Interpello AdE In vigore

Interpello AdE 153/2014

Fondazioni bancarie  –  società  bancaria  conferitaria  –  cessione  di partecipazioni – plusvalenza – articoli 13 e 25, comma 3–bis, del decreto legislativo  n.  153  del  1999  –  IRES  –  imponibilità  –  IRAP  –  base  imponibile – non rilevanza – condizioni

Pubblicato: 13/05/2026 In vigore dal: 13/05/2026 Documento ufficiale

Quali sono le condizioni per beneficiare dell'esenzione da IRES e IRAP sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni bancarie conferitarie secondo il decreto legislativo 153/1999?

Spiegato da FiscoAI
Il decreto legislativo 153/1999 prevede un regime fiscale agevolato per incentivare la privatizzazione degli enti creditizi pubblici, permettendo alle fondazioni bancarie e alle società conferitarie di beneficiare dell'esenzione totale da IRES e IRAP sulle plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni nella società bancaria conferitaria. Tuttavia, questa agevolazione è subordinata a due condizioni fondamentali: primo, la cessione deve avvenire entro il 31 dicembre 2005 (termine stabilito dall'articolo 13); secondo, il beneficio si applica direttamente alle fondazioni bancarie con patrimonio netto non superiore a 200 milioni di euro e alle società nelle quali la fondazione ha conferito la partecipazione bancaria, ma solo se la cessione avviene entro il termine indicato. Per le fondazioni "più piccole" (patrimonio ≤ 200 milioni), l'articolo 25, comma 3-bis, ha rimosso l'obbligo di cessione entro il 2005, estendendo l'agevolazione anche oltre tale data. Diversamente, per le società conferitarie che cedono oltre il 31 dicembre 2005, l'esenzione non si applica e trovano applicazione le ordinarie disposizioni sulla tassazione delle plusvalenze, sebbene possa rimanere disponibile il regime di parziale esenzione previsto dall'articolo 87 del TUIR (participation exemption).

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Riferimento normativo

Fondazioni bancarie  –  società  bancaria  conferitaria  –  cessione  di partecipazioni – plusvalenza – articoli 13 e 25, comma 3–bis, del decreto legislativo  n.  153  del  1999  –  IRES  –  imponibilità  –  IRAP  –  base  imponibile – non rilevanza – condizioni - pdf

