Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni.
Quali modifiche apporta il DPR 288/1975 ai rimborsi dell'IVA e quali sono i termini e le modalità previste?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 288/1975 introduce correzioni significative al sistema dei rimborsi dell'IVA disciplinato dal DPR 633/1972. La normativa modifica sostanzialmente i termini per la presentazione delle istanze di rimborso, allungandoli da uno a due anni, e i periodi di giacenza da dodici a ventiquattro mesi, nonché il termine per l'effettuazione del rimborso da sessanta a novanta giorni. Queste modifiche riguardano tutti i soggetti passivi IVA che hanno diritto al rimborso dell'imposta versata in eccedenza, in particolare imprese e professionisti che operano prevalentemente in regime di esportazione o in settori con aliquote ridotte.
La normativa prevede che i rimborsi siano effettuati dall'ufficio competente utilizzando i fondi della riscossione, con possibilità di dilazione nel versamento all'erario dell'imposta riscossa per costituire la giacenza necessaria. Il decreto autorizza anche il ricorso ai normali stanziamenti di bilancio e demanda a successivi decreti ministeriali l'individuazione delle modalità operative, dei termini e della documentazione amministrativa richiesta.
Un aspetto rilevante riguarda le conseguenze di rettifiche successive al rimborso: se l'Agenzia delle Entrate notifica un avviso di rettifica, il contribuente deve versare entro sessanta giorni le somme indebitamente rimborsate, maggiorate di interessi al doppio del saggio legale, salvo che non presti garanzia fino alla definizione dell'accertamento. La norma si applica anche nel caso di mancato versamento spontaneo da parte del contribuente.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1975, n. 288
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 288/1975
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1975, n. 288
## Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive
modificazioni.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17 della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme correttive e integrative del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687 , sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Art. 38. - Nel primo comma sono soppresse le parole "ovvero mediante i buoni d'imposta di cui al quarto comma del presente articolo". Nel secondo comma le parole "un anno", "due mesi", "dodici mesi" e "sessantesimo" sono sostituite rispettivamente con le parole "due anni", "tre mesi", "ventiquattro mesi" e "novantesimo". Nel terzo comma le parole "un anno" sono sostituite con le parole "due anni". I commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: "Ai rimborsi previsti nei precedenti commi secondo e terzo provvede il competente ufficio utilizzando i fondi della riscossione. Ai fini della formazione della giacenza occorrente per l'effettuazione dei rimborsi è autorizzata dilazione per il versamento all'erario della imposta riscossa. Ai rimborsi può in ogni caso provvedersi con i normali stanziamenti di bilancio. Con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro sono stabiliti le modalità relative all'esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini relativi alla dilazione per il versamento allo erario dell'imposta riscossa nonchè le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa. Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54 il contribuente deve, entro sessanta giorni, versare all'ufficio le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, insieme con gli interessi dalla data del rimborso calcolati al doppio del saggio legale, a meno che non presti la garanzia prevista nel terzo comma fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. In tal caso resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'art. 60". Art. 62. - Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso che il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli".
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Il DPR 288/1975 è il riferimento normativo per i rimborsi IVA, i termini di presentazione delle istanze di rimborso e le modalità di versamento all'erario. Commercialisti e consulenti fiscali lo consultano per questioni relative a giacenza IVA, dilazione dei versamenti, rettifiche successive ai rimborsi e interessi di mora nel contesto della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
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