Regolamento recante determinazione delle tariffe d'estimo e
delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9,
comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Qual è lo scopo del Decreto Ministeriale 159/2002 e quali sono le principali modifiche che introduce?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 159/2002 è un regolamento che aggiorna le tariffe d'estimo (i valori catastali) delle unità immobiliari urbane in numerosi comuni italiani. Nasce dall'attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge finanziaria 448/2001 e recepisce le decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale relative ai ricorsi presentati dai comuni. In pratica, il decreto stabilisce i nuovi valori catastali che i comuni devono utilizzare per la determinazione delle rendite catastali e, di conseguenza, per il calcolo delle imposte immobiliari (IMU, TASI e altre tasse collegate). Il decreto riguarda specificamente i comuni elencati nell'allegato A e ridetermina le tariffe d'estimo sulla base dei ricorsi accolti, del silenzio-accoglimento e delle decisioni delle commissioni censuarie, oltre a ridefinire le delimitazioni delle zone censuarie per 24 comuni distribuiti su tutto il territorio nazionale.
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Riferimento normativo
DECRETO 6 giugno 2002, n. 159
Testo normativo
DECRETO n. 159/2002
# DECRETO 6 giugno 2002, n. 159
## Regolamento recante determinazione delle tariffe d'estimo e
delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9,
comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 9 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che, al comma 11, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite le nuove tariffe d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero per tenere conto delle variazioni delle tariffe in altro modo determinatesi; Visto l' articolo 2, commi 1-bis , 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , che prevedeva, tra l'altro, due gradi di giudizio per i ricorsi presentati dai comuni con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite vigenti, nonchè la formazione del silenzioaccoglimento in caso di mancata decisione sui ricorsi stessi; Visto l' articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 , convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457 , il quale stabiliva che i ricorsi tempestivamente presentati ma non decisi per mancata costituzione delle commissioni censuarie provinciali alla data di entrata in vigore del medesimo decreto si intendono accolti; Visto l' articolo 49, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , che ha riaperto i termini per quei comuni che nel corso dell'anno 1993 non avevano presentato ricorso; Visto l' articolo 22 della legge 8 maggio 1998, n. 146 , che ha abrogato il citato articolo 49, comma 13; Visto il parere n. 1338/1999 del 28 settembre 1999 con il quale il Consiglio di Stato ha affermato che l' articolo 22 della legge 8 maggio 1998, n. 146 , non ha potuto esplicare effetti in quanto alla data di entrata in vigore della disposizione abrogratrice l'iter dei ricorsi presentati presso le commissioni censuarie provinciali era esaurito; Visto l'articolo 34, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che stabilisce la revisione delle tariffe d'estimo e dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare, quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute e permanenti variazioni nella capacità di reddito delle unità immobiliari e comunque ogni dieci anni, nonchè la decorrenza delle modificazioni derivanti dalla revisione stessa; Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1999 , che ha disposto la revisione parziale degli estimi del comune di Pavia; Viste le decisioni delle commissioni censuarie provinciali relative ai ricorsi proposti dai comuni di cui all'allegato A, parte I; Viste le decisioni della commissione censuaria centrale relative ai ricorsi proposti dai comuni di cui all'allegato A, parte II; Visto il silenzio-accoglimento instauratosi sui ricorsi proposti dai comuni di cui all'allegato A, parte III; Vista la decisione della commissione censuaria regionale di Aosta, giusta verbale in data 18 aprile 2001, su richiesta del comune di Valtournenche (AO) in data 23 novembre 2000; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere n. 622/2002 del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 11 marzo 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 , prot. n. 3-8030 del 10 maggio 2002; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modificazioni delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria 1. Le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane, situate nei comuni indicati nell'allegato A, rideterminate per effetto delle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, relative ai ricorsi presentati ai sensi dell' articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 , nonchè per effetto del silenzio-accoglimento instauratosi ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 2 e dell' articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 405 , convertito dalla legge 10 novembre 1993, n. 457 , sono stabilite nelle misure indicate nei prospetti di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente regolamento. Sono parimenti stabilite, nelle misure indicate nei prospetti di cui all'allegato B, le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane del comune di Praiano (SA), rideterminate per effetto della rettifica operata nel quadro tariffario. 2. Sono altresì stabilite, conformemente alle decisioni delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale e sulla base dei ricorsi nei casi di silenzio accoglimento, le nuove delimitazioni delle zone censuarie dei comuni di Valtournenche (AO), Demonte (CN), Montecatini Terme (PT), Lacco Ameno (NA), Mercato San Severino (SA), Scala (SA), Serre (SA), Vietri sul Mare (SA), Crucoli (CZ), Guardavalle (CZ), Isca sullo Jonio (CZ), Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (CZ), Zambrone (CZ), Buonvicino (CS), Crosia (CS), Cropalati (CS), Falconara Albanese (CS), Mandatoriccio (CS), Montegiordano (CS), Rocca Imperiale (CS), Tortora (CS), Brolo (ME), Patti (ME), Taormina (ME) e Avola (SR). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 giugno 2002 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 187
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Il Decreto 159/2002 è fondamentale per commercialisti e consulenti fiscali che operano nel settore immobiliare, poiché incide direttamente sulla determinazione delle rendite catastali, sulla base imponibile per le imposte sui redditi da fabbricati e sulla corretta applicazione dell'articolo 34 del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). La normativa si collega strettamente alle revisioni decennali degli estimi e alle variazioni permanenti nella capacità di reddito delle unità immobiliari, elementi essenziali per la corretta gestione fiscale del patrimonio immobiliare e per i ricorsi amministrativi presso le commissioni censuarie.
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