Testo normativo

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e medie imprese Risposta n. 33/2026 OGGETTO: Fondazioni bancarie – società bancaria conferitaria – cessione di partecipazioni – plusvalenza – articoli 13 e 25, comma 3–bis, del decreto legislativo n. 153 del 1999 – IRES – imponibilità – IRAP – base imponibile – non rilevanza – condizioni Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente QUESITO ALFA S.p.A. (di seguito, ''Società'') presenta un'istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, volta a ottenere chiarimenti in merito all'interpretazione e applicazione del combinato disposto degli articoli 13 e 25, comma 3­bis, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione della partecipazione in una società bancaria conferitaria secondo la definizione contenuta Pagina 2 di 15 nell'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2, del d.lgs. n. 153 del 1999, nei termini qui di seguito descritti. La Società rappresenta di essere stata costituita nell'ambito del progetto di ristrutturazione di Cassa di Risparmio di BETA S.p.A. (di seguito, ''Cassa''), approvato con decreto del Ministro del Tesoro [...], ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'articolo 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356. La Società riassume le fasi di detto progetto come segue: ''­ [...] (i) conferimento, previo scorporo dell'azienda bancaria in una costituenda società per azioni ''Cassa di Risparmio di BETA S.p.A.'' da parte della ''Fondazione Cassa di Risparmio di BETA'', ente conferente che a seguito dello scorporo risultò titolare dell'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria [...]; ­ [...] (i) conferimento da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di BETA di parte della partecipazione nella società bancaria conferitaria (i.e. Cassa di Risparmio di BETA) corrispondente a n. [...] azioni, nella società GAMMA s.p.a.; ­ [...]; (i) scissione della GAMMA S.p.A. con costituzione di due nuove beneficiarie di cui una la [Società, n.d.r.] con il trasferimento di parte del patrimonio di GAMMA S.p.A. rappresentato dalla partecipazione nella Cassa di Risparmio di BETA; (ii) attribuzione del 100% delle azioni della [Società, n.d.r.] alla Fondazione Cassa di Risparmio di BETA''. Pagina 3 di 15 La Società riferisce che, a seguito delle operazioni sopra descritte, la Fondazione Cassa di Risparmio di BETA (di seguito, ''Fondazione'') è risultata detenere, attraverso la stessa Società, parte delle azioni dell'azienda bancaria conferitaria (i.e., di Cassa) e che, successivamente (nel [...]), Cassa è stata fusa per incorporazione da DELTA S.p.A. (di seguito, rispettivamente, ''Fusione'' e ''DELTA''). Ciò posto, la Società fa presente che, in quanto titolare di parte delle azioni della società bancaria conferitaria (ossia, di Cassa, poi incorporata in DELTA), la stessa si qualificherebbe come società bancaria conferitaria, secondo la definizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3, del d.lgs. n. 153 del 1999 in quanto ''società beneficiaria di operazioni di scissione di tutta o parte dell'azienda bancaria'' [...]. La Società rappresenta, altresì, di avere ricevuto in data [...], a seguito della Fusione, n. [...] azioni ordinarie di DELTA (di seguito, ''Azioni DELTA''), precisando che la stessa DELTA (dopo la Fusione) si qualificherebbe come società bancaria conferitaria ai sensi dell'articolo l, comma 1, lettera f), numero 2, del d.lgs. n. 153 del 1999 che individua come tale la società risultante da operazioni di fusione della società bancaria conferitaria. La Società specifica che la propria partecipazione (diretta) in Cassa è stata sempre iscritta nel proprio bilancio fra le immobilizzazioni finanziarie; analogamente sono state iscritte le Azioni DELTA ricevute post Fusione. Nell'ambito del contesto qui sommariamente ricostruito, la Società afferma di aver venduto, nel mese di [...] 2024, tutte le proprie Azioni DELTA, realizzando una plusvalenza civilistica di circa [...] euro (di seguito, ''Plusvalenza''). Pagina 4 di 15 Tanto premesso, la Società chiede ­ in via principale ­ se, nel caso di specie, alla plusvalenza realizzata a seguito della cessione delle Azioni DELTA sia applicabile il combinato disposto degli articoli 13 e 25, comma 3­bis, del d.lgs. n. 153 del 1999, con la conseguenza che la Plusvalenza non concorrerà, per il suo intero ammontare, alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES né del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP (di seguito, anche ''quesito principale''). In via subordinata, ove non sia riconosciuta la (totale) non imponibilità di detta plusvalenza, la Società chiede conferma che la Plusvalenza ''che, ai fini Ires beneficerebbe del regime Pex, non rientri nel valore della produzione imponibile ai fini Irap, non essendo il risultato di un'attività di