Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 162/2019
Articolo 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 - Autoconsumo da fonti rinnovabili
Riferimento normativo
Articolo 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 - Autoconsumo da fonti rinnovabili - pdf
Testo normativo
Direzione Centrale Grandi contribuenti e
internazionale
Risposta n. 37/2022
OGGETTO: Articolo 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019 n.162 - Autoconsumo da fonti
rinnovabili
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
____ S.p.A. è una società per azioni interamente posseduta dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze.
Gli indirizzi strategici ed operativi del ____ sono definiti dal Ministero dello
Sviluppo Economico. Il ____ esercita funzioni di natura pubblicistica del settore elettrico, di
carattere regolamentare, di verifica e certificazione relativa al settore dell'energia elettrica,
nonché attività correlate in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.
La richiesta di chiarimenti oggetto della presente istanza è relativa al trattamento
delle somme che il ____ dovrà corrispondere a favore degli autoconsumatori collettivi e
delle comunità energetiche in forza delle disposizioni normative al riguardo.
La definizione di Autoconsumo collettivo e di Comunità energetiche è stata
introdotta con la Direttiva UE 2008/2001 del dicembre 2018 rispettivamente negli articoli 21
e 22.
Il fine di tale direttiva è la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili
che rappresenta uno degli obiettivi di politica energetica dell’Unione europea. Infatti,
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favorire il maggior ricorso all'energia da fonti rinnovabili costituisce una parte importante
dell'insieme delle misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per
rispettare gli impegni del1’Unione Europea nel quadro dell'accordo di Parigi del 2015 sui
cambiamenti climatici.
L’articolo 42 bis del D.L 30 dicembre 2019 n.162, meglio conosciuto come decreto
milleproroghe, nelle more del completo recepimento della direttiva UE 2018/2001 (da attuare
entro giugno 2021), ha consentito l'attivazione dell’autoconsumo collettivo e l'attuazione
delle comunità energetiche ricalcando la definizione data dal Legislatore europeo a tali
fattispecie.
La novità essenziale della nuova disciplina consiste nell’abilitare tutti i consumatori
finali, comprese le famiglie, a diventare piccoli “venditori” di energia rinnovabile, per
l’energia non autoconsumata, trasformandoli da soggetti passivi a consumatori attivi, detti
anche “autoconsumatori”.
Fino all'avvio di questa nuova disciplina, un utente poteva produrre l'energia e
consumarla in proprio, ma era obbligato a cedere l'eventuale surplus alla rete.
La normativa in commento consente una partecipazione attiva dei clienti finali
d'energia elettrica favorendo la condivisione dell’energia con tutti i soggetti che risiedono
nello stesso edificio o condominio, includendo non solo i nuclei familiari, ma anche
eventuali esercizi commerciali, officine, supermercati, banche ed uffici vari, purchè non
abbiano la produzione e vendita di energia elettrica come oggetto principale della propria
attività.
Con la pubblicazione delle regole tecniche da parte del ____, avvenuta il 22
dicembre 2020, è divenuta operativa in Italia, ancorchè in via sperimentale, la disciplina
delle comunità energetiche, oggetto della direttiva europea 2018/2001, recepita in prima
battuta dal DL 162/19 e successivamente tradotta sia dall’Autorità di settore (ARERA) che
dal MISE in norme attuative rispettivamente dello scorso 4 agosto (delibera Arera n.
318/2020) e 16 settembre.
Il ____ corrisponde ai referenti delle configurazioni di autoconsumo collettivo o di
comunità energetica, le seguenti somme:
- la tariffa incentivante in forma di tariffa premio sull'energia condivisa (nella misura di
100 C/MWh per autoconsumo collettivo e 110 C/MWh per la comunità energetica);
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- il ristoro delle componenti tariffarie e di quelle connesse al costo dell'energia che non
risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa in quanto energia
istantaneamente autoconsumata;
- il corrispettivo per la vendita dell'energia, qualora il referente abbia esercitato la facoltà
di cessione al ____ con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo
387/2003 (“Ritiro dedicato”).
