Decreto Ministeriale
Non_Fiscale
Decreto Ministeriale 80/2002
Modifiche al regolamento ministeriale 28 settembre 2000, n. 301, concernente il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.
Riferimento normativo
DECRETO 29 marzo 2002, n. 80
Testo normativo
DECRETO n. 80/2002
# DECRETO 29 marzo 2002, n. 80
## Modifiche al regolamento ministeriale 28 settembre 2000, n. 301,
concernente il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle
finanze.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526 , recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 , concernente il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche; Visto, in particolare, l'articolo 8 del predetto decreto legislativo n. 287 del 1999 , il quale prevede il riordino della Scuola centrale tributaria da attuare con regolamento ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 17, comma 3 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visti i propri decreti 28 settembre 2000, n. 301, recante regolamento per il riordino della Scuola centrale tributaria, e 22 novembre 2000, n. 359, recante modifiche al citato decreto n. 301 del 2000; Ritenuta la necessità di apportarvi ulteriori modificazioni; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze della Sezione consultiva per gli atti normativi del 23 aprile 2001 e del 25 febbraio 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 , con nota n. 3 - 4697 del 13 marzo 2002; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Nel decreto del Ministro delle finanze 28 settembre n. 301, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la denominazione della Scuola Centrale Tributaria, ovunque ricorrente, è mutata nella seguente: "Scuola superiore dell'economia e delle finanze"; b) le parole "Ministro delle finanze", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze"; c) l'articolo 1, comma 1, è sostituito dal seguente: "La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito denominata Scuola, è istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha autonomia organizzativa e contabile. La Scuola ha anche autonomia di bilancio, è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserita nella tabella A allegata alla stessa legge."; d) nell'articolo 1, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel primo periodo, dopo le parole "della fiscalità" sono inserite le seguenti: "e dell'economia"; 2) nel primo e nel secondo periodo, le parole "amministrazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "amministrazione dell'economia e delle finanze"; e) all'articolo 1, comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni: 1) dopo le parole "La Scuola" inserire le seguenti: "con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, è iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gestite in collaborazione con il CINECA, e"; 2) aggiungere alla fine il seguente periodo: "Nell'ambito di consorzi o accordi con università, italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei."; f) all'articolo 2, comma 6, le parole: "incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "ordinari"; g) nell'articolo 3, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni: 1) le parole "incaricati non temporaneamente" sono sostituite dalla seguente: "ordinari"; 2) le parole "da un'indennità di carica stabilita" sono sostituite dalle seguenti: "da un ulteriore trattamento economico stabilito"; h) nell'articolo 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: "A tali sedi può essere preposto personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Scuola, nell'ambito dell'ordinario contingente di personale dirigenziale assegnato alla Scuola secondo l'ordinamento vigente, con responsabilità gestionale ed organizzativa di ciascuna sede."; i) nell'articolo 5, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: 1) le parole "o docenti" sono soppresse; 2) dopo le parole "senza assegni" inserire le seguenti: "vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata"; 3) dopo la parola "magistrati" inserire le seguenti: ", avvocati dello Stato"; l) nell'articolo 5, comma 3, dopo le parole "professori", inserire le seguenti: "ordinari"; m) nell'articolo 5, comma 4, le parole da ", ovvero in posizione" fino a "prima fascia" sono sostituite dalle seguenti: "acquisiscono, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari"; n) nell'articolo 5, dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Il trattamento economico dei professori ordinari della Scuola che, ai sensi dell' articolo 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 , partecipano alle procedure di trasferimento tra università ivi previste e mantengano l'esercizio di funzioni presso la Scuola, può essere posto a carico, in misura convenzionalmente ripartita, della Scuola e delle università interessate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio."; o) nell'articolo 5, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. I ricercatori di cui all' articolo 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono inquadrati in apposito ruolo della Scuola. Con provvedimento del rettore sono stabiliti i criteri di corrispondenza tra le posizioni di ricercatore e quelle di professore rese indisponibili ai sensi del citato articolo 19, comma 15, nonchè le modalità per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, in coerenza con la vigente normativa universitaria."; p) all'articolo 6, dopo le parole "professore", inserire