificazione dello spazio marittimo, dell’energia marina e dell’ambiente marino, dello sviluppo della politica marittima e dell’economia blu, contribuendo nel contempo a promuovere condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(4)
È opportuno approvare il protocollo.
(5)
L’accordo istituisce, all’articolo 9, una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo. Inoltre, a norma del protocollo, la commissione mista può approvare alcune modifiche dello stesso. La posizione dell’Unione sulle modifiche del protocollo proposte dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. Le modifiche proposte dovrebbero essere approvate, a meno che una minoranza di blocco di Stati membri, a norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea non si opponga alle stesse.
(6)
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
4
)
e ha espresso un parere il 24 ottobre 2022,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026) è approvato a nome dell’Unione
(
5
)
.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica di cui all’articolo 19 del protocollo al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal medesimo.
Articolo 3
Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 9 dell’accordo.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(
1
)
GU L 79 del 18.3.2014, pag. 3
.
(
2
)
Decisione 2014/146/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (
GU L 79 del 18.3.2014, pag. 2
).
(
3
)
Decisione (UE) 2022/2585 del Consiglio, dell'8 novembre 2022, riguardante la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026) (
GU L 338, 30.12.2022, pag. 4
).
(
4
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
).
(
5
)
Il testo del protocollo è pubblicato nella
GU L 338 del 30.12.2022, pag. 6
.
ALLEGATO
PROCEDURA DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA
Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo») conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, o all’articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 o 4, del protocollo, alla Commissione è conferito il potere di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, alle condizioni che seguono.
1.
La Commissione provvede affinché l’approvazione a nome dell’Unione:
a)
sia conforme agli obiettivi da essa perseguiti nell’ambito della politica comune della pesca;
b)
sia compatibile con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tenga conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri;
c)
tenga conto dei più recenti dati statistici, biologici e di altro tipo, trasmessi alla Commissione.
2.
Prima di approvare, a nome dell’Unione, le modifiche proposte, la Commissione le sottopone al Consiglio con sufficiente anticipo rispetto alla riunione corrispondente della commissione mista.
3.
La conformità delle modifiche proposte rispetto ai criteri di cui al punto 1 è valutata dal Consiglio.
4.
A meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco del Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non si opponga alle modifiche proposte, la Commissione le approva a nome dell’Unione. In presenza di una tale minoranza di blocco, la Commissione respinge, a nome dell’Unione, le modifiche proposte.
5.
Qualora, nel corso di riunioni successive della commissione mista, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è nuovamente sottoposta al Consiglio, secondo la procedura di cui ai punti 2, 3 e 4, affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.
6.
La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione.
Per quanto concerne altre questioni non riguardanti le modifiche del protocollo, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, o all’articolo 12, paragrafi 1, 2, 3 o 4,, la posizione che l’Unione dovrà adottare in sede di commissione mista è definita conformemente ai trattati e alle prassi lavorative consolidate.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2593/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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