Per gli impianti fotovoltaici che hanno goduto del superbonus di cui all'art 119 del
decreto Rilancio (DL34/2020), si fa obbligo all'autoconsumatore collettivo ed agli enti non
commerciali che hanno posto in essere una comunità energetica di cedere l'energia non
consumata al ____ che quindi dovrà corrispondere un corrispettivo per la vendita di energia
elettrica non condivisa.
Considerato il contenuto della Risoluzione n. 18 del 12 marzo 2021 in cui l'Agenzia
delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente al trattamento fiscale da riservare alle
somme erogate da ____ S.p.A. a condomìni composti solo da persone fisiche al di fuori
dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che aderiscono alle configurazioni di
cui al citato articolo 42-bis del decreto legge n. 162 del 2019;
e tenuto conto della disposizione di cui all'articolo 119 comma 16-bis del DL
34/2020 in base al quale si prevede che “l'esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da
parte di Comunità energetiche costituite in forma di Enti non commerciali, e di Condomini,
che aderiscono alle configurazioni di cui all’art. 42 bis del DL162/2019 (conv. In Legge
n.8/2020), non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale [...]”, l’Istante
presenta i seguenti quesiti:
QUESITO N. 1: trattamento IVA da riservare alle somme corrisposte al “referente” della
configurazione (autoconsumo collettivo o comunità energetica) a titolo di:
- tariffa premio incentivante;
- di ristoro di componenti tariffarie TRAS-e BTAU, nonché delle perdite di rete evitate
(nel seguito il “Ristoro”);
- corrispettivo per la vendita dell'energia (nel seguito il “Corrispettivo”), nella misura
in cui l'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della
configurazione, con facoltà di cessione al ____ con le modalità di cui all’articolo 13,
comma 3, del decreto legislativo 387/2003 (“Ritiro dedicato”);
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QUESITO N. 2: trattamento fiscale ai fini delle imposte dirette da riservare alle somme di
cui al punto 1, erogate dal ____:
- al referente, proprietario dell’edificio, quale persona fisica non svolgente attività
d’impresa, arte o professione;
- alle comunità energetiche strutturatesi come enti non commerciali che svolgono
esclusivamente attività istituzionale ovvero perseguono per i partecipanti benefici
ambientali, economici e sociali.
- al produttore che svolge attività d'impresa in qualità di referente di un gruppo di
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, nel caso in cui
i punti di connessione del suddetto gruppo siano ubicati all’interno del medesimo
edificio le cui unità immobiliari appartengono ad un unico soggetto.
SOLUZIONE PROPOSTA DAL CONTRIBUENTE
A parere dell’Istante, l’incentivo per l'Energia elettrica condivisa, nella forma della
Tariffa premio autoconsumo, rappresenta un contributo pubblico non soggetto
all'applicazione dell’IVA, stante l'assenza di rapporto sinallagmatico, ma rilevante ai fini
delle imposte dirette soltanto per i soggetti che svolgono attività di impresa per i quali si
rende applicabile la ritenuta di cui all’articolo 28 del DPR 600/73.
Tali conclusioni sono suffragate da orientamenti espressi dal1’Amministrazione
Finanziaria in materia di trattamento fiscale di sovvenzioni erogate dal ____, così come
previste da precedenti decreti.
In particolare, con riferimento alla tariffa incentivante disciplinata dall'art. 7 del D.
Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, la quale costituiva un contributo a fondo perduto per la
costruzione di impianti idonei alla produzione di energia rinnovabile, risultando
indipendente dalla produzione e/o immissione dell'energia sul mercato, l'Amministrazione
Finanziaria con Circolare n. 46/E del 19 luglio 2007 aveva qualificato la tariffa in esame
come fuori dal campo di applicazione dell’IVA, così affermando: “Non si ravvisa, nel caso
di specie, alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni poste in essere dal soggetto che
eroga il contributo e quelle poste in essere dal soggetto che lo riceve, che, infatti, non è
tenuto a prestare alcun servizio o a cedere alcun bene in contropartita. Il soggetto
beneficiario della tariffa si limita a produrre energia elettrica che utilizza direttamente per
soddisfare il proprio fabbisogno energetico o vende al gestore di rete cui è collegato, mentre
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il soggetto attuatore non ricava evidentemente alcuna utilità diretta dall’attività del soggetto
al quale corrisponde la tariffa”. Attesa l'assenza del presupposto oggettivo, l’esclusione da
Iva opera anche nel caso in cui il soggetto realizza l'impianto fotovoltaico nell'esercizio di
attività di impresa, arte o professione.” (cfr. Circolare 46/2007, § 6).
Con riferimento alla persona fisica che utilizza l’impianto al di fuori dell'attività
commerciale e ai soli fini privati, la predetta circolare aveva chiarito altresì che: “Dal punto
di vista tributario, in tale fattispecie la tariffa incentivante percepita dal responsabile
dell'impianto non assume alcuna rilevanza, sia ai fini Iva, in assenza dei presupposti
soggettivi ed oggettivi del tributo, sia ai fini delle imposte dirette, configurando un
contributo a fondo perduto non riconducibile ad alcuna delle categorie reddituali di cui
all'art. 6, comma 1, del Tuir”. In particolare, la tariffa non è riconducibile alla categoria dei
redditi diversi, in quanto non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 67 del Tuir.
Nella fattispecie, infatti, l'assenza di una specifica obbligazione a carico del soggetto che
riceve il contributo esclude anche che lo stesso possa configurare un reddito derivante “dalla
assunzione di obblighi di fare non fare, o permettere” di cui al comma 1, lettera 1), del
richiamato art. 67 del Tuir. Tale non rilevanza reddituale della tariffa premio incentivante è
stata recentemente confermata ai fini dell’imposizione diretta, per le persone fisiche che non
svolgono attività d’impresa, arte e professioni che partecipano in qualità di condomini
all'autoconsumo collettivo dall'agenzia delle entrate nella risoluzione n. 18 del 12 marzo
2021. Irrilevanza fiscale da estendere anche alla comunità energetica costituita in forma di
ente non commerciale.
Tuttavia, in base alla prassi vigente (fra tutte Circolare n. 46/2007 e Risoluzione
n.84/2012) e al disposto di cui all'articolo 119, comma 16-bis del DL 34/2020, l’irrilevanza
fiscale ai fini dell'imposizione diretta della tariffa premio deve essere riconosciuta
fintantoché la potenza complessiva degli impianti utilizzati nella configurazione non supera
i 200 kW. Qualora siano impiegati nella configurazione, uno o più impianti aventi una
potenza cumulata complessiva superiore ai suddetti limiti, sul presupposto che l'esercizio di
impianti di potenza superiore realizzi una attività di impresa, l’intero contributo costituirà
un componente positivo del reddito di impresa ai sensi dell'articolo 85 del TUIR e pertanto
sarà soggetto alla ritenuta ex art.28 del DPR600/73.
L’articolo 119 del Decreto rilancio (DL 34/2020), dispone che l'esercizio di
impianti fino a 200 kW non costituisce attività commerciale abituale se effettuato da parte
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di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di
condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all'art 42 bis del D.L. 162/2019.
Pertanto, si ritiene che il ____ dovrà operare la ritenuta ex art 28 del DPR 600/73 sia per i
soggetti, residenti e non, che operano nell'esercizio d’impresa, sia per i soggetti diversi che
realizzano o utilizzano un impianto di potenza superiore a 200 kW.
Ristoro di oneri contenuti nella tariffa
In merito al trattamento fiscale delle somme corrisposte a titolo di rimborso di
componenti tariffarie, si evidenzia che le componenti tariffarie oggetto di ristoro sono state
corrisposte da ciascun cliente finale aderente ad una delle configurazioni in oggetto, sulle
fatture di acquisto dell'energia, ma che per ragioni perequative - ben espresse nella delibera
ARERA 318/2020 - devono essere restituite.