la seguente: "ordinario"; q) all'articolo 7, le parole da "Il rettore" fino a "diretta o indiretta" sono sostituite dalle seguenti: "Il rettore, i responsabili di area ed i professori ordinari assumono il regime delle incompatibilità dei professori universitari ordinari. In ogni caso, non può essere svolta attività professionale nel settore fiscale e nelle materie afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, di cui all' articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , ivi compresa la relativa attività processuale"; r) all'articolo 8, comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: "Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il Rettore, sentito il Consiglio direttivo, trasmette al Ministro il programma delle attività della Scuola per l'anno accademico, in attuazione e coerenza con le direttive del Ministro e in ragione del bilancio previsionale adottato.". 2. In sede di prima attuazione, per l'anno 2002, il Rettore provvede ad inviare al Ministro il programma delle attività istituzionali della Scuola per l'anno in corso entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 29 ottobre 1991, n. 358 , recante "Norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1991, n. 264. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526 , recante "Regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 1996, n. 239. - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287 , recante "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 " è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. Si riporta il testo dell'art. 8: "Art. 8 (Riordino della Scuola centrale tributaria). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, all'art. 2, comma 1, all'art. 3, commi 1 e 4, all'art. 4, comma 3, all'art. 5, commi 1, 2, 4 e 5, e all'art. 6, comma 1, nonchè i principi desumibili dalle restanti disposizioni di cui agli articoli da 1 a 7 del presente decreto, costituiscono criteri direttivi per il regolamento di riforma della Scuola centrale tributaria del Ministero delle finanze, da emanare ai sensi dell' art. 17, commi 3 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 . 2. Nel regolamento di cui al comma 1 è previsto che la Scuola centrale tributaria può, senza oneri per la stessa e con corrispettivo a carico del committente, svolgere attività formative e di ricerca anche in favore di soggetti privati, eventualmente consorziandosi o associandosi con enti e società. 3. Sono abrogati l' art. 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358 , e il comma 4 dell'art. 7 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 . Dette norme, nonchè quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526 , continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.". - Si riporta il testo dell' art. 17, commi 3 , 4 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri dì flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - Il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 , recante "Regolamento recante norme per il riordino della Scuola superiore dell'economia e delle finanze", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2000, n. 250. - Il decreto del Ministro delle finanze 22 novembre 2000, n. 359 , recante "Regolamento recante modifiche al decreto 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle finanze , concernente il riordino della Scuola centrale tributaria", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2000, n. 285. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli da 1 a 8 del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301 , già citato nelle note alle premesse, così come modificati dal presente articolo: "Art. 1 (Natura e compiti della Scuola superiore dell'economia e delle finanze). - 1. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze, di seguito denominata Scuola, è istituzione di alta cultura e formazione posta alle dirette dipendenze del Ministro, ed ha autonomia organizzativa e contabile. La Scuola ha anche autonomia di bilancio, è assoggettata alle disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserita nella tabella A allegata alla stessa legge. 2. La Scuola provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'aggiornamento del personale dell'amministrazione dell'economia e delle finanze nonchè, su richiesta delle agenzie fiscali e degli altri enti che operano nel settore della fiscalità e dell'economia, del personale di questi ultimi mediante l'organizzazione e la gestione di attività formative e di divulgazione, sia nelle sedi proprie che in sedi esterne. Provvede altresì, nell'ambito delle proprie competenze, autonomamente o su impulso di altri soggetti, alla redazione di studi e ricerche su temi di interesse dell'amministrazione dell'economia e delle finanze. Può svolgere attività formative, divulgative e di ricerca anche per soggetti italiani ed esteri, e curare la formazione e la preparazione di neo laureati ed aspiranti all'accesso nel pubblico impiego, per stimolarne la cultura istituzionale e favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro; in tal caso tutte le spese dirette ed indirette sostenute dalla Scuola sono a carico del soggetto richiedente salvo, per i soli richiedenti pubblici, l'eventuale deroga disposta dal Ministro dell'economia e delle finanze. 