Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 11/2023
Superbonus – omessa presentazione asseverazione – remissione in bonis – articolo 2–ter, decreto–legge 16 febbraio 2023, n. 11
Riferimento normativo
Superbonus – omessa presentazione asseverazione – remissione in bonis – articolo 2–ter, decreto–legge 16 febbraio 2023, n. 11 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 332/2023
OGGETTO: Superbonus – omessa presentazione asseverazione – remissione in bonis
– articolo 2–ter, decreto–legge 16 febbraio 2023, n.11.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito istante) pone un quesito, qui di seguito sintetizzato, in merito
agli effetti della mancata presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli
interventi per la riduzione del rischio sismico, ai fini della fruizione del cd Superbonus
del 110 per cento.
In particolare, l'istante riferisce di avere avviato un intervento edilizio, al di fuori
dell'esercizio di arti e professioni, su un immobile di proprietà, accatastato attualmente
come C/6 ma destinato ad essere trasformato in abitazione al termine dei lavori.
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Secondo l'istante trattasi di interventi di riduzione del rischio sismico dell'edificio
che possono beneficiare delle detrazioni del 110% delle spese eseguite, nel limite di
96.000 euro (c.d. Superbonus).
L'istante riferisce di essersi avvalso di un «ingegnere asseveratore», in possesso
di idonea polizza assicurativa, il quale ha provveduto a predisporre e sottoscrivere
digitalmente la documentazione richiesta dalle norme edilizie vigenti, trasmessa
mediante l'applicativo informatico ''OpenGenio''.
Evidenzia, tuttavia, che alla «[...] comunicazione di inizio lavori allo Sportello
Unico Edilizia (SUE) del Comune competente, non è stata allegata né l'asseverazione
di rischio sismico ante operam, di cui all'art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione
illustrativa della classificazione sismica.».
Ciò nonostante, considerato che la relazione dovuta «[...] al SUE del Comune
competente della documentazione sismica ...[ndr risulta]... asseverata ed inviata
al Genio Civile con firma digitale prima dell'inizio dei lavori», chiede se, la citata
omissione possa essere assimilata «ad una violazione meramente formale, che non
pregiudica la fruizione delle detrazioni Superbonus 110%».
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Preliminarmente l'istante richiama il comma 5bis dell'articolo 119 del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 (introdotto dall'articolo 33bis del decretolegge 31
maggio 2021, n. 77), secondo cui «Le violazioni meramente formali che non arrecano
pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle
agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. [...] ».
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Ritiene, dunque, che «Il deposito tardivo dell'Allegato B al SUE non pregiudica
l'esercizio delle azioni di controllo, perché il Comune competente è a conoscenza degli
interventi rientranti nella misura del Superbonus, anche qualora riguardino le parti
strutturali degli edifici od i prospetti, attraverso la comunicazione di inizio lavori.
Il deposito tardivo dell'Allegato B al SUE è quindi assimilabile ad una violazione
meramente formale qualora l'asseverazione sia stata sottoscritta digitalmente e munita
di marca temporale prima dell'avvio dei lavori, da tecnico abilitato munito di idonea
polizza assicurativa, perché l'asseverazione e la presentazione al Genio Civile dei
documenti informatici con firma digitale qualificata soddisfano il requisito della forma
scritta, hanno l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile, e garantiscono la
certezza della data di emissione, l'integrità e l'immodificabilità dei documenti».
In sintesi, stante quanto sopra indicato, e considerato che «codesta Agenzia,
con la Circolare 2/E/2023, ha ribadito la possibilità di regolarizzare le infrazioni, le
irregolarità e l'inosservanza di obblighi od adempimenti, di natura formale commesse
fino al 31 ottobre 2022», l'istante ritiene la violazione definibile ai sensi dell'articolo 1,
commi da 166 a 173 della legge n. 197 del 2022.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente si precisa che non è oggetto dell'interpello la natura
dell'intervento eseguito e la possibilità di accedere all'agevolazione del cd Superbonus
al 110 per cento. Resta dunque impregiudicato ogni potere di controllo da parte degli
organi competenti in merito alla sussistenza dei requisiti per accedervi.
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L'obbligo di depositare l'asseverazione contestualmente alla presentazione del
progetto dell'intervento è disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto interministeriale
28 febbraio 2017, n. 58 (concernente le «linee guida per la classificazione del rischio
sismico delle costruzioni nonché per le modalità per l'attestazione, da parte dei
professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati»).
