Decreto Ministeriale Imposte_Locali

Decreto Ministeriale 197/2002

Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni.

Pubblicato: 12/09/2002 In vigore dal: 01/07/2002 Documento ufficiale

Quali sono i criteri per il trasferimento di fondi statali ai comuni che hanno subito minori entrate dall'ICI a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto Ministeriale 197/2002 disciplina il sistema di compensazione finanziaria per i comuni che hanno registrato minori introiti dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) a seguito dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, secondo le procedure del decreto ministeriale 701/1994. Lo Stato riconosce trasferimenti erariali aggiuntivi ai comuni interessati, a partire dall'anno 2001, purché la perdita di gettito sia superiore a 3 milioni di lire e rappresenti almeno lo 0,5% della spesa corrente annuale prevista. Il decreto stabilisce inoltre che qualora, in seguito alla determinazione definitiva della rendita catastale, i comuni conseguano introiti superiori di almeno il 30% rispetto a quelli precedenti l'autodeterminazione provvisoria, i trasferimenti erariali di parte corrente devono essere ridotti di conseguenza, con effetto consolidato dall'anno successivo a quello in cui la determinazione diviene inoppugnabile. Questo meccanismo mira a bilanciare le perdite iniziali con i successivi recuperi di gettito, evitando sovracompensazioni ai comuni.

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Riferimento normativo

DECRETO 1 luglio 2002, n. 197

Testo normativo

DECRETO n. 197/2002 # DECRETO 1 luglio 2002, n. 197 ## Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni. IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , che riconosce a decorrere dall'anno 2001 un contributo statale a favore dei comuni che hanno subito minori entrate derivanti dall'imposta comunale sugli immobili a causa dell'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D; Visto in particolare il comma 3 del citato articolo 64 della legge n. 388 del 2000 che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 64; Sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.); Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza dell'11 marzo 2002; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del decreto 1. Il presente decreto, ai sensi dell' articolo 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , disciplina: a) i criteri e le modalità per l'erogazione di trasferimenti erariali aggiuntivi a favore dei comuni che subiscono minori entrate relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per effetto dei minori imponibili derivanti dall'autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 ; b) i criteri e le modalità per la riduzione dei trasferimenti erariali di parte corrente nei confronti dei comuni che beneficiano del contributo statale di cui alla lettera a) ove questi ultimi accertino, a seguito della determinazione definitiva della rendita catastale, introiti superiori almeno del trenta per cento rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alla premesse: - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Si riporta il testo integrale dell' art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato): "Art. 64 (Determinazione delle rendite catastali e trasferimenti erariali ai comuni). - 1. A decorrere dall'anno 2001 i minori introiti relativi all'I.C.I. conseguiti dai comuni per effetto dei minori imponibili derivanti dalla autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati di categoria D, eseguita dai contribuenti secondo quanto previsto dal decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze , sono compensati con corrispondente aumento dei trasferimenti statali se di importo superiore a lire 3 milioni e allo 0,5 per cento della spesa corrente prevista per ciascun anno. 2. Qualora, ai singoli comuni che beneficiano dell'aumento dei maggiori trasferimenti erariali di cui al comma 1 derivino, per effetto della determinazione della rendita catastale definitiva da parte degli uffici tecnici erariali, introiti superiori, almeno del 30 per cento, rispetto a quelli conseguiti prima della autodeterminazione provvisoria delle rendite catastali dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai sensi del decreto 19 aprile 1994, n. 701, del Ministro delle finanze , i trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli stessi enti sono ridotti in misura pari a tale eccedenza. La riduzione si applica e si intende consolidata a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello in cui la determinazione della rendita catastale è divenuta inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in merito. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione dei commi 1 e 2. 4. Il termine del 31 dicembre 2000 previsto dall' art. 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , per le variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati già rurali, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. 5. Il termine di cui all' art. 1, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 , come modificato dall' art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536 , fissato al 31 dicembre 2000 è prorogato al 1 luglio 2001.". Note all'art. 1: - Per il testo dell' art. 64 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , v. nelle note alle premesse. - Il decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 , reca: "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari".

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