IVA – Aliquota 4 per cento per cessioni di sussidi tecnici ed informatici a favore di soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104
Un rivenditore di prodotti informatici può applicare l'IVA al 4% per ogni acquisto agevolato effettuato da una persona disabile, oppure esiste un limite al numero di sussidi tecnici che la stessa persona può?
Spiegato da FiscoAI
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che non esiste un limite normativo al numero di sussidi tecnici e informatici che una persona disabile può acquistare con IVA agevolata al 4%. Il rivenditore deve verificare che il cliente sia in possesso della documentazione idonea (certificato di invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale o dalla commissione medica) e che il sussidio sia funzionalmente collegato alla menomazione permanente del soggetto. La normativa si applica ai sussidi destinati a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione di persone con disabilità motoria, visiva, uditiva o del linguaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 104/1992. Nel caso specifico esaminato, il rivenditore non può rifiutare la vendita agevolata solo perché il cliente ha già acquistato lo stesso prodotto a breve distanza di tempo: deve invece verificare che il certificato medico contenga l'indicazione specifica del collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico-informatico oggetto di acquisto, elemento che risultava assente nella documentazione fornita.
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Riferimento normativo
IVA – Aliquota 4 per cento per cessioni di sussidi tecnici ed informatici a favore di soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 282/2023
OGGETTO: IVA – Aliquota 4 per cento per cessioni di sussidi tecnici ed informatici a
favore di soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3, legge 5 febbraio
1992 n. 104
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ALFA (d'ora in poi l'''Istante'' o la ''Società'') svolge principalmente
l'attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso in Italia di elaboratori elettronici, loro
componenti e prodotti connessi, telefoni cellulari e dispositivi mobili. La Società effettua
di sovente anche vendita di prodotti informatici a soggetti portatori di handicap secondo
quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e quindi con applicazione di IVA
agevolata al 4 per cento ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 14 marzo 1998
del Ministero delle Finanze che prevede aliquota agevolata in relazione «Alle cessioni
e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e
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l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104».
In proposito, la Società fa presente che in data 4 agosto 2022 ha sospeso la vendita
di un cellulare con aliquota IVA al 4 per cento, poiché sebbene il cliente fosse in possesso
dei requisiti soggettivi e del supporto documentale, la società istante ha riscontrato che
il medesimo soggetto aveva acquistato, a breve distanza di tempo e nello stesso negozio
il medesimo prodotto fruendo dell'aliquota IVA ridotta.
In risposta alla richiesta di documentazione integrativa inviata dalla scrivente in
data 5 dicembre 2022, la società istante ha fornito i seguenti ulteriori elementi istruttori:
il cliente ha fornito parte della documentazione in originale e parte in copia
fotostatica;
la società istante archivia la documentazione ricevuta, poiché in caso di verifica
è in grado di fornire riscontro alle richieste documentali degli organi competenti a
supporto della vendita agevolata effettuata;
la prima vendita agevolata è stata effettuata in data 25 giugno 2022;
in data 04 agosto 2022 il medesimo cliente si è presentato nello stesso punto
vendita chiedendo di effettuare un ulteriore acquisto agevolato dello stesso prodotto già
acquistato in data 25 giugno 2022 con IVA agevolata al 4 per cento.
L'Istante chiede, dunque, di conoscere se l'esercente sia tenuto a verificare se
il cliente abbia richiesto ed ottenuto di recente l'acquisto di un prodotto similare con
l'applicazione dell'IVA ridotta e a chiedere al cliente di giustificare l'eventuale secondo
acquisto agevolato effettuato a breve distanza temporale dal precedente.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società fa presente che, nonostante dal quadro normativo di riferimento non
emerga alcuna indicazione in merito alla quantità degli acquisti agevolabili, la Delibera
n. 290/21/CONS dell'AGCOM del 23 settembre 2021, all'articolo 4 punto 6 ha stabilito
che il numero di utenze telefoniche beneficiabili dell'IVA ridotta è solo una e quindi non
replicabile per altre utenze.
L'Istante ritiene, dunque, che senza la prova di smarrimento o di furto o di
spossessamento del primo prodotto acquistato dal cliente fruendo dell'aliquota ridotta,
non possa essere processata una nuova vendita similare con applicazione dell'IVA
agevolata al 4 per cento. Infatti, l'acquisito di prodotti fruendo delle agevolazioni
fiscali previste per i soggetti disabili non può essere illimitato, perché altrimenti si
consentirebbe di effettuare molteplici acquisti agevolati non direttamente connessi alle
esigenze del soggetto disabile, con lo scopo di beneficiare di un risparmio di imposta
sfruttando la posizione di un determinato soggetto a proprio vantaggio. La Società
ritiene, pertanto, di non dover procedere alla vendita con IVA agevolata, ma di dover
attendere un arco temporale minimo che deve essere stabilito normativamente per evitare
meccanismi potenzialmente fraudolenti.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'art. 1, comma 3bis), del decreto legge 29 maggio 1989, n. 202 prevede
che ''Tutti gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono
assoggettati all'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 4 per cento''.
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In virtù di quanto previsto dall'art. 2, nono comma, del decreto legge 31 dicembre
1996, n. 669, l'aliquota IVA agevolata ''si applica anche ai sussidi tecnici ed informatici
rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di
cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104''.
Con tale ultima disposizione il legislatore ha inteso estendere le agevolazioni
già previste per gli ausili in senso stretto anche a sussidi che possono migliorare
l'autosufficienza e l'integrazione delle persone con disabilità di cui all'art. 3 della legge
n. 104 del 1992 (cfr. risoluzione n. 57/E del 2005).
