Qual è l'oggetto del Decreto Legislativo 33/2025 e quale procedura normativa ha seguito per la sua approvazione?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Legislativo 33/2025, emanato il 24 marzo 2025, rappresenta un testo unico che riordina organicamente tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di versamenti e riscossione dei tributi. Si tratta di un provvedimento adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 9 agosto 2023, n. 111 (legge di riforma fiscale), successivamente prorogata dalla legge 8 agosto 2024, n. 122. Il decreto segue la procedura prevista dall'articolo 76 della Costituzione, che consente al Governo di esercitare funzioni legislative mediante decreti legislativi, purché rispetti determinati principi e criteri direttivi stabiliti dal Parlamento.
La procedura di approvazione ha coinvolto diversi passaggi: preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri (17 settembre 2024), acquisizione dell'intesa presso la Conferenza unificata (13 febbraio 2025), pareri delle Commissioni parlamentari competenti, e deliberazione finale del Consiglio dei ministri (13 marzo 2025). Il decreto è stato promulgato dal Presidente della Repubblica e controfirmato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
L'obiettivo principale è raccogliere in un unico corpus normativo coerente tutte le norme sparse relative a versamenti e riscossione, coordinandole formalmente e sostanzialmente, aggiornandole secondo la normativa europea, e abrogando espressamente le disposizioni incompatibili o obsolete. Questo rientra nel più ampio progetto di riforma del sistema tributario italiano, che prevede anche la redazione di un codice tributario articolato in parte generale e parte speciale.
Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per commercialisti, consulenti fiscali e aziende, rappresenta il nuovo riferimento normativo consolidato per tutte le questioni relative alle modalità, ai termini e alle procedure di versamento delle imposte e di riscossione dei tributi.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33
Testo normativo
DECRETO LEGISLATIVO n. 33/2025
# DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 2025, n. 33
## Testo unico in materia di versamenti e di riscossione. (25G00044)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111 , con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario; Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023 , a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1; Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122 , recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici»; Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di versamenti e riscossione dei tributi; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2024; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espressa nella seduta del 13 febbraio 2025; Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2025; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione. 2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell' articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111 , recante: «Delega al Governo per la riforma fiscale» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023 . «Art. 21 (Principi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario). - Il Governo è delegato a adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore; b) coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica, tenendo anche conto delle disposizioni recate dai decreti legislativi eventualmente adottati ai sensi dell'articolo 1; c) abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali. 2. Il Governo è delegato ad attuare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 6, il riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario per la raccolta di esse in un codice articolato in una parte generale, recante la disciplina unitaria degli istituti comuni del sistema fiscale, e una parte speciale, contenente la disciplina delle singole imposte, al fine di semplificare il sistema tributario e accrescere la chiarezza e la conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici e l'efficienza dell'operato dell'Amministrazione finanziaria. Per quanto riguarda la disciplina della parte generale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) recepimento dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 ; b) previsione di una disciplina, unitaria per tutti i tributi, del soggetto passivo, dell'obbligazione tributaria, delle sanzioni e del processo; la disciplina dell'obbligazione tributaria prevede principi e regole in materia di dichiarazione, accertamento e riscossione; c) previsione di un monitoraggio periodico della legislazione tributaria codificata.». - La legge 8 agosto 2024, n. 122 , recante: «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2024 . - Si riporta l' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997 : «Art. 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall' articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142 . Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonchè rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.».
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto Legislativo 33/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto Legislativo 33/2025 è il testo unico di riferimento per versamenti e riscossione dei tributi, disciplinando le procedure amministrative relative a obbligazioni tributarie, accertamento e riscossione. Commercialisti e aziende lo consultano per comprendere le modalità di versamento delle imposte, i termini di pagamento, le procedure di riscossione coattiva e il coordinamento con la normativa tributaria generale. È parte della riforma fiscale che mira a semplificare il sistema tributario italiano mediante codificazione e consolidamento delle norme sparse.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.