3. La Scuola con la sua struttura didattica, il personale docente e l'indicazione dei relativi corsi, è iscritta nelle apposite banche dati del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca gestite in collaborazione con il CINECA, e continua a essere iscritta nell'apposito schedario dell'anagrafe delle ricerche, istituito ai sensi dell'art. 63, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , ed opera, ove compatibile, nel rispetto dei principi e delle regole di tale decreto. Essa può promuovere o partecipare ad associazioni, società e consorzi, nonchè stipulare accordi di programma, convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati. Nell'ambito di consorzi o accordi con università, italiane ed estere, la Scuola promuove e istituisce, compartecipando al finanziamento, anche dottorati di ricerca, e nuovi corsi di studio o altre iniziative riservate alla competenza degli atenei. Art. 2 (Organi e struttura didattico-scientifica della Scuola). - 1. Sono organi della Scuola: il rettore, il direttore amministrativo ed il consiglio direttivo. Il rettore, in qualità di vertice dell'istituzione, indirizza ed assicura lo svolgimento delle attività istituzionali e ne è responsabile sotto il profilo didattico-scientifico. 2. Il rettore ha, nell'ambito delle proprie competenze, la legale rappresentanza della Scuola ed è nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. All'ufficio del direttore amministrativo è preposto un dirigente il quale ha la responsabilità gestionale ed organizzativa della Scuola. 4. Il direttore amministrativo è scelto, dal Ministro dell'economia e delle finanze, tra i dirigenti dello Stato assegnati alla Scuola o appartenenti al ruolo unico di cui all' art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ; è ordinatore primario di spesa. 5. Il rettore nomina un prorettore che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento e svolge le funzioni delegategli dal rettore. 6. Il rettore ed il prorettore sono coadiuvati da responsabili di area, ai quali sono attribuite aree omogenee di attività per il perseguimento degli obiettivi istituzionali della Scuola; i responsabili di area, in numero non superiore a quattro, sono nominati dal Rettore della Scuola, e sono tenuti ad attuarne le specifiche direttive, assicurando la qualità didattica e scientifica nei settori di competenza. Il prorettore ed i responsabili di area sono scelti fra i professori ordinari. 7. Il consiglio direttivo è composto dal rettore che lo presiede, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai responsabili di area. Ha il compito di valutare, su iniziativa del rettore, le questioni di maggiore rilevanza, di coordinare le attività didattiche per le finalità di programmazione e di organizzare l'utilizzazione delle risorse comuni, comprese le modalità di attribuzione di incarichi istituzionali, di insegnamento e ricerca e di stabilire i relativi compensi ed indennità. Il consiglio si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il rettore ne ravvisi l'opportunità. Art. 3 (Nomina e durata degli organi e dei responsabili). - 1. Il rettore è scelto tra dirigenti di particolare e comprovata qualificazione che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali, magistrati amministrativi o contabili con qualifica di consigliere, professori universitari di prima fascia, in posizione di aspettativa senza assegni o soggetti equiparati, consiglieri parlamentari. Il rettore può essere, altresì scelto tra soggetti dotati di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano diretto per almeno un quinquennio istituzioni pubbliche o private di alta formazione. 2. Il rettore resta in carica per quattro anni e può essere confermato. Il prorettore ed i responsabili di area restano in carica per due anni, salvo conferma. 3. Il Rettore, il Prorettore e i responsabili di area, nonchè i professori ordinari e collocati fuori ruolo, se in servizio presso amministrazioni pubbliche ovvero inquadrati a seguito di opzione, nel ruolo di cui all'art. 5, comma 5, conservano il trattamento economico fondamentale, comunque definito, relativo alla qualifica posseduta presso l'amministrazione di provenienza, incrementato da un ulteriore trattamento economico stabilito, con le modalità previste nei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, tenendo conto dei compensi mediamente corrisposti per analoghi incarichi in organismi pubblici o privati operanti nell'ambito della formazione, e comunque tale da garantire un trattamento economico complessivo non inferiore agli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti nella posizione di provenienza. 4. In caso di affidamento degli incarichi a soggetti non provenienti da pubbliche amministrazioni, il trattamento economico è definito contrattualmente con le modalità dell' art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , in quanto applicabili. Art. 4 (Sede della Scuola). - 1. La Scuola ha sede in Roma e non ha proprie articolazioni periferiche. Le attività della Scuola possono svolgersi presso sedi esterne, sia italiane che estere. A tali sedi può essere preposto personale con qualifica dirigenziale in servizio presso la Scuola, nell'ambito dell'ordinario contingente di personale dirigenziale assegnato alla Scuola secondo l'ordinamento vigente, con responsabilità gestionale ed organizzativa di ciascuna sede. Art. 5 (Incarichi). - 1. La Scuola può avvalersi di consulenti esterni, di soggetti con professionalità e competenze utili allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, anche di supporto alla didattica ed alla ricerca, di personale docente di comprovata professionalità collocato, ove occorra e se non inquadrato, in posizione di fuori ruolo, comando o aspettativa, se l'incarico non consente il normale espletamento delle proprie funzioni nell'amministrazione di appartenenza. Può, inoltre, avvalersi di docenti incaricati, anche temporaneamente, di specifiche attività di insegnamento. 