Decreto Ministeriale Redditi_Societa

Decreto Ministeriale 86/2002

Regolamento recante modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Pubblicato: 08/05/2002 In vigore dal: 19/04/2002 Documento ufficiale

Quali sono le modalità e i termini per la rivalutazione dei beni di impresa secondo il Decreto Ministeriale 86/2002?

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Il Decreto Ministeriale 86/2002 disciplina le procedure operative per la rivalutazione dei beni aziendali e delle partecipazioni, in attuazione della legge finanziaria 2001. La norma si applica alle imprese che intendono iscrivere in bilancio maggiori valori dei propri asset, riconoscendo effetti fiscali su tali rivalutazioni. Il decreto consente di eseguire la rivalutazione con riferimento ai beni risultanti dal bilancio chiuso entro il 31 dicembre 2000, purché la rivalutazione stessa sia effettuata nel bilancio dell'esercizio successivo, il cui termine di approvazione scada dopo l'entrata in vigore della legge 448/2001. La procedura richiede il rispetto di modalità specifiche riguardanti i termini di presentazione, le categorie di beni rivalutabili, le azioni e quote, e i limiti economici della rivalutazione, con particolare attenzione ai beni ammortizzabili e alla documentazione da allegare al bilancio.

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Riferimento normativo

DECRETO 19 aprile 2002, n. 86

Testo normativo

DECRETO n. 86/2002 # DECRETO 19 aprile 2002, n. 86 ## Regolamento recante modalita' di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi dell' articolo 3, commi 1, 2 e 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" e, in particolare, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3, concernenti disposizioni in materia di beni di impresa; Visto, inoltre, il comma 12 del medesimo articolo 3 della summenzionata legge n. 448 del 2001 , che stabilisce che le modalità di attuazione del predetto articolo 3 sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 ; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342 , recante "Misure in materia fiscale", ed in particolare gli articoli da 10 a 15, riguardanti la rivalutazione dei beni delle imprese; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2001, n. 162 , recante "Modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio, ai sensi degli articoli da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342 "; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , ed, in particolare, l'articolo 67, comma 7, concernente le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, nonchè l'articolo 87, comma 1, lettere a) e b) riguardante i soggetti sottoposti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonchè l'articolo 105, commi 2 e 3, recante adempimenti per l'attribuzione del credito d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza dell'11 marzo 2002; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-5970/UCL, del 4 aprile 2002; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Rivalutazione 1. Ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 , la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 può essere eseguita anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000 nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 448 del 2001 . 2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1 , 2 , 3 , 4 , 5 e 6 del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162 , concernenti, rispettivamente, i modi e i termini della rivalutazione, i beni rivalutabili, le azioni e quote, la rivalutazione per categorie omogenee, la modalità di rivalutazione dei beni ammortizzabili e il limite economico della rivalutazione. Il riferimento contenuto nei predetti articoli alla data del 31 dicembre 1999 deve intendersi fatto alla data del 31 dicembre 2000.

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Il Decreto Ministeriale 86/2002 è lo strumento normativo di riferimento per commercialisti e consulenti fiscali che operano in materia di rivalutazione dei beni d'impresa, plusvalenze latenti e riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio. La norma coordina le disposizioni sulla IRES, sulla deducibilità fiscale e sul trattamento delle partecipazioni, risultando essenziale per la pianificazione fiscale e la corretta redazione del bilancio d'esercizio.

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