Decreto del Presidente della Repubblica Non_Fiscale

Decreto del Presidente della Repubblica 65/2002

Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

Pubblicato: 18/04/2002 In vigore dal: 27/02/2002 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2002, n. 65

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 65/2002 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 2002, n. 65 ## Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, a norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l'articolo 3 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 , recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 ottobre 2001; Sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Ai sensi dell' articolo 3, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 , di seguito denominata: "legge", è istituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato: "Comitato". (( 1-bis. Il Comitato è organismo permanente di raccordo tra le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena. )) 2. Fanno parte del Comitato i membri nominati secondo le procedure indicate dall'articolo 3 della legge. (( 2-bis. I membri del Comitato durano in carica cinque anni. Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato. ))

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