Decreto Legislativo
Non_Fiscale
Decreto Legislativo 306/2002
Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 306
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 306/2002
# DECRETO LEGISLATIVO 10 dicembre 2002, n. 306
## Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n.
1148/2001 relativo ai controlli di conformita' alle norme di
commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli
freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 3, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie; Visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996 , concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e successive modifiche; Visto il regolamento (CE) n. 1148/2001, della Commissione, del 12 giugno 2001 , concernente i controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, e successive modifiche; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 , recante modifiche al sistema penale; Visto il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57 , recante disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma del-l' articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 ; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 28 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 54 del 5 marzo 2002, concernente disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, del 12 giugno 2001 , in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2002; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 25 luglio 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali: Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 1 marzo 2002, n. 39 , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001.". L'art. 3, comma 1, così recita: "Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , della legge 24 aprile 1998, n. 128 , e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. - Il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996 , reca: "Organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli". - Il regolamento (CE) n. 1148/01, della Commissione del 12 giugno 2001 , reca: "Controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi". - La legge 24 novembre 1981, n. 689 , reca: "Modifiche al sistema penale". - Il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57 , reca: "Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell' art. 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128 ". - La legge 24 aprile 1998, n. 128 , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995 - 1997)". L'art. 8 così recita: "Art. 8 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunità europee attuate in via regolamentate o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146 , della legge 6 febbraio 1996, n. 52 , nonchè della presente legge e per le violazioni di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. La delega è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell' art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).". - Il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 28 dicembre 2001, reca: "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione CE, in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi".
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