Decreto del Presidente della Repubblica IVA

Decreto del Presidente della Repubblica 888/1977

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito.

Pubblicato: 10/12/1977 In vigore dal: 30/11/1977 Documento ufficiale

Quali sono le principali disposizioni del DPR 888/1977 in materia di IVA e quali semplificazioni prevede per i piccoli contribuenti?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 888/1977 introduce modifiche e integrazioni ai decreti sulla riforma tributaria, in particolare al DPR 633/1972 che disciplina l'imposta sul valore aggiunto. La norma si applica a diverse categorie di piccoli contribuenti, tra cui imprese artigiane iscritte all'albo, commercianti al minuto, intermediari di commercio ed esercenti arti e professioni, con un limite di fatturato di sei milioni di lire annui. Per questi soggetti, il decreto prevede una forfetizzazione della detrazione IVA mediante percentuali fisse applicate all'imposta corrispondente all'imponibile: dal 50% per le imprese artigiane al 70% per i commercianti al minuto, fino al 20% per i professionisti. Le modalità di applicazione dell'imposta vengono semplificate significativamente: non è richiesta l'emissione di fatture per le operazioni, non è obbligatoria la tenuta del registro IVA ordinario, e l'imponibile si determina applicando coefficienti forfettari. Qualora il contribuente superi il limite di sei milioni di lire nel corso dell'anno, le semplificazioni cessano e deve presentare dichiarazione annuale versando l'imposta in unica soluzione, con obblighi di fatturazione e registrazione entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1977, n. 888

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 888/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1977, n. 888 ## Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 29 settembre 1973, n. 597 e 29 settembre 1973, n. 600, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul reddito. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 29 settembre 1973, numeri 597 e 600 ; Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni: Art. 20 - il primo comma è sostituito dal seguente: "Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 23 e 24, escluse le cessioni di beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26". Art. 28 - nel secondo comma è aggiunta la seguente disposizione: "6) i dati relativi al costo del personale dipendente e dei collaboratori". L'art. 31 è sostituito dal seguente: "(Applicazione dell'imposta per determinate categorie di contribuenti). - Per le imprese artigiane iscritte nell'albo previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 e per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività di commercio al minuto, di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali, per gli intermediari e rappresentanti di commercio, esclusi i commissionari, nonchè per gli esercenti arti e professioni, che nell'anno solare hanno realizzato un volume di affari non superiore a sei milioni di lire, la detrazione di cui all'art. 19 è forfetizzata in misura pari alle seguenti percentuali dell'imposta corrispondente all'ammontare imponibile: a) imprese artigiane in genere; esercenti trasporti e attivi- ta connesse, prestazioni alberghiere, somministrazione di ali- menti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali .50% b) commercianti al minuto, compresi gli ambulanti . . . . . .70% c) intermediari e rappresentanti di commercio . . . . . . . .25% d) esercenti arti e professioni . . . . . . . . . . . . . . .20% Per i contribuenti indicati nel comma precedente, che in un anno solare hanno realizzato un volume d'affari non superiore a sei milioni di lire, le modalità di applicazione dell'imposta per l'anno solare successivo sono semplificate come segue, ferme restando le altre disposizioni del presente decreto: 1) le operazioni relative alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi devono essere registrate a norma dell'art. 24, ma non è consentita l'emissione della fattura; 2) l'ammontare imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è determinato in base ai corrispettivi diminuiti della imposta in essi incorporata, da determinarsi con l'applicazione dei coefficienti indicati nel quarto comma dell'art. 27; 3) non è obbligatoria la tenuta del registro di cui all'art. 25; 4) le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni devono essere numerate in ordine progressivo e conservate a norma dell'articolo 39. Se nel corso dell'anno il limite di sei milioni di lire è superato, le disposizioni del comma precedente cessano di avere applicazione a partire dall'operazione con cui il limite è superato e il contribuente deve presentare la dichiarazione annuale relativamente a tutte le operazioni effettuate dall'inizio dell'anno e versare in unica soluzione la relativa imposta. Tuttavia gli obblighi di fatturazione e registrazione relativi alle operazioni effettuate nel corso del mese in cui il limite è stato superato possono essere adempiuti entro il quindicesimo giorno del mese successivo e nello stesso termine possono essere registrate le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati dall'inizio dell'anno. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse. Tuttavia tali imprese possono effettuare il versamento dell'imposta mediante applicazione di un'aliquota media, ma debbono a tal fine tenere il registro di cui all'art. 25 ed annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni di beni destinati alla rivendita. La registrazione può essere fatta con la sola indicazione del numero progressivo attribuito alle fatture e bollette nonchè dell'ammontare dell'imponibile e della relativa imposta; la registrazione di fatture e bollette relative ad acquisti o importazioni di beni diversi da quelli anzidetti è facoltativa e deve essere fatta separatamente. L'aliquota media di cui al comma precedente è pari al rapporto tra l'ammontare complessivo dell'imposta assolta dal contribuente o a lui addebitata a titolo di rivalsa e l'ammontare complessivo imponibile degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita; l'ammontare imponibile è determinato in base ai corrispettivi diminuiti di una percentuale pari all'aliquota media. Il contribuente che non intende avvalersi delle disposizioni del presente articolo deve comunicarlo per iscritto all'ufficio nella dichiarazione annuale; la comunicazione ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in corso". Art. 32 - nel primo comma le parole "centottanta milioni di lire" sono sostituite con le parole "trecentosessanta milioni di lire". Art. 33 - nel secondo comma le parole "centottanta milioni di lire" sono sostituite con le parole "trecentosessanta milioni di lire".

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