Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 242/2002
Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalita' di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale. Integrazione.
Riferimento normativo
DECRETO 19 giugno 2002, n. 242
Testo normativo
DECRETO n. 242/2002
# DECRETO 19 giugno 2002, n. 242
## Regolamento recante norme per la definizione dei criteri tecnici e
delle modalita' di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con
uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei
trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane nell'ambito della
organizzazione del trasporto pubblico locale. Integrazione.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l' articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 , che demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione di individuare, con proprio decreto, i criteri tecnici e le modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 il cui utilizzo è finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane; Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215 , recante norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale; Visto in particolare l' articolo 2 del decreto ministeriale del 22 giugno 2000, n. 215 , che fissa le caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio; Ravvisata la necessità di integrare l' articolo 2 del decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215 , per tener conto delle risultanze emerse nella fase di prima attuazione delle norme in esso contenute, con particolare riferimento alla necessità di fornire agli utenti il maggior numero possibile di indicazioni; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 20 dicembre 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1655 del 15 maggio 2002); Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Articolo unico Caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio All' articolo 2 del decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215 , dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: "3. Il pannello di cui al comma 1 può essere omesso ma in tale ipotesi il pannello di cui al comma 2 deve avere dimensioni esterne minime di 80x22 cm". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 19 giugno 2002 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2002 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 164 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell' art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 2 del decreto ministeriale del 22 giugno 2000, n. 215 , è riportato nella nota all'articolo unico. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti ministeriali ed interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'articolo unico: - Il testo dell' art. 2 del decreto ministeriale 22 giugno 2000, n. 215 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2000 ), recante "Norme per la definizione dei criteri tecnici e delle modalità di utilizzazione dei veicoli della categoria M1 con uso finalizzato alla diversificazione o integrazione della rete dei trasporti di linea nelle aree urbane e suburbane, nell'ambito della organizzazione del trasporto pubblico locale" è il seguente: "Art. 2 (Caratteristiche dei pannelli indicatori del servizio). 1. I veicoli debbono essere dotati di un pannello luminoso rettangolare, ancorato al di sopra dell'abitacolo, in posizione longitudinale, per la segnalazione all'utenza dell'itinerario seguito e del luogo di destinazione del servizio. Il pannello deve avere dimensioni esterne non eccedenti 85x30 cm. 2. Un secondo pannello luminoso, con funzione di ripetitore di segnalazione, di dimensioni esterne non eccedenti 22x18 cm, deve essere posizionato al di sopra dell'abitacolo in posizione frontale. 3. Il pannello di cui al comma 1 può essere omesso ma in tale ipotesi il pannello di cui al comma 2 deve avere dimensioni esterne minime di 80x22 cm".
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