Trattamento Iva applicabile agli interventi di sistemazione e consolidamento del territorio al fine di prevenire e mitigare eventuali dissesti idrogeologici. N. 127-septies) e 127-quaterdecies), tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Trattamento Iva applicabile agli interventi di sistemazione e consolidamento del territorio al fine di prevenire e mitigare eventuali dissesti idrogeologici. N. 127-septies) e 127-quaterdecies), tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf
Testo normativo
Roma,
Divisione Contribuenti
______________
Direzio ne Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Risposta n. 51
OGGETTO: Trattamento Iva applicabile agli interventi di sistemazione e
consolidamento del territorio al fine di prevenire e mitigare
eventuali dissesti idrogeologici
N. 127-septies) e 127-quaterdecies), tabella A, parte terza,
allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212.
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
Il “Commissario di Governo Presidente della Regione delegato per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Alfa” (di seguito,
“Commissario” o “Istante”) è deputato “all’espletamento delle procedure
relative alla realizzazione degli interventi individuati come prioritari per
contrastare il dissesto idrogeologico a salvaguardia dell’incolumità delle
persone, dei centri abitati, delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie”.
Più precisamente, oggetto degli interventi - finanziati con fondi statali e
comunitari - sono opere di consolidamento/risanamento di aree poste a ridosso
dei centri abitati o parte di essi o interventi che interessano opere primarie (quali
la sistemazione di aree a verde di pendii, ripristino e consolidamento argini,
rifacimento o messa in sicurezza di strade, ponti stradali, opere idrauliche e
infrastrutture di servizio per i cittadini e i centri abitati, ecc.).
L’istante rappresenta che le prestazioni appaltate sono state assoggettate
all’IVA nella misura ordinaria del 22 per cento in base ad una interpretazione -
ad avviso della parte – “generica e poco approfondita circa le finalità degli
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interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. Tali interventi infatti non
sono fini a sé stessi bensì sono strettamente connessi al risanamento di edifici
(singoli o complessi) e di interi centri abitati e vanno a impattare direttamente o
indirettamente su opere di urbanizzazione a tutela dell’incolumità delle persone
e, in generale, al fine di elevare la qualità dei cittadini e dei quartieri”.
In altri termini, secondo il Commissario, “si è data una interpretazione
restrittiva e limitativa” dell’art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001, nella parte in cui si stabilisce che l’IVA
agevolata del 10 per cento si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia
quali “il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti
delle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo
edilizio”.
In proposito, il Commissario fa presente che la recente norma contenuta
nell’articolo 1, comma 19, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di
Stabilità 2018), fornendo un’interpretazione autentica dell’articolo 7, comma 1,
lettera b), della legge n. 488 del 1999, disciplinante l’applicazione dell’aliquota
IVA del 10 per cento alle prestazioni di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge n. 457 del 1978,
ha utilizzato la locuzione “patrimonio edilizio ” con una portata interpretativa più
ampia rispetto alla locuzione “organismo edilizio” e che, ai sensi della medesima
legge, la “ristrutturazione urbanistica” altro non è che un complesso sistematico
di opere edilizie atte a riqualificare e risanare intere porzioni urbane di città.
Ciò posto, l’istante chiede di precisare quale sia l’aliquota IVA applicabile
alle opere realizzate e/o da realizzare al fine di affrontare e prevenire il rischio
idrogeologico nella Regione Alfa e rivolte alla salvaguardia di opere primarie e
all’incolumità delle persone e del territorio.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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Poiché gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico influiscono
su “organismi edilizi” più complessi e articolati (centri storici) ovvero su
interventi di ristrutturazione o risanamento di interi centri abitati, secondo
l’Istante, a maggior ragione, dovrebbe applicarsi l’IVA agevolata laddove trattasi
non di un singolo edificio bensì di un insieme complesso di organismi edilizi o,
addirittura, laddove gli stessi configurino interventi di ristrutturazione o
risanamento urbanistico mediante realizzazione di opere di salvaguardia di pendii
soggetti a movimenti franosi o interventi di irregimentazione di alvei e corsi
d’acqua. In molti casi le opere di salvaguardia prevedono anche il rifacimento di
opere di urbanizzazione preesistenti ovvero nuove opere di urbanizzazione.
L’istante fa presente che tutte le opere realizzate e/o da realizzare per la
mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione, finalizzate alla salvaguardia
di opere primarie e alla incolumità di persone e territorio, assicurano “la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere (…)” a beneficio di un
“organismo edilizio” inteso come agglomerato urbano e che anche “le opere
funzionali all’intervento di tutela e salvaguardia delle persone e dei centri abitati
(risanamento o rifacimento di strade, ponti o altre opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, ecc”.
