Disposizioni transitorie e di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, nonche' norme integrative e correttive dello stesso decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto.
Quali sono le disposizioni transitorie per l'applicazione del DPR 24/1979 in materia di IVA e come si applicano alle operazioni già contrattualizzate?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 94/1979 disciplina le modalità di transizione verso il nuovo regime IVA introdotto dal DPR 24/1979, stabilendo quando le modifiche normative entrano in vigore. In generale, le nuove regole si applicano alle operazioni effettuate a partire dalle date specificate nel DPR 24/1979, garantendo certezza sui tempi di applicazione. Tuttavia, il decreto prevede un'importante deroga: per i contratti conclusi prima del 1° febbraio 1979, continua ad applicarsi la disciplina precedente anche se l'operazione viene eseguita dopo il 31 marzo 1979. Questa eccezione riguarda specificamente le operazioni che diventano imponibili per effetto delle modifiche agli articoli 7, 8, 8-bis e 9 del DPR 633/1972, con una proroga fino al 31 dicembre 1981 per alcune di queste. La norma mira a proteggere gli operatori economici da cambiamenti retroattivi, evitando che contratti già stipulati subiscano modifiche fiscali inaspettate.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979, n. 94
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 94/1979
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1979, n. 94
## Disposizioni transitorie e di attuazione del decreto del Presidente
della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, nonche' norme integrative e
correttive dello stesso decreto e del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore
aggiunto.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825 , concernente delega legislativa per la riforma tributaria; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036 ; Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 ; Visto l' art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354 ; Visto l' art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 ; Visto l' art. 22 della legge 13 aprile 1977, n. 114 ; Vista la legge 13 novembre 1978, n. 765 ; Visto l' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 ; Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell' art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 , disposizioni transitorie e di attuazione del decreto stesso, nonchè, ai sensi dell' art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 , norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e del citato decreto n. 24 in materia di imposta sul valore aggiunto; Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, degli affari esteri, di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: Art. 1 Le modificazioni apportate alla disciplina della imposta sul valore aggiunto con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 , si applicano alle operazioni effettuate a partire dalle date indicate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 3 del decreto stesso, fermo restando il disposto del quarto comma di questo ultimo articolo. In deroga al precedente comma continua ad applicarsi la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24 , per le seguenti operazioni, effettuate dopo il 31 marzo 1979 in dipendenza di contratti che risultano conclusi anteriormente al 1 febbraio 1979: a) operazioni imponibili per effetto delle modificazioni apportate all' art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ; b) operazioni imponibili per effetto delle modificazioni apportate al terzo comma dell'art. 8, al terzo comma dell'art. 8-bis e all'ultimo comma dell' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , effettuate entro il 31 dicembre 1981.
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