trading'' (di seguito, anche ''quesito subordinato''). Con nota del [...], la scrivente ha formulato una richiesta di documentazione integrativa. Con nota del [...], la Società ha risposto alla predetta richiesta (di seguito, ''documentazione integrativa''). SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE In relazione al quesito principale, la Società ritiene che alla Plusvalenza realizzata dalla vendita delle Azioni DELTA sia applicabile il combinato disposto degli articoli 13 e 25, comma 3­bis, del d.lgs. n. 153 del 1999, con conseguente totale non imponibilità della stessa sia ai fini IRES che IRAP. A sostegno di tale conclusione, la Società rileva che: ''(i) ripercorrendo la [propria, n.d.r.] ''nascita'' quale beneficiaria delle azioni Cassa di Risparmio di BETA (Società bancaria conferitaria) a seguito della scissione Pagina 5 di 15 di GAMMA S.p.A., ben si evince che [essa, n.d.r.] rientri nella definizione prevista dall'articolo 1 lettera f) ''Società bancaria conferitaria'', n. 3) ''la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società bancaria conferitaria; (ii) la norma del decreto legislativo 153/1999, all'articolo 25 comma 3­ bis, prevede che non solo alle Fondazioni di Origine Bancaria con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, ma anche alla società nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, abbia conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, non si applichi il termine previsto dall'articolo 13 comma l, termine che limitava al 31 dicembre 2005 1'esenzione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle azioni detenute nella società conferitaria; (iii) [i]l patrimonio netto contabile della Fondazione Cassa di Risparmio di BETA al 31/12/1992 era pari ad euro [...] e comunque anche oggi è confermata l'agevolazione avendo un patrimonio netto contabile di € [...] (Bilancio al 31/12/2023 ultimo approvato)''. In via subordinata, ove non si riconoscesse la non imponibilità nei termini sopra detti, la Società ritiene che la plusvalenza in parola comunque non costituisca un componente positivo del valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. A tale riguardo, la Società evidenzia di essere ''una holding finanziaria, essendo il [proprio, n.d.r.] patrimonio costituito unicamente dalla partecipazione [in] DELTA S.p.A., e [precisa che essa] pur redigendo il bilancio in forma ordinaria secondo gli Pagina 6 di 15 schemi del Codice civile, determina il valore della produzione ai fini Irap secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 446 del 1997''. Sul punto, la Società fa presente che ''il comma 6 del suddetto articolo prevede che i componenti positivi si assumano come risultanti dal conto economico redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia (circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 e provvedimento 14 febbraio 2006), adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38''. La Società sostiene che ''non risulta componente del ''margine di contribuzione'' la voce 210 CE che riguarda gli utili delle partecipazioni'' e che «la plusvalenza dalla cessione delle azioni DELTA, considerando che le azioni discendono dall'operazione di fusione della società bancaria conferitaria (i.e. la Cassa di Risparmio di BETA) [in] DELTA S.p.A., che come sopra precisato rimane società bancaria conferitaria, non è conseguente ad un'attività di trading, né le azioni cedute rientrano nella definizione di ''attività detenute per la negoziazione''». La Società precisa, infatti, che la Fusione, a seguito della quale ha ottenuto in concambio della partecipazione in Cassa, le Azioni DELTA, ''rientrava in una più complessa operazione di aggregazione nell'ambito della quale la Società si era impegnata a non effettuare operazioni di trasferimento delle Azioni DELTA assegnate a seguito della fusione, se non a favore di soggetti che fossero indicati come graditi da DELTA o segnalati da DELTA, sino allo scadere del dodicesimo mese dalla data del closing e, quindi, fino al [...]2022 (­ periodo di Lock­up) e ad offrire in prelazione a DELTA Holding le Azioni DELTA sino al termine del ventiquattresimo mese successivo allo scadere del periodo di Lock­up e, quindi, sino al [...]2024''. Pagina 7 di 15 Ciò posto, la Società ritiene che ''la plusvalenza derivante dalla cessione delle azioni della Società bancaria conferitaria DELTA (già cassa di Risparmio di BETA) configuri un componente positivo rientrante negli utili da partecipazioni (voce 210 CE) e quindi esclusi dal margine di intermediazione che costituisce la base imponibile ai fini Irap per banche e altri enti e società finanziari''. Con la documentazione integrativa, la Società ha chiarito, tra l'altro, che: ­ ''[c]on riferimento alla comunicazione preventiva prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999, nonostante l'operazione di cessione riguardasse [la Società], soggetto non tenuto a tale comunicazione preventiva, la Fondazione, soggetta, invece, alla vigilanza da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha ritenuto opportuno [...] comunicare in via anticipata all'Autorità di Vigilanza l'intenzione di iniziare il processo di diversificazione, volto a ridurre la concentrazione nella partecipazione in DELTA, cedendo le azioni detenute indirettamente tramite la ALFA S.p.A. alla controparte DELTA S.p.A. Nella citata comunicazione e con riferimento agli aspetti fiscali della Plusvalenza, la Fondazione dichiara che: ''potrà beneficiare del regime PEX ex art. 87 del Tuir, di conseguenza, non concorrendo alla formazione del reddito imponibile, in quanto esente, nella misura del 95%. La tassazione IRES quindi si limiterebbe al 24% sul 5% in sintesi pari all'1,2%''; ­ ''[i]l richiamo [...] alla voce 210 CE, voce che riguarda specificatamente i bilanci degli istituti bancari, secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia, non si riferisce direttamente alle voci inserite nel bilancio [della Società, n.d.r.], ma alla necessità di riclassificazione del bilancio in questione, al fine di determinare la base imponibile relativa alla Plusvalenza, ai soli fini Irap, del valore della produzione, Pagina 8 di 15 secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 446 del 1997'' (cfr., la risposta al punto n. x). In merito, sempre, nella documentazione integrativa, al punto n. x, la Società ha rilevato che: ­ ''[la Società, n.d.r.] non tenuta all'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, redige il bilancio secondo gli schemi del Codice civile, non rientrando fra i soggetti, previsti dall'art. 2 del decreto legislativo 38 del 2005, che redigono il bilancio applicando gli IAS; ­ [la Società, n.d.r.], dovendo determinare la base imponibile Irap sullo schema del bilancio delle banche, come previsto dal richiamato articolo 6 del decreto legislativo 446 del 1997, deve procedere ad una ''riclassificazione'' dei propri componenti positivi, ivi comprese le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni; operando tale riclassificazione, [la Società] ritiene che la plusvalenza derivante dalla cessione delle Azioni DELTA, iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie e non destinate al trading, non rientri nel ''margine di intermediazione'' base imponibile ai fini Irap, potendo essere assimilata, ai soli fini dell'imposizione Irap, ai componenti di reddito che rientrano nella voce 210 ''Utili (Perdite) delle partecipazioni'', voce rinveniente dallo schema del bilancio bancario''. In caso di risposta non favorevole alla Società al quesito principale, in relazione al quesito subordinato, la Società ritiene che la Plusvalenza non sia rilevante ai fini dell'IRAP in quanto la stessa è realizzata a seguito della cessione di una partecipazione iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie e, come tale, non rientrante nei componenti positivi che rilevano ai fini del calcolo del margine di intermediazione. Pagina 9 di 15 PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE In via preliminare, si evidenzia che il presente parere attiene esclusivamente ai profili interpretativi connessi ai quesiti formulati dalla Società, senza che ciò implichi o presupponga una valutazione sulla natura, qualificazione, classificazione e quantificazione delle poste contabili e fiscali indicate nell'istanza. Inoltre, la presente risposta esula da ogni valutazione in merito all'esatta qualificazione dei soggetti coinvolti nelle operazioni rappresentate secondo le definizioni contenute nell'articolo 1 del d.lgs. n. 153 del 1999, e alla correttezza degli importi contabili, economici e fiscali indicati in istanza (compreso quello della Plusvalenza) nonché dell'applicazione dei principi contabili e delle istruzioni di vigilanza richiamati. In ordine agli aspetti sopra richiamati resta fermo il potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. Ciò posto, occorre ricordare che al fine di incentivare la privatizzazione sostanziale degli enti creditizi pubblici, il legislatore ha individuato un processo di estromissione degli enti conferenti dalla gestione della società bancaria mediante la cessione delle azioni di controllo assegnate all'epoca del conferimento. A tale scopo, sono state introdotte alcune misure fiscali di favore, tra le quali, lo speciale trattamento fiscale riservato alle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria nell'ambito del d.lgs. n. 153 del 1999. Nello specifico, l'articolo 13 del d.lgs. n. 153 del 1999 prevede la totale non imponibilità ai fini IRES e IRAP delle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle ''azioni detenute nella Società bancaria conferitaria'' [secondo la definizione contenuta Pagina 10 di 15 nell'articolo 1, comma 1, lettera f), del d.gs. n. 153 del 