Direttiva (UE) 2024/2808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/62/UE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione
Direttiva (UE) 2024/2808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica la direttiva 2014/62/UE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione
EN: Directive (EU) 2024/2808 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 amending Directive 2014/62/EU as regards certain reporting requirements
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2024/2808
4.11.2024
DIRETTIVA (UE) 2024/2808 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2024
che modifica la direttiva 2014/62/UE per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 83, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria
(
1
)
,
considerando quanto segue:
(1)
Gli obblighi di comunicazione svolgono un ruolo fondamentale in quanto garantiscono un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione degli atti giuridici. È tuttavia importante razionalizzarli per garantire che soddisfino lo scopo per il quale sono stati introdotti e per limitare gli oneri amministrativi.
(2)
La direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione, almeno ogni due anni, dati statistici sul numero di reati concernenti banconote e monete metalliche falsificate e sul numero di persone perseguite e condannate per tali reati.
(3)
Per quanto riguarda la falsificazione dell’euro, il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio
(
3
)
prevede obblighi di comunicazione in relazione al numero di banconote e monete false sottoposte a confisca. Le dimensioni e le tendenze del fenomeno della falsificazione di banconote e monete sono ben documentate e note alle autorità nazionali competenti. Per tale specifica sfera di criminalità, l’obbligo di comunicare dati statistici sui procedimenti penali non è pertanto essenziale per il conseguimento e il monitoraggio degli obiettivi della direttiva 2014/62/UE.
(4)
Di conseguenza, in linea con la comunicazione della Commissione del 16 marzo 2023, dal titolo «Competitività a lungo termine dell’UE: prospettive oltre il 2030», è opportuno abolire l’obbligo di trasmettere dati statistici alla Commissione previsto dalla direttiva 2014/62/UE.
(5)
La presente direttiva si basa su un’attenta valutazione delle circostanze particolari della direttiva 2014/62/UE ed è limitata al reato di falsificazione di banconote e monete. La presente direttiva non pregiudica la necessità di garantire livelli adeguati di obblighi di comunicazione nell’ambito del diritto penale dell’Unione.
(6)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(7)
A norma dell’articolo 3 e dell’articolo 4
bis
, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, con lettera del 13 dicembre 2023 l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.
(8)
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/62/UE. Poiché la modifica mirata di tale direttiva riguarda unicamente la soppressione di un obbligo di comunicazione, non vi è alcuno specifico obbligo di recepimento della presente direttiva in capo agli Stati membri,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’articolo 11 della direttiva 2014/62/UE è soppresso.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 23 ottobre 2024
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
ZSIGMOND B. P.
(
1
)
Posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 ottobre 2024.
(
2
)
Direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell’euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (
GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1
).
(
3
)
Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (
GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/2808/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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