2. Il personale docente di cui al comma 1 è, comunque, scelto tra professori universitari in posizione di aspettativa senza assegni vincitori di concorso a professore universitario in attesa di chiamata, magistrati, avvocati dello Stato e dirigenti di amministrazioni pubbliche: i docenti incaricati temporaneamente possono essere altresì scelti tra esperti, italiani o stranieri, di comprovata professionalità. 3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono affidati dal rettore della Scuola, sentito il consiglio direttivo, con le forme stabilite nei provvedimenti di cui all'art. 6, salvo gli incarichi non temporanei di professori ordinari i quali sono attribuiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 4. I professori della Scuola inquadrati acquisiscono, ad ogni effetto, lo stato giuridico e le funzioni di professori ordinari, con salvezza delle procedure di avanzamento di carriera. 4-bis. Il trattamento economico dei professori ordinari della Scuola che, ai sensi dell' art. 12, comma 3, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 , partecipano alle procedure di trasferimento tra università ivi previste e mantengano l'esercizio di funzioni presso la Scuola, può essere posto a carico, in misura convenzionalmente ripartita, della Scuola e delle università interessate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. 5. Il numero complessivo dei professori incaricati non temporanei di cui ai commi 3 e 4 non può superare le trenta unità. 5-bis. I ricercatori di cui all' art. 19, comma 15, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono inquadrati in apposito ruolo della Scuola. Con provvedimento del rettore sono stabiliti i criteri di corrispondenza tra le posizioni di ricercatore e quelle di professore rese indisponibili ai sensi del citato art. 19, comma 15, nonchè le modalità per l'espletamento delle relative procedure concorsuali, in coerenza con la vigente normativa universitaria. Art. 6 (Attribuzione degli incarichi, dei compensi e struttura amministrativa della Scuola). - 1. Il rettore definisce sentito il Consiglio direttivo, l'organizzazione interna e il funzionamento della Scuola, comprese le modalità di attribuzione di tutti gli incarichi previsti dal presente decreto con salvezza degli incarichi non temporanei di professore ordinario e l'erogazione delle relative indennità e compensi: i provvedimenti che stabiliscono l'erogazione di indennità ed i compensi sono soggetti all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da esercitarsi entro trenta giorni dal ricevimento delle medesime. Trascorso inutilmente tale termine il provvedimento si intende approvato. Art. 7 (Incompatibilita). - 1. Il rettore, i responsabili di area ed i professori ordinari assumono il regime delle incompatibilità dei professori universitari ordinati In ogni caso, non può essere svolta attività professionale nel settore fiscale e nelle materie afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, di cui all' art. 33, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 , ivi compresa la relativa attività processuale; dello svolgimento di altri incarichi del rettore è informato il Ministro che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte; dello svolgimento di altri incarichi del prorettore, dei responsabili di area e dei professori incaricati non temporaneamente e collocati fuori ruolo, comando o aspettativa è informato il rettore, che ne valuta la compatibilità con le funzioni svolte. Art. 8 (Modalità di funzionamento e norme transitorie). - 1. La dotazione finanziaria minima della Scuola è fissata annualmente, in sede di bilancio dello Stato, in misura adeguata ad attuare i compiti istituzionali. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il rettore, sentito il consiglio direttivo, trasmette al Ministro il programma delle attività della Scuola per l'anno accademico, in attuazione e coerenza con le direttive del Ministro e in ragione del bilancio previsionale adottato. 2. Nel programma possono essere previste attività della Scuola, comunque rientranti nei propri fini istituzionali, da svolgersi con dotazione finanziaria ulteriore e diversa da quella minima prevista nel bilancio dello Stato, anche attraverso l'accesso a fondi nazionali, comunitari ed internazionali, con eventuale partecipazione a procedure concorsuali anche in partenariato con altri soggetti pubblici e privati. 3. Sono in ogni caso a carico del bilancio dello Stato gli oneri finanziari per le spese di funzionamento e di mantenimento della sede, per il personale non docente della Scuola e per il rettore e i professori collocati nelle posizioni di cui all'art. 5, comma 4. 4. I professori stabili in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano a svolgere le funzioni fino alla cessazione delle attività di insegnamento relative alla riqualificazione del personale di cui all' art. 3, commi 205 e seguenti della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , indipendentemente dalla durata dell'incarico in atto e comunque non oltre il 15 marzo 2001.".
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