Inizio attività – Applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Adesione al c.d. concordato preventivo per il biennio 2025/2026 – Articolo 9, comma 3, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13
Un contribuente che ha iniziato l'attività nel dicembre 2023 e ha ricevuto in donazione un'azienda con effetto dal 1° gennaio 2024 può applicare gli ISA nel 2024 e aderire al concordato preventivo biennale per il?
Spiegato da FiscoAI
No, il contribuente non può applicare gli ISA nel 2024 e quindi non può aderire al concordato preventivo biennale per il 2025-2026. Secondo l'Agenzia delle Entrate, la causa di esclusione dall'applicazione degli ISA si verifica nel momento in cui l'attività viene effettivamente avviata, cioè nel dicembre 2023 quando è stata attribuita la partita IVA. Il fatto che gli effetti giuridici della donazione siano stati posticipati al 1° gennaio 2024 non cambia questa valutazione: la prosecuzione di un'attività precedentemente esercitata da terzi è assimilata all'ipotesi di "inizio attività", che rappresenta una causa di esclusione dagli ISA. L'accesso al concordato preventivo biennale è riservato esclusivamente ai contribuenti che hanno applicato gli ISA nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta. Poiché il contribuente non ha potuto applicare gli ISA nel 2024 (primo anno di attività), non può ricevere una proposta di concordato per il 2025-2026, indipendentemente dalla data di effetto della donazione.
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Riferimento normativo
Inizio attività – Applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – Adesione al c.d. concordato preventivo per il biennio 2025/2026 – Articolo 9, comma 3, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 320/2025
OGGETTO: Inizio attività – Applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
(ISA) – Adesione al c.d. concordato preventivo per il biennio 2025/2026
– Articolo 9, comma 3, decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Il contribuente, nel prosieguo istante, rappresenta di avere avviato la propria
attività in data 15 dicembre 2023 e di aver ricevuto in donazione con effetto dal 1°
gennaio 2024 un'azienda individuale già esistente.
Ciò posto, chiede se è tenuto ad applicare gli indici sintetici di affidabilità fiscale
(ISA) per l'anno 2024 e in caso di risposta positiva se può aderire al c.d. concordato
preventivo di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, per il biennio 2025 e
2026.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante ritiene di non potersi avvalere delle cause di esclusione dalla
presentazione del modello ISA, per il periodo d'imposta 2024, posto che la fattispecie
occorsa, a suo avviso, non va considerata una «mera prosecuzione di attività svolta da
altri soggetti» e neppure un «inizio attività», dal momento che la partita IVA è stata
attribuita nel 2023 e l'atto di donazione, stipulato nel 2023, produce effetti fin dal 1°
gennaio 2024.
Conseguentemente, ritiene di poter accedere al Concordato preventivo biennale
per i periodi 2025 e 2026.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che il presente parere viene reso sulla base
delle informazioni e degli elementi rappresentati dal contribuente, assunti acriticamente
così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità,
completezza, concretezza ed esaustività, e non riguarda, in particolare, la verifica della
sussistenza, in capo all'istante, di eventuali requisiti richiesti dalla legge e chiariti dai
documenti di prassi ai fini della spettanza di possibili benefici. Tali verifiche, infatti,
esulano dalle competenze esercitabili dalla scrivente in sede di risposta ad interpello ed
in relazione a tali aspetti resta impregiudicato il potere di controllo dell'amministrazione
finanziaria nelle opportune sedi (cfr. circolare n. 9/E del 2016).
Tanto premesso, occorre ricordare che il decreto legislativo 12 febbraio 2024,
n. 13 il quale disciplina il concordato preventivo biennale (CPB) all'articolo 7,
comma 1, prevede che «Per l'applicazione del concordato preventivo biennale, l'Agenzia
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delle entrate formula una proposta per la definizione biennale del reddito derivante
dall'esercizio d'impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione
netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attività produttive».
Il successivo articolo 10, al comma 1, precisa che «I contribuenti esercenti attività
d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità di cui
all'articolo 9bis del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, accedono al concordato preventivo biennale secondo
le modalità indicate nel presente titolo, a eccezione di quanto previsto nel capo
III.» (enfasi aggiunta, ndr.).
Ne consegue, quindi, che l'accesso al CPB è consentito ai soli contribuenti,
esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che applicano gli ISA.
Al riguardo, la circolare 17 settembre 2023, n. 18/E, al paragrafo 3, ha chiarito
che «Per poter ricevere una proposta di CPB i contribuenti devono aver applicato gli
ISA nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta».
