Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 219/2002
Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto.
Riferimento normativo
DECRETO 12 agosto 2002, n. 219
Testo normativo
DECRETO n. 219/2002
# DECRETO 12 agosto 2002, n. 219
## Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle
zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' da
diporto.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l' articolo 23, della legge 6 marzo 1976, n. 51 , "Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 , recante norme sulla navigazione da diporto" il quale delega al Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti l'emanazione di un apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata); Visto l'articolo 23, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 , che demanda ad altro decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione il compito di stabilire le caratteristiche tecniche e i requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unità da diporto, nonchè le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche; Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 , che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317 ; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il parere espresso dalla Commissione europea ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , effettuata con nota n. 2359 del 16 luglio 2002, e il relativo nulla-osta, di cui al foglio n. 11433 19.3.13/2 del 17 luglio 2002, della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto definisce le caratteristiche tecniche ed i requisiti delle zattere di salvataggio, di capacità compresa fra 4 e 12 persone, destinate esclusivamente alle unità da diporto, nonchè le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche. 2. Ai fini del presente decreto s'intende per: a) Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; b) Unità da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; c) Zattera: la zattera di salvataggio utilizzata come mezzo collettivo di salvataggio pneumatico idoneo a sostenere ed a mantenere in vita persone in pericolo dopo l'abbandono nave. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51 , recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 , recante norme sulla navigazione da diporto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1976, n. 74, così recita: "Art. 23. - Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, emanerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unità da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata). All'entrata in vigore del regolamento suddetto cesserà, per i natanti di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154 .". - L' art. 23, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232 , recante: "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87, così recita: "1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell' art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono stabiliti: a) le caratteristiche, i requisiti e la durata di validità dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso; b) le modalità e la scadenza delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio.". - La legge 21 giugno 1986, n. 317 , recante: "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 , modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998 ", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. - La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 204 del 21 luglio 1998. - L' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, così recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". - L' art. 8 della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio del 22 giugno 1998, così recita: "Art. 8. - 1. Fatto salvo l'art. 10, gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto. All'occorrenza, e a meno che non sia già stato trasmesso in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica. Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione secondo le modalità summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano piu rigorosi le specificazioni o i requisiti. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonchè le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza, secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti chimici di cui all' art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si tratti d'una sostanza già esistente, o di cui all' art. 3, paragrafo 2, della direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza. La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa può anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del caso, del comitato competente del settore in questione. Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi di cui all'art. 1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura. 2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica. 3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo definitivo della regola tecnica. 4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata. In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'art. 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facoltà di consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere al settore privato. 5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è prevista da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della presente direttiva. La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari.".
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