Decreto Ministeriale Non_Fiscale

Decreto Ministeriale 203/2002

Regolamento recante modifica del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524.

Pubblicato: 18/09/2002 In vigore dal: 06/08/2002 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO 6 agosto 2002, n. 203

Testo normativo

DECRETO n. 203/2002 # DECRETO 6 agosto 2002, n. 203 ## Regolamento recante modifica del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154 , concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ; Visto l' articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ; Visto il regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524 ; Visto l' articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; Ritenuto di dover modificare il comma 2 dell'articolo 7 del citato decreto ministeriale n. 524 del 1999 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 giugno 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , con nota n. ACG/6/DGT/19893 del 20 giugno 2002; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire ed in euro, adottato con decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524 , è sostituito dal seguente: "2. La gestione e la custodia di detti materiali è affidata ad un funzionario del Dipartimento del tesoro nominato con provvedimento del Direttore generale del tesoro. Detto funzionario assume la qualifica di magazziniere consegnatario e risponde ad ogni effetto al Direttore generale del tesoro del regolare espletamento dei compiti affidatigli.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 agosto 2002 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 36 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo del comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale 5 agosto 1999, n. 524 (Regolamento recante norme per la fabbricazione e l'emissione delle monete metalliche in lire e in euro) come modificato dal decreto qui pubblicato è riportato nelle note all'art. 1. Note alle premesse: - La legge 20 aprile 1978, n. 154 , concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1978, n. 124. - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - Il testo della lettera c) del comma 1 dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti) è il seguente: "1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge: a)-b) Omissis; c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie; d)-l) Omissis.". - Il testo dell' art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) è il seguente: "Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresì i compiti di vigilanza su enti e attività e le funzioni relative ai rapporti con autorità di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 , e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59 , le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.". - Il testo dell' art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente: "Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita). ( Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993 , come sostituito prima dall' art. 2 del decreto legislativo, n. 470 del 1993 poi dall' art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall' art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998 ). - 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonchè la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.". - Per il testo del comma 2 dell'art. 7 del già citato decreto ministeriale n. 524/1999 , si veda in nota all'art. 1. Nota all'art. 1: - Il nuovo testo dell'art. 7 del già citato decreto ministeriale n. 524/1999 , a seguito della modifica apportata dal presente articolo, è il seguente: "Art. 7. - 1. I materiali di creazione per la fabbricazione delle monete sono custoditi in appositi armadi blindati del magazzino di custodia presso la sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, munito di porta blindata con due serrature di sicurezza a diversi congegni di apertura, le cui chiavi sono tenute una dal magazziniere consegnatario e una dalla direzione della sezione Zecca. 2. La gestione e la custodia di detti materiali è affidata ad un funzionario del Dipartimento del tesoro nominato con provvedimento del Direttore generale del tesoro. Detto funzionario assume la qualifica di magazziniere consegnatario e risponde ad ogni effetto al Direttore generale del tesoro del regolare espletamento dei compiti affidatigli. 3. Nel magazzino di custodia vengono, in particolare, custoditi i punzoni, le matrici, i cuscinetti e tutto quanto occorre per la produzione dei conii; sono, altresì, custoditi i conii che possono ancora servire per la monetazione. 4. Nello stesso magazzino di custodia o in altro magazzino egualmente dotato di porta a due serrature a differenti congegni, le cui chiavi sono tenute come prescritto al primo comma del presente articolo, viene altresì custodito ogni altro materiale di creazione necessario per la fabbricazione delle altre produzioni sottoposte a controllo, a norma del precedente art. 3. 5. Le richieste di allestimento dei suddetti materiali pervengono dalla direzione della sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato al magazziniere consegnatario che provvede alle procedure tecnico amministrative. 6. Le ordinazioni di allestimento debbono essere numerate progressivamente per anno di produzione e debbono contenere tutte le indicazioni relative al tipo dei punzoni, delle matrici, del punzone riproduttore, delle virole e dei cuscinetti da fabbricare. 7. Le richieste di prelevamento dei suddetti materiali per la punzonatura dei conii pervengono al magazziniere consegnatario dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ne invia copia al responsabile dell'ufficio di vigilanza e controllo.".

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