1999] e realizzate entro il 31 dicembre 2005: ­ dalle fondazioni in parola (cfr. il primo periodo del citato comma 1); ­ dalla ''società nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria'' (cfr. il secondo periodo del menzionato comma 1). Relativamente all'agevolazione in commento, giova ricordare che, nella Decisione della Commissione UE del 22 agosto 2002 ­ riguardante le misure fiscali previste dalla normativa italiana per le fondazioni bancarie ­ è riportata, al paragrafo 24, un'osservazione del Governo italiano secondo la quale le misure fiscali di cui all'articolo 13 del d.lgs. n. 153 del 1999 ''si limitano ad impedire che esse vengano ulteriormente penalizzate dalla vendita forzata delle azioni in loro possesso. Infatti, le eventuali plusvalenze non deriverebbero da una normale transazione decisa dall'operatore, ma da un evento prescritto dalla legge: l'applicazione delle normali regole fiscali non sarebbe giustificata''. L'agevolazione in parola, dunque, è stata introdotta al fine di evitare che le eventuali plusvalenze relative alla vendita forzata delle partecipazioni bancarie detenute dalle fondazioni non derivanti da una normale transazione decisa dall'operatore, ma da un evento prescritto dalla legge, penalizzassero ulteriormente le fondazioni cedenti. Al contempo, va ricordato che l'articolo 25 del d.lgs. n. 153 del 1999, al comma 3­bis (introdotto dall'articolo 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e, poi, sostituito dall'articolo 4, del decreto­legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con Pagina 11 di 15 modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212), ha rimosso tout court l'obbligo di cessione delle partecipazioni bancarie di controllo nei confronti delle ''fondazioni più piccole, trattandosi di enti di rilievo patrimoniale più contenuto'' (cfr. AS 2343, XIV Legislatura), ossia nei confronti delle ''fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché [...] quelle con sedi operative prevalentemente in Regioni a statuto speciale''. Alla luce di quanto rappresentato, si ritiene che l'esenzione (totale) da IRES e da IRAP delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione delle ''partecipazioni detenute nella Società bancaria conferitaria'' dalla ''società nella quale la fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 [...] e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria'' non trovi applicazione in relazione alle cessioni effettuate oltre il termine di cui all'articolo 13 poiché la rimozione di detto termine per il trasferimento forzato delle partecipazione bancarie è limitata alle operazioni effettuate dalle ''fondazioni più piccole'' (ossia, dai soggetti richiamati nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 citato) senza estendersi alle cessioni poste in essere dalle società nelle quali le fondazioni, ai sensi della l. n. 218 del 1990 e della l. n. 489 del 1993, hanno conferito ­ in tutto o in parte ­ la partecipazioni bancaria (cfr. il secondo periodo del comma 1). Infatti, stante la formulazione dell'articolo 13 del d.lgs. n. 153 del 1999, il tenore del comma 3­bis del successivo articolo 25 (nella parte in cui esclude l'applicazione del termine richiamato dall'articolo 13 citato) appare introdurre un'eccezione alla regola dell'obbligo di trasferimento delle azioni bancarie che, in quanto tale, deve trovare applicazione esclusivamente nei confronti delle ''fondazioni più piccole'', unici soggetti Pagina 12 di 15 richiamati nel comma 3­bis, non potendosi estendere anche alle cessioni effettuate dalle società nelle quali le fondazioni (ai sensi della l. n. 218 del 1990 e della l. n. 489 del 1993) hanno conferito, in tutto o in parte, la partecipazioni bancaria. Nei confronti di queste ultime, trovano applicazione le ordinarie disposizioni in merito alla tassazione delle plusvalenze su partecipazioni. Pertanto, la cessione delle Azioni DELTA, effettuata oltre il termine di cui all'articolo 13 del d.lgs. 153 del 1999 da parte della Società, soggetto non rientrante tra quelli richiamati dal comma 3­bis dell'articolo 25, preclude l'applicazione dell'agevolazione in parola al caso di specie. Di conseguenza, la Società non potrà beneficiare della totale non imponibilità della Plusvalenza realizzata a seguito della cessione delle Azioni DELTA. Resta fermo che nei confronti di tale Plusvalenza, la Società potrà beneficiare del regime di parziale esenzione previsto dall'articolo 87 del TUIR (il cd. regime pex), al ricorrere dei requisiti ivi previsti (la cui sussistenza in concreto non è oggetto di esame nell'ambito del presente parere). Con riferimento al quesito subordinato concernente la non concorrenza della Plusvalenza realizzata al valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP, occorre ricordare che per le società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 162­bis, comma 