Decreto del Presidente della Repubblica
Non_Fiscale
Decreto del Presidente della Repubblica 216/2002
Ratifica delle decisioni adottate dal XXII Congresso dell'Unione postale universale - UPU - tenutosi a Pechino dal 23 agosto al 19 settembre 1999, e loro esecuzione
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2002, n. 216
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 216/2002
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2002, n. 216
## Ratifica delle decisioni adottate dal XXII Congresso dell'Unione
postale universale - UPU - tenutosi a Pechino dal 23 agosto al
19 settembre 1999, e loro esecuzione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717 , recante esecuzione degli Atti adottati a Vienna il 10 luglio 1964 dal XV Congresso dell'Unione postale universale (UPU); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1997, n. 98 , concernente regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXI Congresso dell'UPU, tenutasi a Seoul dal 22 agosto al 14 settembre 1994; Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 giugno 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle comunicazioni; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Piena ed intera esecuzione è data alle decisioni adottate dal XXII Congresso dell'Unione postale universale (UPU) recanti modifiche: al sesto protocollo addizionale della Costituzione dell'UPU, al regolamento generale dell'Unione postale universale, alla Convenzione postale universale e protocollo finale e all'accordo relativo ai servizi di pagamento della posta, tenutosi a Pechino dal 23 agosto al 15 settembre 1999. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 2002 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri Pisanu, Ministro dell'interno Castelli, Ministro della giustizia Gasparri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 276 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato, è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione , conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717 , provvede al recepimento sul piano interno, mediante Regolamento, degli Atti internazionali relativi alla costituzione dell'Organismo internazionale denominato "Unione postale universale", con sede in Berna, al quale aderiscono tutti i Paesi riconosciuti dall'O.N.U. - Il decreto 3 febbraio 1997, n. 98, provvede al recepimento sul piano interno, mediante regolamento, di talune modifiche delle regole universali postali apportate nel corso del XXI Congresso dell'Unione postale universale, tenutosi a Seoul nel 1994. - Il comma 1, lettera c) , ed il comma 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sulla disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attribuisce al Governo il potere di emanare regolamenti di esecuzione di leggi vigenti, previo parere del Consiglio di Stato. Si trascrive, qui di seguito, il testo del comma 1 e la lettera c) del medesimo: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla rchiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) - b) (omissis); c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;". - Si trascrive altresì il testo del comma 4 del citato art. 17 della legge n. 400 del 1988 : "4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
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