Conseguentemente, ritiene corretto assoggettare all’aliquota IVA del 10
per cento “tutte le opere di mitigazione del dissesto idrogeologico finalizzate alla
salvaguardia dei centri abitati e delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, anche quelle funzionali (rifacimento di strade, ponti, ecc.), relative
ad appalti aggiudicati e/o da aggiudicare per contrastare il rischio
idrogeologico”.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il numero 127-quinquies) della tabella A, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, parte terza, prevede l’applicazione
dell’aliquota IVA del 10 per cento alle cessioni di opere di urbanizzazione
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primaria e secondaria di cui all’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847,
integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
La medesima aliquota del 10 per cento si applica alle cessioni di linee di
trasporto metropolitane, tramviarie e altri linee di trasporto a impianto fisso,
nonché a quelle concernenti altri impianti. Il numero 127-septies) dispone
l’applicazione della stessa aliquota ridotta alle prestazioni di servizi relativi alla
costruzione delle opere e degli impianti di cui al citato numero 127-quinquies).
Il successivo numero 127-quaterdecies) della medesima parte terza della
Tabella A dispone che l’aliquota del 10 per cento si applica, tra l’altro, alle
“prestazioni di servizi dipendenti da contratti d’appalto relativi (…) alla
realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della Legge 5
agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dello stesso articolo”.
L’articolo 31, cui rinvia la predetta Tabella, è stato trasfuso nell’articolo 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (recante il
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e,
pertanto, rappresenta attualmente la normativa di riferimento per l’individuazione
delle diverse tipologie di interventi agevolati.
In particolare, in analogia alla previgente disposizione, gli interventi di
recupero che possono rientrano nella applicazione della aliquota ridotta del 10
per cento sono quelli di “di restauro e di risanamento conservativo” [lettera c)],
“di ristrutturazione edilizia” [lettera d)] e “di ristrutturazione urbanistica”
[lettera f)] del predetto articolo 3.
In sostanza, l’aliquota del 10 per cento si applica alle prestazioni di servizi
concernenti i contratti di appalto aventi per oggetto gli interventi di restauro e il
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restano
esclusi gli interventi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
Lo stesso d.P.R. n. 380 del 2001, nel definire gli interventi edilizi,
stabilisce che per:
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- “restauro e risanamento conservativo” si intende l’intervento rivolto a
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso, ne consentano le destinazioni d’uso con essi
compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi
estranei all’organismo edilizio;
- “ristrutturazione edilizia” l’intervento rivolto a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un
organismo edilizio in tutto o parte diverso dal precedente. Tale intervento
comprende il rispristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e
impianti;
- “ristrutturazione urbanistica” l’intervento rivolto a sostituire l’esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, anche con la modificazione dei lotti, degli isolati e della rete
stradale.
Con riferimento alla fattispecie prospettata, dall’esame della
documentazione allegata all’istanza e, in particolare, dai disciplinari di gara, i
lavori in argomento attengono ad interventi di consolidamento e di
stabilizzazione di determinati territori della Regione Alfa soggetti a rischio di
dissesto idrogeologico.
In particolare, in base a quanto affermato nell’istanza, i predetti lavori
consistono nella messa in sicurezza di pareti attraverso l’utilizzo di una rete
paramassi di protezione e consolidamento delle stesse mediante chiodature e
iniezioni di miscele cementizie e, infine, stabilizzazione delle pareti con un
rilevato in terra compattata; inoltre sono previsti più tipologie di opere e
lavorazioni nonché interventi di pulizia di alvei e rimozione di detriti depositati
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sul fondo di vari torrenti e fiumi e altri interventi che incidono sulla pendenza dei
tratti interessati che hanno la finalità di raggiungere una pendenza di
compensazione o di equilibrio del fondo.
Seppur meritori in relazione alla loro finalità, i descritti interventi non
risultano riconducibili tra quelli che normativamente possono godere
dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, in quanto trattasi di lavori che
attengono solo indirettamente ai singoli o complessi di edifici e/o alle varie opere
di urbanizzazione.
Peraltro, la ratio della predetta legge n. 457 del 1978, che contiene
l’originaria disciplina relativa agli interventi edilizi (disciplina, come innanzi
accennato, successivamente trasfusa nel d.P.R. n. 380 del 2001), tende a favorire
il recupero del “patrimonio edilizio”, in particolare di tipo “abitativo”, in stato di
degrado mentre nel caso di specie gli interventi hanno lo scopo di sistemare e
consolidare parte del territorio al fine di prevenire e mitigare un eventuale
dissesto idrogeologico.
Tuttavia, tenuto conto che esula dalla competenza della Scrivente
esprimere un parere relativo alla qualificazione tecnica degli interventi e che
l’individuazione dell’aliquota IVA applicabile implica una verifica fattuale degli
stessi non esercitabile in sede di interpello, qualora in base alla documentazione
amministrativa emessa dagli enti competenti risulti la riconducibilità dei lavori in
oggetto tra le descritte tipologie di intervento di cui al citato articolo 3 del d.P.R.
n. 380 del 2001 soggette all’aliquota agevolata, il medesimo trattamento potrà
applicarsi anche nel caso in esame.
Inoltre, detto regime IVA potrà applicarsi anche nell’ipotesi in cui gli
interventi di salvaguardia prevedano il rifacimento di opere di urbanizzazione
preesistenti, sempre che trattasi di interventi di cui al citato 127-quaterdecies),
parte terza, della tabella A o la costruzione ex-novo delle medesime opere, ai
sensi del richiamato numero 127-septies).
Il Direttore Centrale
Firmato digitalmente
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