Qualificazione fiscale delle attività istituzionali dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario. Articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214 - Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Qualificazione fiscale delle attività istituzionali dei Consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario. Articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214 - Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Risposta n. 80
OGGETTO : Qualificazione fiscale delle attività istituzionali dei Consorzi di bonifica, di
irrigazione e di miglioramento fondiario. Articolo 1, comma 1-bis, del decreto-
legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214-
Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212.
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
La Federazione istante, associazione che rappresenta la maggior parte dei
consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario della Provincia di ALFA,
fa presente:
- “che i consorzi sono enti non commerciali che svolgono attività istituzionale e,
quindi attività senza finalità economica;
- che in particolare la normativa vigente ha sempre considerato la fornitura di
acqua per l'irrigazione come attività istituzionale e, quindi, non imponibile ai
fini delle imposte dirette ed IVA;
- che i contributi consortili venivano determinati in relazione alla superficie dei
terreni posseduta dai singoli consorziati, come unico parametro di riferimento;
- che con delibera della Giunta Provinciale del 9 maggio 2017 n. 505 la
Provincia ha varato disposizioni per il riparto dei costi del servizio irriguo.
Al fine del riparto dei costi relativi al servizio irriguo, il beneficio di
disponibilità irrigua, come definito dall'art. 30, comma 6, lettera c) della legge
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provinciale 28 settembre 2009, n. 5 è stato statuito mediante indici da
determinare come segue:
a) i consorzi suddividono il loro comprensorio in aree omogenee per
l'irrigazione, definite come territori serviti da una rete irrigua autonoma
alimentata da una o più fonti comuni;
b) a ciascuna area omogenea sono associati i corrispondenti centri di costo
nei quali vengono rilevati i costi di servizio irriguo;
c) in ogni area omogenea il beneficio di disponibilità idrica è quantificato
dagli oneri sostenuti dal consorzio per la realizzazione, manutenzione e per
la gestione della rete irrigua e dei relativi impianti;
d) gli oneri connessi al servizio di irrigazione sono costituiti da due
componenti: costi di esercizio e costi di costruzione e manutenzione;
e) la tariffa binomia relativa al servizio irriguo è composta da: una quota
fissa ed una quota variabile;
f) la ripartizione della quota fissa tra i proprietari viene operata
proporzionalmente alla superficie irrigabile tenendo conto del sistema di
distribuzione irrigua adottato;
g) la quota variabile è espressione dei costi di esercizio sostenuti dal
consorzio per il servizio irriguo all'interno di ciascuna area omogenea;
h) i consorzi provvederanno ad applicare i presenti criteri di riparto delle
spese a partire dall'anno finanziario 2018.”
Tutto ciò premesso, la Federazione, dopo aver richiamato gli articoli 29 e 30
della citata legge provinciale n. 5 del 2009 che regolano i criteri per la ripartizione
della spesa tra i proprietari consorziati e definiscono le diverse tipologie di beneficio
conseguibile dall'attività dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, fa
presente che con deliberazione della Giunta Provinciale n. XX del YY sono state
approvate le disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici.
L'applicazione di prezzi dell'acqua in base ai volumi utilizzati è uno degli
strumenti individuati a livello comunitario per perseguire un uso efficiente delle
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risorse idriche anche in relazione alla nuova politica per lo sviluppo rurale ai sensi del
Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e dell’accordo di Partenariato.
Con la citata delibera provinciale n. XX del YY vengono determinate le modalità
di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo.
In sostanza, tutti i consorzi destinatari della nuova normativa sono obbligati
all'installazione di idonei dispositivi per la misurazione dei prelievi, delle restituzioni e
degli utilizzi.
La nuova normativa modifica completamente i criteri di determinazione del
contributo consortile che non sono più basati esclusivamente sulla superficie
posseduta, ma sono determinati in base ad una tariffa binomia costituita da una quota
fissa ed una variabile.
La quota “fissa” è riferita ai costi che il consorzio sostiene per la costruzione, per
la manutenzione, per l'amministrazione e per l'assicurazione della rete irrigua. Detta
quota rappresenta l'onere da sostenere per garantire la disponibilità di acqua e
prescinde dal reale utilizzo. Essa misura quindi il beneficio potenziale arrecato ai
terreni che vengono serviti dalla rete irrigua e possono essere irrigati.
La ripartizione e l'ammontare del contributo viene determinato
proporzionalmente alla superficie posseduta.
La quota “variabile” è riferita ai costi di esercizio sostenuti dal consorzio per il
servizio irriguo. Nel caso siano disponibili le registrazioni dei volumi (misuratori
installati) effettivamente utilizzati per l'irrigazione dei singoli terreni, la ripartizione
della quota variabile viene effettuata proporzionalmente ai volumi stessi.
Le nuove disposizioni prevedono, inoltre, l'applicazione di sanzioni nei confronti
dei soggetti titolari di concessioni irrigue che non provvedono ad adempiere agli
obblighi imposti relativamente all'installazione dei misuratori dei consumi.
