Decreto del Presidente della Repubblica Redditi Persone

Decreto del Presidente della Repubblica 132/1978

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'accertamento delle imposte sul reddito.

Pubblicato: 27/04/1978 In vigore dal: 05/04/1978 Documento ufficiale

Quali sono le disposizioni del DPR 132/1978 in materia di allevamento di animali e determinazione del reddito agrario?

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Il DPR 132/1978 modifica la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, introducendo specifiche regole per l'attività di allevamento di animali. La norma si applica agli imprenditori agricoli che allevano animali utilizzando mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno posseduto. Il decreto stabilisce che il Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'agricoltura, deve fissare per ogni specie animale il numero massimo di capi che rientra nei limiti della qualificazione come reddito agrario, considerando la potenzialità produttiva dei terreni e le unità foraggere necessarie. Per gli allevamenti che superano questi limiti, il reddito della parte eccedente viene determinato attribuendo a ciascun capo un valore medio moltiplicato per un coefficiente che riflette la diversa incidenza dei costi. Tale coefficiente non si applica agli allevatori che utilizzano esclusivamente manodopera familiare, quando non si configuri un'impresa familiare vera e propria. I valori medi e i coefficienti vengono aggiornati ogni due anni con decreto ministeriale.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1978, n. 132

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 132/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1978, n. 132 ## Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'accertamento delle imposte sul reddito. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e n. 600 , concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'accertamento delle imposte sul reddito; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1 Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 , concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, modificato con legge 13 aprile 1977, n. 114 , sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Art. 28 - la lettera b) del secondo comma è sostituita dalla seguente: "b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno". Dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma precedente, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata". Dopo l'art. 72-bis è aggiunto il seguente articolo: "Art. 72-ter. - Nei confronti delle imprese che esercitano l'allevamento di animali oltre il limite indicato al punto b) dell'art. 28, il reddito relativo alla parte eccedente è determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto della diversa incidenza dei costi. Il coefficiente moltiplicatore non si applica agli allevatori che si avvalgono esclusivamente dell'opera dei propri familiari allorquando, per la natura del rapporto, non si configuri l'impresa familiare. Il valore medio ed il coefficiente di cui al comma precedente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste".

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