Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 158/2002
Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Vice Ministri del Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2002, n. 158
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 158/2002
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 2002, n. 158
## Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione dei Vice Ministri del Ministero dell'economia e delle
finanze.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , ed in particolare, l'articolo 7; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451 ; Visto l' articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 ; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121 ; Visto l' articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , come modificato, da ultimo, dall' articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 ; Ritenuta la necessità di dettare disposizioni in materia di organizzazione delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro; Sentite, in data 28 febbraio 2002, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002; Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari; Ritenuto di non aderire alla osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine alla soppressione nel preambolo del presente regolamento del riferimento normativo al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121 , per le ragioni espresse dalla I Commissione - Affari costituzionali - della Camera dei deputati, e riportate nelle premesse del parere reso in data 30 maggio 2002; Ritenuto, altresì, di non accedere ai suggerimenti della predetta Commissione parlamentare e del Consiglio di Stato, relativamente alla opportunità di sostituire la denominazione "capo dell'ufficio del Vice Ministro" con quella di "capo della segreteria del Vice Ministro", modificando di conseguenza il relativo trattamento economico, in quanto le predette espressioni si riferiscono a due diverse articolazioni organizzative; Ritenuta, peraltro, la necessità che, per chiarire tale aspetto, le disposizioni concernenti l'Ufficio del Vice Ministro debbano essere inserite in un articolo a sè stante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. All' articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451 , dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro;". 2. All' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente: "f-bis le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri;"; b) al comma 4, dopo le parole: "Le Segreterie" sono inserite le seguenti: "dei Vice Ministri e" e dopo la parola: "rispettivi" sono inserite le seguenti: "Vice Ministri e"; c) al comma 5, le parole: "il Sottosegretario si avvale" sono sostituite dalle seguenti: "il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono". 3. All' articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), dopo le parole: "per il responsabile della Segreteria tecnica" sono inserite le seguenti: ", per il Capo dell'Ufficio del Vice Ministro"; b) alla lettera c), dopo le parole: "per il segretario particolare del Ministro," sono inserite le seguenti: "per i due esperti di cui all'articolo 9-bis), comma 2,". 4. Nella rubrica dell' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451 , dopo la parola: "Segreterie" sono inserite le seguenti: "dei Vice Ministri e". 5. Dopo l' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451 , è inserito il seguente: "Articolo 9-bis (Ufficio del vice Ministro). - 1. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 dell'articolo 9, al Vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centoventi unità di cui all'articolo 5, comma 1. 2. Ciascun Vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di cui al comma 1, anche tra soggetti estranei all'amministrazione, un Capo dell'Ufficio, che coordina l'attività del personale di supporto, un portavoce e due soggetti particolarmente esperti nelle materie oggetto della delega.". 6. All' articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451 , dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente: "3-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal comma 1 dell'articolo 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 luglio 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Frattini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2002 Ufficio di controllo dei Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 342 NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.". - La legge 15 marzo 1997, n. 59 , reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), è il seguente: "Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall' art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . 2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonchè del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.". - Il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 2000, n. 451 , reca: "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica". - Il testo dell' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107 (Regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze), è il seguente: "Art. 20 (Disposizioni finali). - 1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti i riferimenti ad uffici ed organi del Segretariato generale della Direzione generale degli affari generali e del personale e dei Dipartimenti contenuti in norme legislative e regolamentari si intendono effettuati nei confronti rispettivamente degli uffici ed organi del Dipartimento e in base ai propri regolamenti di amministrazione delle competenti agenzie. 2. La dotazione organica iniziale minima, impregiudicata la definizione del fabbisogno di personale nell'ambito dei programmi annuali di attività della scuola centrale tributaria, è fissata secondo l'allegata tabella B. La denominazione della scuola centrale tributaria è sostituita dalla seguente: "scuola superiore dell'economia e delle finanze". 3. Le agenzie subentrano al Ministero nei rapporti giuridici, poteri, competenze e controversie relative alle funzioni ad esse trasferite e al proprio personale. Alle agenzie si applica, in materia di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il dettato dell' art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 . 4. Il Dipartimento delle politiche fiscali, successivamente alla data prevista dall'art. 55, comma 1, del decreto n. 300/1999, costituisce uno dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto n. 300/1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonchè quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle direttive dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri. 5. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.". - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , reca: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 121 , reca: "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle finanze. - Il testo del comma 3 dell'art. 10 della già citata legge n. 400/1988 , come modificato, da ultimo, dall' art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 (Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , in materia di organizzazione del Governo), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 , è il seguente: "3. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell' art. 95 della Costituzione , a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più Direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.". - Il testo dell'art. 19 della già citata legge n. 59/1997 è il seguente: "Art. 19. - 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Note all'art. 1: - Il nuovo testo dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 451/2000 , a seguito della integrazione apportata dal decreto qui pubblicato è il seguente: "Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento si intendono per: a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di cui all' art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ed all' art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; b) Ministro: il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; c) Ministero: il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; d) decreto legislativo n. 29 del 1993 : il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modifiche e integrazioni; d-bis) Vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di Vice Ministro; e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 .". - Il nuovo testo dell'art. 2 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 451/2000 , a seguito delle modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato è il seguente: "Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 . Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonchè alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati. 2. Sono uffici di diretta collaborazione: a) la segreteria del Ministro; b) l'Ufficio di Gabinetto; c) l'Ufficio legislativo; d) la Segreteria tecnica del Ministro; e) l'Ufficio stampa; f) il Servizio di controllo interno e i relativi uffici di supporto di cui all'art. 4, comma 5; f-bis) le segreterie e l'Ufficio dei Vice Ministri; g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato. 3. La segreteria del Ministro, la segreteria tecnica del Ministro e l'Ufficio stampa operano alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento. 4. Le segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Vice Ministri e Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione e curando i rapporti con soggetti pubblici e privati in ragione dell'incarico istituzionale. 5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il Vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono degli uffici di Gabinetto e Legislativo. 6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , costituiscono un unico centro di responsabilità ed uno o più centri di costo.". - Il nuovo testo dell'art. 7 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 451/2000 , a seguito delle integrazioni apportate dal decreto qui pubblicato è il seguente: "Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Ai responsabili degli uffici di cui all'art. 2, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all' art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 , ed articolato: a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell' art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 , ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai capi dei Dipartimenti del Ministero; b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il responsabile della Segreteria tecnica, per il Capo dell'Ufficio del Vice Ministro e per il Presidente del collegio di cui all'art. 4, comma 2, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell' art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993 , ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per i due esperti di cui all'art. 9-bis, comma 2, nonchè per il segretario particolare del Sottosegretario, o, in via alternativa, per il capo della segreteria del Sottosegretario di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi dei predetti uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optano per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all' art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 , di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante, rispettivamente, ai capi dei Dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero. 2. Al capo dell'Ufficio stampa del Ministro è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. 3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale. 4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero. 5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell' art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 , la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro. 6. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l' art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo.". - Il nuovo testo dell'art. 9 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 451/2000 , a seguito della integrazione apportata dal decreto qui pubblicato è il seguente: "Art. 9 (Segreterie dei Vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato). - 1. I capi delle segreterie e i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati. 2. A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di centoventi unità di cui all'art. 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.". - Il nuovo testo dell'art. 11 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 451/2000 , a seguito della integrazione apporta dal decreto qui pubblicato è il seguente: "Art. 11 (Norme transitorie e finali). - 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione è confermato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, con atto del Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici. 2. Le dotazioni organiche del Ministero, determinate ai sensi dell' art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154 , sono modificate in conformità con le disposizioni del presente regolamento. A fronte dell'incremento di due posti di funzione dirigenziale generale, i posti di funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti di quattro unità a valere sui posti funzione resi vacanti a seguito di collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti nel corso dell'anno 1999 che, pertanto, non vengono sostituiti. 3. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 3-bis) Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dal comma 1 dell'art. 7 è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte della amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.".
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