Ciò posto, giova ricordare che l'articolo 9bis, comma 1, del decretolegge 24
aprile 2017, n. 50 dispone che «[a]l fine di favorire l'emersione spontanea delle basi
imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti
e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche
con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali, sono
istituiti indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o
professioni, di seguito denominati «indici». Gli indici, elaborati con una metodologia
basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, rappresentano la
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sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione
aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono
su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente,
anche al fine di consentire a quest'ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini
ordinariamente previsti, l'accesso al regime premiale di cui al comma 11».
Il comma 6 dello stesso articolo, nel descrivere le cause di non applicabilità degli
ISA, alla lettera a), include l'ipotesi in cui il contribuente «ha iniziato o cessato l'attività
ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa».
In merito alle cause di esclusione previste ai fini degli ISA, peraltro, l'Agenzia
delle entrate ha già avuto modo di osservare che «non sono state riproposte dal
legislatore le limitazioni previste dalla normativa relativa alle cause di esclusione
dall'applicazione degli studi di settore introdotte con la legge finanziaria per il 2007.
La legge del 27 dicembre 2006, n. 296 aveva, infatti, superato alcune cause di
esclusione dall'applicazione degli studi di settore prevedendo che, in caso di soggetti
che iniziano o cessano la propria attività nel corso del periodo di imposta, la relativa
causa di esclusione non rilevasse nei confronti dei soggetti che:
· avevano cessato l'attività ed entro sei mesi l'avevano nuovamente intrapresa;
· avevano iniziato (o meglio ''continuato''), una attività precedentemente svolta
da altri soggetti.» (cfr. circolare 2 agosto 2019, n. 17/E, paragrafo 1.6).
In altri termini, il legislatore non ha esteso agli ISA la deroga finalizzata
all'applicazione degli studi di settore nelle ipotesi in cui l'attività esercitata costituiva
mera prosecuzione di quella svolta da terzi nello stesso periodo d'imposta, e nel caso in
cui il contribuente disponeva la riapertura dell'attività cessata da meno di 6 mesi.
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La prosecuzione di un'attività d'impresa precedentemente esercitata da terzi resta
pertanto assimilata all'ipotesi di inizio attività, che il comma 6 del citato articolo 9bis
elenca tra le cause che escludono l'applicazione degli ISA.
Peraltro, la citata circolare n. 17/E del 2019, in risposta ad uno specifico quesito
concernente le operazioni straordinarie, ha anche chiarito che «Si possono considerare
operazioni straordinarie diverse situazioni accumunate dalla circostanza di riguardare
l'accadimento di eventi eccedenti l'ordinaria gestione dell'impresa.
Possono essere annoverate tra tali operazioni, ad esempio, quelle di
trasformazione, di scissione e fusione d'azienda, conferimento, cessione e liquidazione.
Le fattispecie ricordate, come anche le situazioni di acquisto o affitto d'azienda,
successione o donazione d'azienda, appaiono riconducibili ad ipotesi di inizio o
cessazione attività [...]».
Rilevato, secondo quanto affermato nell'istanza, che l'attività in esame è iniziata
nel dicembre 2023, con l'attribuzione della relativa partita IVA, il periodo d'imposta in cui
collocare temporalmente l'avvio dell'attività è il 2023, non rilevando, per la fattispecie in
esame, che gli effetti giuridici dell'atto di donazione siano stati posticipati al 1° gennaio
2024.
Ne consegue che la causa di esclusione dall'applicazione degli ISA riferita a
coloro che hanno «iniziato o cessato l'attività ovvero non si trovano in condizioni di
normale svolgimento della stessa», di cui all'articolo 9bis, comma 6, del d.l. 24 aprile
2017, n. 50, ricorre con riferimento a tale periodo d'imposta (2023).
Va comunque evidenziato che non risulterebbe più possibile aderire al CPB per
i periodi d'imposta 2025 e 2026, considerato che l'istante non ha applicato gli ISA per
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il periodo d'imposta 2024 e che, all'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 13 del 2024, è
espressamente previsto che «Il contribuente può aderire alla proposta di concordato
entro il 30 settembre , ovvero entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello
di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente
con l'anno solare».
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
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L'interpello riguarda l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), il concordato preventivo biennale (CPB) e le cause di esclusione dall'applicazione degli ISA previste dall'articolo 9-bis del decreto-legge 50/2017. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare che l'inizio attività, la donazione d'azienda e le operazioni straordinarie costituiscono ipotesi di esclusione dagli ISA, impedendo l'accesso ai regimi premiali e al concordato preventivo nel biennio successivo.
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