1, lettera b), del TUIR, le regole di determinazione della base imponibile ai fini IRAP sono stabilite dall'articolo 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (di seguito, ''Decreto IRAP''). Al riguardo, l'articolo 6, comma 1, del Decreto IRAP prevede che la base imponibile IRAP degli intermediari finanziari sia determinata dal ''margine Pagina 13 di 15 d'intermediazione'' di cui alla voce 120 dello schema di conto economico previsto dalla Banca d'Italia ridotto dei seguenti valori: (a) 50 per cento dell'ammontare dei dividendi; (b) 90 per cento dell'ammontare degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale; (c) 90 per cento delle altre spese amministrative di cui alla voce 150 b) del predetto conto economico. In sostanza, la base imponibile IRAP è determinata dalla somma algebrica delle voci dello specifico schema di conto economico delle banche (cfr. la circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 della Banca d'Italia ­ di seguito, ''Circolare n. 262/2005'') che sono espressamente richiamate dall'articolo 6 del decreto IRAP, con le rettifiche e le integrazioni ivi previste. In particolare, il comma 6 del citato articolo 6 stabilisce che ''[i] componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5''. La Società, che redige il bilancio secondo le regole ordinarie, ritiene che, rientrando tra gli intermediari finanziari di cui all'articolo 162­bis, comma 1, lettera b), del TUIR (circostanza qui assunta acriticamente in base a quanto indicato nella documentazione integrativa), in sede di riclassificazione delle voci del suo bilancio Pagina 14 di 15 in quelle del bilancio bancario, la Plusvalenza derivante dalla cessione delle Azioni DELTA debba essere iscritta nella voce 210 del conto economico del bilancio bancario, destinata a raccogliere gli ''Utili (Perdite) delle partecipazioni'' (di seguito, ''Voce 210''); di conseguenza, essendo tale voce esclusa dal cd. margine di intermediazione che costituisce la base imponibile ai fini IRAP per le banche e altri enti e società finanziarie, la Plusvalenza in parola non rientrerebbe nella base imponibile IRAP. Sul punto, giova evidenziare che la Circolare n. 262/2005, cui rinvia il comma 6 dell'articolo 6 del Decreto IRAP, relativa alle regole di redazione del bilancio bancario, chiarisce che la Voce 210 è costituita dal ''saldo positivo negativo, tra i proventi e gli oneri relativi alle partecipazioni in società controllate, controllate congiuntamente e sottoposte a influenza notevole''. Nel caso di specie, la riclassificazione della Plusvalenza in parola potrà essere effettuata nella Voce 210 laddove sussistano, in concreto, le condizioni previste per la sua iscrizione secondo le indicazioni della Circolare n. 262/2005. Va da sé che, considerata la natura delle condizioni ivi richieste, la riclassificazione in concreto di detta Plusvalenza nella Voce 210 implica delle valutazioni di fatto (e non la soluzione di aspetti di natura interpretativa) che esulano dall'ambito dell'istituto dell'interpello. Sarà, pertanto, onere della Società valutare la sussistenza delle relative condizioni per procedere alla riclassificazione nella Voce 210 della Plusvalenza realizzata a seguito della cessazione delle Azioni DELTA al fine di verificare la rilevanza ai fini IRAP della stessa. Da ultimo, si fa presente che già in sede di bilancio d'esercizio relativo all'anno 2024, la Società ha precisato che ''[l]e azioni DELTA, dalla cui cessione deriva la Pagina 15 di 15 plusvalenza, sono partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, quindi non destinate alla vendita né ad attività di trading, non rappresentano però partecipazioni in società controllate, né controllate congiuntamente e sottoposte a influenza notevole''. La presente risposta viene resa sulla base degli elementi evidenziati dichiarati dalla Società, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nella documentazione integrativa e nei relativi allegati, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto. IL DIRETTORE CENTRALE (firmato digitalmente)

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Il decreto legislativo 153/1999 disciplina il regime fiscale delle fondazioni bancarie e delle società bancarie conferitarie, con particolare riferimento a IRES, IRAP e plusvalenze su partecipazioni. I commercialisti devono verificare se ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'articolo 13 e dell'articolo 25, comma 3-bis, considerando il termine del 31 dicembre 2005, la qualificazione della società come conferitaria, e l'eventuale applicazione della participation exemption. La norma è rilevante anche per la determinazione della base imponibile IRAP secondo l'articolo 6 del decreto legislativo 446/1997 e la riclassificazione delle plusvalenze nel margine di intermediazione.

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