In particolare il citato comma 3 come sostituito dall'articolo 1, del decreto
ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24 prevede che «[...] il progetto degli interventi per
la riduzione del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere
allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso
di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui
all'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,
per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei
lavori.» (enfasi aggiunta).
Al riguardo, come ribadito con la circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, ai fini
dell'accesso al Superbonus nel caso di interventi antisismici, è necessario, tra l'altro,
l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati,
secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(attualmente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili) del 28 febbraio
2017, n. 58.
In particolare, ai sensi del comma 13, lettera b), dell'articolo 119 del decreto
Rilancio, è necessario che l'efficacia degli interventi antisismici sia asseverata,
utilizzando il modello contenuto nell'allegato B del richiamato decreto ministeriale, «dai
professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle
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strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti
agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti
incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione
agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti
incaricati».
L'articolo 3, comma 3, del citato D.M. n. 58 del 2017, nella formulazione
attualmente in vigore, prevede che «il progetto degli interventi per la riduzione del
rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla
segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire,
al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi
adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori».
Come chiarito dalla prassi (cfr, da ultimo, dalla citata circolare n. 28/E del 2022),
la tardiva o omessa presentazione della citata asseverazione, in quanto non conforme alle
disposizioni soprarichiamate, non consente l'accesso al beneficio fiscale; detta violazione
non può, dunque, essere considerata ''meramente'' formale, come ipotizzato dall'istante,
trattandosi di una violazione che può ostacolare l'attività di controllo.
Quanto poi alla possibilità di ricorrere alla definizione di cui all'articolo 1, commi
da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nell'ambito della cd Tregua fiscale,
si ricorda che con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 (conformemente a quanto
già detto con riguardo alla sanatoria disposta dal decretolegge n. 119 del 2018) è stato
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chiarito che, «sono escluse dalla sanatoria le comunicazioni necessarie a perfezionare
alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali non è sufficiente il
comportamento concludente adottato, tant'è che il legislatore ha previsto l'istituto della
remissione in bonis per consentire ai contribuenti di sanare la violazione entro il termine
della prima dichiarazione utile». Ne deriva l'impossibilità di ricorrere alle disposizioni
della cd Tregua fiscale per sanare la violazione in parole.
La prassi sopra richiamata è in linea con quanto recentemente disposto
dall'articolo 2ter del decretolegge del 16 febbraio 2023 n 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, che detta ''Norme di interpretazione
autentica in materia di condizioni per la detraibilità delle spese''.
Detto articolo 2ter, al comma 1, lettera c) dispone che «[...] è concessa al
contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo
2, comma 1, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, rispetto all'obbligo di presentazione nei termini
dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.
58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1
quater, 1quinquies e 1septies, del decretolegge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
in relazione a tali benefici fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo
2 del decretolegge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione
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utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto
a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo
restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle
opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2020, la
remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della
comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121».
L'istante, che non ha depositato all'ente locale l'asseverazione «prima dell'inizio
dei lavori» come disposto dall'articolo 3, comma 3 del citato decreto n. 58 del 2017
potrebbe dunque sanare detta omissione, al fine di beneficiare delle detrazioni da
Superbonus, facendo ricorso all'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo
2, comma 1, del decretolegge n. 16 del 2012, «[...] sempre che la violazione non
sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività
amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto
formale conoscenza,[...]» laddove:
«a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; b)
effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di
presentazione della prima dichiarazione utile [da intendersi, in via eccezionale, ''la
prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare
della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione'' vedi supra ndr]; c) versi
contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo
11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità
stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista». Non essendo, tuttavia, stato
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specificato dall'istante in quale periodo d'imposta sono iniziati i lavori ed è stato
ommesso di allegare l'asseverazione, non è possibile stabilire se ricorrono ancora le
condizioni temporali per accedere all'istituto sopra richiamato. In particolare, ciò sarà
possibile laddove la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitata la
detrazione della prima quota costante dell'agevolazione sia quella da presentare entro il
30 novembre 2023.
Laddove, infine, l'istante abbia esercitato per le spese sostenute nel 2022 una
delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decretolegge n. 34 del 2020, la
remissione in bonis per sanare la mancata allegazione dell'asseverazione andrà esercitata
prima della presentazione della comunicazione dell'opzione di cui al comma 7 del
medesimo articolo 121, comunicazione che, a sua volta, ove non eseguita entro il 31
marzo 2023, potrà anch'essa essere sanata mediante il richiamato istituto della remissione
in bonis, come già chiarito al paragrafo 5.4 della circolare n. 33 del 6 ottobre 2022, entro
il 30 novembre 2023.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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