Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione – Riunione di più giudizi – Articolo 5, commi 2 e 8, della legge n. 130 del 2022
Quali sono i requisiti per accedere alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione secondo l'articolo 5 della legge 130/2022, e cosa significa "controversia autonoma"?
Spiegato da FiscoAI
L'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 consente ai contribuenti di definire agevolatamente i giudizi tributari pendenti in Cassazione alla data del 16 settembre 2022, pagando il 20% del valore della controversia anziché proseguire il contenzioso. Questa opportunità si applica solo quando ricorrono tre condizioni cumulative: la controversia deve essere pendente in Cassazione entro la data indicata, l'Agenzia delle Entrate deve risultare soccombente in tutto o in parte in almeno uno dei gradi di merito precedenti, e il valore della controversia non deve superare 50.000 euro. Il concetto di "controversia autonoma" è fondamentale: corrisponde a ciascun atto impugnato, non al ricorso nel suo complesso. Pertanto, se con un unico ricorso sono stati impugnati più avvisi (come negli anni 2006, 2007 e 2008), è necessario presentare una distinta domanda di definizione per ogni atto, valutando separatamente la soccombenza dell'Agenzia per ciascuna annualità. Nel caso esaminato, poiché l'Agenzia non ha subito soccombenza per gli anni 2006 e 2007 (gli avvisi sono stati ritenuti legittimi) e per il 2008 la rideterminazione è avvenuta su richiesta della stessa Agenzia, non sussistono i presupposti per la definizione agevolata. La riunione di più giudizi da parte del giudice non modifica questa valutazione: rimane comunque necessaria una domanda separata per ogni atto autonomo.
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Riferimento normativo
Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione – Riunione di più giudizi – Articolo 5, commi 2 e 8, della legge n. 130 del 2022 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 210/2023
OGGETTO: Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di
cassazione – riunione di più giudizi – articolo 5, commi 2 e 8, della legge
n. 130 del 2022
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La sig.ra [ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito
sinteticamente riportato.
L'istante riferisce di aver impugnato innanzi alla Commissione tributaria
provinciale di [...] tre avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2006, 2007
e 2008.
Con riferimento al contenzioso in parola, l'istante comunica che il giudice di
primo grado, «con sentenza n. [X], dopo aver riunito i ricorsi, li ha rigettati, ad eccezione
di quello relativo all'anno 2008, per il quale l'accertamento è stato ridotto sulla scorta
di quanto stabilito dall'Ufficio in fase di mediazione;
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che la prefata sentenza è stata impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria
Regionale del [...], che, con sentenza n. [X1], ha accolto l'appello e annullato la sentenza
di primo grado;
che la soccombente Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale con ricorso per Cassazione. Con ordinanza
n. [X2] la corte ha cassato la sentenza, rinviando la causa alla Commissione Tributaria
Regionale del [...] in diversa composizione;
che la Sig.ra [ALFA] ha proposto ricorso in riassunzione e l'adita Commissione
Tributaria Regionale, con sentenza n. [X3], ha rigettato l'appello, confermando la
pronuncia di primo grado;
che avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stato proposto
ricorso per Cassazione, iscritto al RG n. [...], tutt'ora p endente».
Ciò premesso, l'istante pone un quesito interpretativo con riguardo alla possibilità
di aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di
cassazione ex articolo 5, comma 2, della legge 31 agosto 2022, n. 130.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'istante «ritiene che, nel caso di specie, la contribuente possa aderire alla
definizione agevolata del giudizio tributario pendente innanzi alla Corte di Cassazione,
ex art. 5, c. 2°, della L. 130/2022, sussistendo tutte le condizioni previste dalla norma:
a) controversia tributaria pendente alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte
di Cassazione;
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b) l'Agenzia delle Entrate è risultata in tutto o in parte soccombente in uno dei
gradi di merito;
c) il valore della controversia determinato ai sensi dell'art.16, comma 3, L.
289/2022 non è superiore a 50.000,00 euro».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130 disciplina la definizione agevolata
dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data del 16 settembre
2022 (come meglio chiarito dal successivo provvedimento attuativo del direttore
dell'Agenzia delle entrate n. 356446 del 16 settembre 2022).