Rientrano nell'agevolazione in parola le apparecchiature e i dispositivi basati su
tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche sia di comune reperibilità (i.e. fax,
modem, computer, telefono a viva voce, ecc.) sia appositamente fabbricati. Deve, in ogni
caso, trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni
permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio.
Con decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, da ultimo modificato
dall'art. 29bis del decreto legge 16 luglio 2000, n. 76 e dall'articolo 1 del decreto
ministeriale 7 aprile 2021 (in vigore dal 4 maggio 2021), sono state individuate le
condizioni e le modalità per fruire dell'agevolazione in esame.
In particolare, l'articolo 1 del citato d.m. del 14 marzo 1998 prevede che l'aliquota
del 4 per cento si applica ''Alle cessioni e importazioni dei sussidi tecnici ed informatici
rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap di
cui all'art. 3della legge 5 febbraio 1992, n. 104''.
Il successivo articolo 2, comma 1, precisa che ''Si considerano sussidi tecnici ed
informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di
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handicap le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche
o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere
la riabilitazione, o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta
o grafica, il controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei
soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura
motoria, visiva, uditiva o del linguaggio''.
Riguardo alla documentazione necessaria al fine di fruire dell'aliquota IVA
agevolata, l'articolo 2, comma 2, del citato d.m. 14 marzo 1998, nella formulazione
in vigore dal 4 maggio 2021, prevede che «Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del
4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei
loro confronti, le persone con disabilità, al momento dell'acquisto, producono copia del
certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria
locale competente o dalla commissione medica integrata».
Il successivo comma 2bis stabilisce che «I certificati di cui al comma 2, dai
quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnicoinformatico e la
menomazione permanente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decretolegge 9 febbraio
2012, n. 5, come modificato dall'art. 29bis, comma 1, del decretolegge 16 luglio 2020,
n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati
con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico
curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale».
In caso di importazione, la documentazione va prodotta all'ufficio doganale
all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione.
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Occorre, tuttavia, osservare che la possibilità di esibire il certificato del medico
curante e non del medico specialista è riconosciuta solo per gli acquisti da effettuarsi
successivamente al 4 maggio 2021 data di entrata in vigore del citato comma 2bis
dell'art. 2 dell'aggiornato decreto del ministero delle finanze del 14 marzo 1998.
Pertanto, nel caso in cui il verbale della commissione medica pubblica non
contenga le indicazioni relative al collegamento funzionale tra menomazione permanente
e sussidi tecnici informatici, perché rilasciato in data anteriore alle modifiche apportate
all'articolo 2 del d.m. 14 marzo 1998, è necessario esibire l'attestazione del medico
specialista.
Tanto premesso, si è del parere che, in assenza di un'espressa limitazione
del numero di sussidi informatici che un singolo cliente (soggetto disabile ex art.
3 della legge n. 104 del 1992) può acquistare, al fine dell'ottenimento dell'aliquota
IVA agevolata al 4 per cento l'esercente dovrà acquisire copia del certificato rilasciato
dagli organi competenti, attestante l'invalidità funzionale permanente da cui risulti, nei
termini anzidetti, lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione di natura
motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e il sussidio tecnico informatico che il soggetto
interessato intende acquistare.
Al riguardo, si evidenzia, che la ricorrenza dell'invalidità funzionale permanente
e lo specifico collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico
informatico richiede valutazioni non effettuabili né dall'Amministrazione finanziaria né
dal rivenditore del bene, risultando demandate ai soggetti a ciò istituzionalmente preposti
(ad esempio: aziende sanitarie locali; commissioni mediche; ecc.).
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In relazione al caso di specie, pertanto, nel ribadire quanto sopra precisato a
proposito dell'assenza di un limite di acquisto dei sussidi, giova comunque ricordare
che la necessità dell'attestazione del collegamento funzionale tra la menomazione
e lo specifico sussidio tecnico informatico preposto ''ad assistere la riabilitazione,
o a facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il
controllo dell'ambiente e l'accesso alla informazione e alla cultura in quei soggetti
per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria,
visiva, uditiva o del linguaggio'' vale per quei sussidi che, per caratteristiche tecniche
e qualità, sono suscettibili anche di diverso uso, non rappresentando sussidi che
''per vocazione'' possono essere utilizzati esclusivamente da un malato affetto da
menomazioni funzionali permanenti. Per questa ragione il certificato rilasciato dal
soggetto preposto deve contenere l'individuazione dello specifico sussidio tecnico
informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il sopra menzionato nesso funzionale.
Nel caso rappresentato dall'istante, alla luce della documentazione fornita in sede di
integrazione, risulta assente tale analitica indicazione.
IL DIRETTORE CENTRALE,
CAPO DIVISIONE AGGIUNTO
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 104/2014 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
L'IVA agevolata al 4% per sussidi tecnici e informatici è disciplinata dal decreto ministeriale 14 marzo 1998 e si applica ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 202/1989 e dell'articolo 2 del decreto legge 669/1996. Commercialisti e rivenditori devono verificare il collegamento funzionale tra menomazione permanente e sussidio, consultando la certificazione medica integrata e il certificato dell'azienda sanitaria locale. La normativa riguarda l'applicazione dell'aliquota ridotta per persone con disabilità ex articolo 3 legge 104/1992, senza limitazioni quantitative ma con obbligo di documentazione specifica per ogni acquisto.
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