Decreto Legislativo

Decreto Legislativo 220/2002

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

Pubblicato: 08/10/2002 In vigore dal: 02/08/2002 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n. 220

Testo normativo

DECRETO LEGISLATIVO n. 220/2002 # DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n. 220 ## Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , recante: "Provvedimenti per la cooperazione"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , recante: "Disciplina delle agevolazioni tributarie"; Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 59 , recante: "Nuove norme in materia di società cooperative"; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 , recante: "Interventi urgenti per l'economia"; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 , recante: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria"; Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 , recante: "Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "; Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410 , recante: "Nuovo ordinamento dei consorzi agrari"; Vista la legge 3 aprile 2001, n. 142 , recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore", ed in particolare l'articolo 7; Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366 , recante "Delega al Governo per la riforma del diritto societario"; Visto il decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463 , recante: "proroghe e differimenti di termini"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287 , recante "Disposizioni in materia di ordinamento degli Uffici territoriali del Governo"; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 2002; Acquisiti i pareri delle Commissioni X e XI della Camera dei deputati e della Commissione X del Senato della Repubblica in data 24 luglio 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002; Sulla proposta del Ministro delle attività produttive; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Vigilanza cooperativa 1. La vigilanza su tutte le forme di società coope-rative e loro consorzi, gruppi cooperativi ex articolo 5, comma 1, lettera f), legge 3 ottobre 2001, n. 366 , società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all' articolo 2512 del codice civile , consorzi agrari e piccole società cooperative, di seguito denominati enti cooperativi, è attribuita al Ministero delle attività produttive, di seguito denominato Ministero, che la esercita mediante revisioni cooperative ed ispezioni straordi-narie come disciplinate dal presente decreto. 2. La vigilanza di cui al comma 1 è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici. Tale accertamento è riservato, in via ((esclusiva)) , al Ministero ((. . .)) . 3. I modelli di verbale di revisione cooperativa e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministro delle attività produttive, di seguito denominato Ministro. 4. Sono fatte salve le diverse forme di vigilanza previste dalle disposizioni vigenti. ((4-bis. Ferme le specifiche disposizioni civilistiche, gli uffici amministrativi preposti alla vigilanza cooperativa ai sensi dei commi precedenti assolvono i compiti loro affidati dalla legge esclusivamente nell'interesse pubblico)) 5. Restano ferme le funzioni di vigilanza riservate alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale.

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