Per quanto di interesse ai fini del presente interpello, la norma in parola stabilisce
che «2. Le controversie tributarie [...] pendenti innanzi alla Corte di cassazione ai sensi
dell'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, per le quali l'Agenzia
delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore
delle quali, determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sia non superiore a 50.000 euro, sono definite, a domanda dei soggetti
indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391
del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del
valore della controversia determinato ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. [...]
8. [...] per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda
di definizione esente dall'imposta di bollo ed è effettuato un distinto versamento. Per
controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato».
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Nell'ipotesi, quindi, di controversia ''autonoma'' di valore non superiore a 50.000
euro, pendente innanzi alla Corte di cassazione alla data del 16 settembre 2022, ne è
ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari al 20 per cento del
predetto valore, solo in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate, totale o parziale,
in uno dei precedenti gradi di merito.
Con riferimento al concetto di ''controversia autonoma'', anche in ragione di
quanto precisato dal già citato provvedimento attuativo del 16 settembre 2022, laddove,
al punto 1.4, sostiene «La soccombenza va valutata in relazione al singolo atto
impugnato. In caso di totale soccombenza del contribuente in entrambi i gradi di
giudizio non è prevista la possibilità di definizione», restano valide le indicazioni fornite
dalla circolare 1 aprile 2019, n. 6/E a commento della definizione agevolata delle
controversie tributarie, contemplata dall'articolo 6 del decretolegge 23 ottobre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Il documento di prassi in parola, nel fornire indicazioni con riferimento al comma
8 del predetto articolo 6, di contenuto analogo al comma 8 dell'articolo 5 della legge n.
130 del 2022, ha chiarito che «Qualora con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio
siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda
per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita,
nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.
È, inoltre, irrilevante l'eventuale riunione di più giudizi, posto che di regola
in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto impugnato.
Ciò comporta fra l'altro che è ammissibile la definizione parziale delle controversie
introdotte con ricorso cumulativo oppure oggetto di riunione da parte del giudice; in tal
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caso la definizione comporta l'estinzione solo ''parziale'' del giudizio, che prosegue per
la parte non oggetto di definizione».
Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie oggetto di interpello, si esclude la
possibilità di aderire alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla
Corte di cassazione ex articolo 5, comma 2, della legge n. 130 del 2022 con riferimento
a tutte le distinte controversie ''autonome'' relative alle annualità 2006, 2007 e 2008.
Ciò in quanto, la pronuncia della Commissione tributaria regionale
del [...] n. [X3], impugnata dalla contribuente innanzi alla Corte di cassazione con
ricorso notificato prima del 16 settembre 2022 giudizio attualmente pendente nel
«condividere le conclusioni già raggiunte dalla Commissione tributaria provinciale
di [...] nella sentenza impugnata riguardo alla legittimità e fondatezza degli avvisi
impugnati», conclude per il rigetto dell'appello proposto dall'istante.
A sua volta, la pronuncia emessa dalla Commissione tributaria provinciale
di [...] n. [X], impugnata innanzi al giudice di seconde cure nel ritenere pienamente
legittimi gli atti impositivi emessi relativamente alle annualità 2006 e 2007 con
riferimento all'annualità 2008, accogliendo la richiesta avanzata dall'Agenzia delle
entrate con nota del 9 agosto 2013, «conferma [...] l'accertamento come modificato nella
proposta di mediazione», con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Non si ravvisa, dunque, alcuna soccombenza dell'Agenzia delle entrate con
riferimento all'impugnazione degli avvisi di accertamento emessi per gli anni di imposta
2006, 2007 e 2008.
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Invero, la rideterminazione dell'atto impositivo emesso per il 2008, in
accoglimento della domanda avanzata dall'Agenzia delle entrate, ne esclude la
soccombenza anche in relazione a detta annualità.
[...]
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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La definizione agevolata ex articolo 5, legge 130/2022 rappresenta uno strumento di deflazione del contenzioso tributario in Cassazione, applicabile solo in caso di soccombenza dell'Agenzia delle Entrate e valore non superiore a 50.000 euro. Commercialisti e consulenti tributari devono distinguere tra "controversia autonoma" (singolo atto impugnato) e ricorso cumulativo, valutando la soccombenza separatamente per ogni annualità e ogni avviso di accertamento, anche quando i giudizi sono stati riuniti dal tribunale.
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