In sostanza per ogni singolo consorziato il contributo consortile è determinato in
relazione ai volumi utilizzati. Di conseguenza, si determina una quantificazione
diversa non più basata sulla superficie posseduta.
Considerato quanto sopra, la Federazione istante si pone il problema se le novità
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introdotte dalla citata norma provinciale abbiano o meno una rilevanza anche dal punto
di vista fiscale. A tale proposito fa presente che sono coinvolti tutti i consorzi di
bonifica, irrigui e di miglioramento fondiario della Provincia ALFA, rappresentati
dall'istante; ritiene, conseguentemente, opportuno conoscere quale sia la valenza dal
punto di vista fiscale dei contributi consortili determinati applicando i nuovi criteri.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Federazione ritiene che la nuova normativa non abbia alcuna influenza ai fini
fiscali, in considerazione del fatto che lo scopo della stessa è quello di incentivare il
risparmio della risorsa idrica per l'irrigazione collettiva nella Provincia ALFA,
sostituendo il criterio di determinazione dell'entità del costo dell'acqua con un nuovo
criterio più articolato ed in linea con la normativa europea (Direttiva del Parlamento
europeo 2000/60/CE).
Le nuove norme avrebbero, secondo l’istante, la finalità di regolamentare e
quantificare i volumi prelevati ed utilizzati ad uso irriguo sulla base dei parametri
definiti in concessione. L’istante ritiene, in sostanza, che i consorzi di bonifica, irrigui
e di miglioramento fondiario mantengano la qualifica di enti non commerciali per lo
svolgimento dell'attività istituzionale quale è quella della costruzione, manutenzione
degli impianti e l'irrigazione dei terreni compresi nel perimetro del proprio
comprensorio.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, convertito
dalla legge 2 giugno 1989, n. 214, stabilisce che “le attività istituzionalmente proprie,
svolte ai sensi delle vigenti disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di
bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, non
costituiscono attività commerciale”.
La disposizione, come affermato dal Consiglio di Stato con il parere reso dalla
sezione terza, in data 7 maggio 1991, n. 292, ha natura interpretativa e persegue la
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finalità di eliminare un consistente contenzioso che era sorto in merito alla natura
giuridica dei Consorzi di bonifica ed al conseguente trattamento fiscale.
Tramite lo strumento legislativo, infatti, viene affermata la natura non
commerciale delle attività istituzionali proprie svolte dai Consorzi di bonifica ai sensi
delle vigenti disposizioni, escludendo che essi possano essere intesi quali enti che
esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività di natura commerciale.
In proposito, con circolare n. 28 del 28 ottobre 1991 è stato chiarito che, in base
alla disposizione di cui al comma 1-bis del predetto articolo 1, i consorzi di bonifica,
di irrigazione e di miglioramento fondiario sono da ricondurre tra gli enti non
commerciali.
Conseguentemente non costituisce provento di natura commerciale qualsiasi
somma o rimborso corrisposto ai Consorzi in argomento dallo Stato e da enti pubblici,
al pari dei contributi versati dai consorziati sempreché dette somme siano percepite
nell’esercizio dell’attività propria dei Consorzi ed in conformità alle finalità
istituzionali dei Consorzi medesimi.
Pertanto, come altresì precisato con la citata circolare n. 28 del 1991 non sono
assoggettabili ad imposta i contributi consortili e gli altri proventi derivanti
dall’attività di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica attesa anche
l’impossibilità di parificare la distribuzione delle acque d’irrigazione ad una mera
“erogazione” di servizio, come quelli dell’acqua, gas, luce elettrica, da identificare
nell’attività di distribuzione di utenze a soddisfacimento prevalente di un interesse del
consumatore, laddove il servizio del Consorzio è assolto prioritariamente nell’interesse
generale della bonifica del comprensorio.
Quanto sopra rappresentato, relativamente al caso di specie, si ritiene che le
nuove disposizioni provinciali sopra richiamate, che mirano a sostituire il preesistente
criterio di determinazione dell’entità dei contributi consortili con un nuovo criterio più
articolato, non più basato esclusivamente sulla superficie dei terreni ma anche sui
volumi d’acqua utilizzati, al fine di incentivare il risparmio della risorsa idrica per
l’irrigazione collettiva in linea con la normativa europea (direttiva 2000/60/CE del
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Parlamento Europeo), non abbiano riflessi sulla qualificazione fiscale di non
commercialità delle attività istituzionalmente proprie svolte, ai sensi delle vigenti
disposizioni legislative statali e regionali, da consorzi di bonifica, di irrigazione e di
miglioramento fondiario, sancita dal citato articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
11 aprile 1989, n. 125, convertito dalla legge 2 giugno 1989, n. 214.
In sostanza, nel condividere la soluzione prospettata dall’interpellante, si ritiene
che, in base alla disposizione di cui al comma 1-bis del predetto articolo 1 del DL n.
125 del 1989, i consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario
mantengano la qualifica di enti non commerciali.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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