Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (25G00007)
Quali sono le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 220/2024 ai decreti legislativi 134, 135 e 136 del 2022 in materia di identificazione e registrazione degli animali?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 220/2024 introduce correzioni e integrazioni ai tre decreti legislativi dell'agosto 2022 che attuano il Regolamento UE 2016/429 sulla sanità animale. Le modifiche riguardano principalmente il sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli animali da compagnia e degli stabilimenti zootecnici, interessando proprietari, detentori e operatori del settore animale. In pratica, il decreto estende gli obblighi di comunicazione non solo all'identificazione iniziale dell'animale, ma anche all'aggiornamento delle informazioni registrate nel sistema SINAC (Sistema Nazionale di Anagrafe Zootecnica). Per chi non comunica le variazioni dei dati, è prevista una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro per ciascun animale. Le modifiche correttive riguardano anche riferimenti normativi interni (come la correzione dell'articolo 2, comma 1, lettera q) e chiariscono le responsabilità di proprietari, detentori e operatori nel mantenere aggiornate le informazioni anagrafiche degli animali.
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Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 220
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 220/2024
# DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2024, n. 220
## Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto
2022, nn. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. (25G00007)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 9 , 41 , 76 , 87 e 117 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 , recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», in particolare l'articolo 31, comma 5; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 , recante «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 , ai sensi dell' articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , g) , h) , i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 »; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 , recante «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 , in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonchè l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell' articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , n) , o) , p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53 »; Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 , recante «Attuazione dell' articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , e) , f) , h) , i) , l) , n) , o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 »; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2024; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 18 dicembre 2024; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy e della difesa; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 1 . All' articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 , dopo le parole: «animali da compagnia SINAC,» sono inserite le seguenti: «e alla comunicazione delle variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento». 2. All' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 , le parole: «all'obbligo di identificazione previsto» sono sostituite dalle seguenti: «agli obblighi previsti» e le parole: «non identificato» sono soppresse, e dopo le parole: «per ciascun animale» aggiungere le seguenti: «cui l'inadempimento si riferisce. Nel caso in cui non vengano comunicate le variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento e salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro per ciascun animale cui l'inadempimento si riferisce». 3. All' articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 , le parole: «all'articolo 2, comma 1, lettera r)» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 1, lettera q)». N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 9 , 41 , 76 , 87 e 117 della Costituzione : L'art. 9 prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. L' art. 41 della Costituzione dispone che l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. L'art. 76. della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. L' art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Si riporta il testo dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400 recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86: «Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell' art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega. 4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.». - Si riporta l' articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013 : «Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. 3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell' articolo 81, quarto comma, della Costituzione , ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all' articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea , che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici. 7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell' articolo 117, quinto comma, della Costituzione , nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.». - Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 , recante: «Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 , ai sensi dell' articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , g) , h) , i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 » è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 . - Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135 recante: «Disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 , in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonchè l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell' articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , n) , o) , p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53 » è , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022 . - Il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante: «Attuazione dell' articolo 14, comma 2, lettere a) , b) , e) , f) , h) , i) , l) , n) , o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 » è , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 12 settembre 2022 . Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 16, 20 e 23 del citato decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 , come modificati dal presente decreto: «Art. 16 (Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività). - 1. Il proprietario o l'operatore di un animale da compagnia provvedono all'identificazione dell'animale ai fini della registrazione delle relative informazioni nella sezione della BDN degli animali da compagnia SINAC, e alla comunicazione delle variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento con le modalità e i tempi indicati nel decreto di cui al comma 3. 2. Le regioni e le province autonome assicurano l'implementazione del SINAC con le modalità e le indicate nelle disposizioni di cui al comma 3. 3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità tecniche e operative per l'implementazione del SINAC e del sistema I&R inerente agli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 3 ed agli animali in essi detenuti. 4. È istituita in BDN la sezione dell'anagrafe degli stabilimenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 .». «Art. 20 (Sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni all'articolo 16). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia che non adempie agli obblighi previsti all'articolo 16, comma 1, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro per ciascun animale cui l'inadempimento si riferisce. Nel caso in cui non vengano comunicate le variazioni delle suddette informazioni ai fini del loro aggiornamento e salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro per ciascun animale cui l'inadempimento si riferisce. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore delle attività di cui all'articolo 2, comma 3, che non adempie agli obblighi di competenza previsti dal presente decreto e suo manuale operativo ed alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro, per ciascuna irregolarità.». «Art. 23 (Disposizioni di attuazione transitorie e finali). - 1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è adottato il manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Fino alla data di entrata in vigore del manuale operativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), restano in vigore le modalità per l'identificazione, la registrazione e la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti previste dalle disposizioni vigenti. 3. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni dell'Unione europea e agli sviluppi del sistema I&R, il manuale operativo di cui di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), può essere modificato con decreto del Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 8. 4. Conformemente all'articolo 279 del regolamento, gli stabilimenti registrati e riconosciuti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono considerati conformi e sono soggetti agli obblighi previsti dal regolamento stesso. 5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell' articolo 30, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 , alla determinazione delle tariffe dovute al Ministero della salute per l'esame delle domande di autorizzazione e aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 12, comma 1. 5-bis. È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della BDN. 6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5. 7. Le regioni e province autonome possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose rispetto a quelle stabilite dal regolamento e dal presente decreto a condizione che le stesse: a) non siano in contrasto con le norme stabilite nel regolamento e nel presente decreto; b) garantiscano, in ciascun caso, l'alimentazione della BDN in tempo reale, con identico livello di qualità e di sicurezza dei dati e assicurino agli utenti gli stessi servizi offerti a livello nazionale; c) non ostacolino i movimenti degli animali tra le diverse regioni e province autonome.».
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Il Decreto Legislativo 220/2024 modifica la disciplina del sistema I&R, SINAC e gli obblighi di tracciabilità degli animali da compagnia secondo il Regolamento UE 2016/429. Veterinari, allevatori e operatori del settore devono prestare attenzione agli obblighi di comunicazione delle variazioni anagrafiche, alle sanzioni amministrative pecuniarie e alla corretta registrazione nella Banca Dati Nazionale. La normativa interessa anche le Province autonome e le Regioni per l'implementazione del sistema informatico di identificazione e registrazione.
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