Trattasi in particolare, come indicato nella delibera ARERA, di “importi o di
componenti già versati oggetto di restituzione da parte del ____”, a fronte dell'evitata
trasmissione dell'energia in rete che questi impianti permettono. Trattandosi quindi di un
contributo aggiuntivo, tali somme, rappresentando mera movimentazione finanziaria, sono
fuori campo IVA ex art 2 del DPR 633/72.
Il ____, come illustrato all’art 8 dell’Allegato A della delibera ARERA 318/2020,
quantifica tale contributo mensilmente e lo stesso viene sommato alla tariffa incentivante.
Da un punto di vista reddituale, come chiarito dalla Risoluzione 18/E del 12 marzo
scorso, il ristoro di tali componenti tariffarie, se percepite da persone fisiche che non
svolgono attività d'impresa, arte o professione ed enti non commerciali che svolgono
esclusivamente attività istituzionale, sono fiscalmente irrilevanti.
Per contro, tale componente concorrerà a formare reddito sia ai fini Ires che Irap se
percepito da soggetti che svolgono attività d'impresa ovvero da soggetti che utilizzano
impianti di potenza complessiva superiore a 200 kW.
Corrispettivo per la vendita di energia
La vendita dell'energia, da parte delle Comunità energetiche che agiscono in qualità
di ente non commerciale che svolge esclusivamente un'attività istituzionale avente fine
sociale non lucrativo, e dell'auto consumatore collettivo, in veste di ente non commerciale,
condominio o persona fisica non svolgente attività d’impresa abituale o di lavoro autonomo,
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residente o non residente, si ritiene non soggetta ad IVA per le motivazioni contenute nella
più volte citata circolare 46 /E al solo paragrafo 9.2.1.
La citata circolare chiarisce, infatti, che l'attività di produzione e vendita di energia
elettrica non costituisce attività commerciale o professionale abituale in quanto gli impianti
di energia rinnovabile di potenza complessiva non superiore a 20kW sono destinati ad uso
privatistico. Tale uso privato rappresenta l’obiettivo delle configurazioni oggetto del presente
interpello in quanto il fine dell’autoconsumo collettivo e delle comunità energetiche è quello
di promuovere l'autoconsumo dell'energia da impianti fotovoltaici ubicati nello stesso
edificio o condominio, e nelle vicinanze dei propri membri, per le comunità energetiche,
ancorchè per tali configurazioni la produzione di energia rinnovabile è, ope legis, autorizzata
con impianti di energia rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW.
L’esclusione ai fini Iva deve essere riconosciuta infatti anche per la comunità
energetica costituita come ente non commerciale che persegue esclusivamente un beneficio
ambientale, economico e sociale ed il cui impianto, come appena rappresentato, è ubicato
nelle vicinanze dei propri membri.
L'articolo 119, comma 16-bis del Decreto rilancio (DL 34/2020) ha, infatti,
riconosciuto che l'esercizio di impianti nell’ambito delle configurazioni in oggetto e nel
limite di 200 kW non costituisce attività commerciale abituale e pertanto è esclusa da IVA.
Tale dimensione di potenza degli impianti comporta la decommercializzazione di tale attività
a parere della scrivente, a tutti i soggetti che non svolgono attività di impresa.
Ai fini delle imposte dirette, tenuto conto dei chiarimenti espressi nella recente
risoluzione n. 18 del 12 marzo 2021, i corrispettivi derivanti dalla vendita di energia
costituiscono reddito diverso ai sensi dell'art 67, comma 1, lettera i) del TUIR, per il referente
/proprietario dell'edificio nella veste di persona fisica non imprenditore, che ha aderito
all'autoconsumo collettivo, limitatamente alla quota parte dell'energia elettrica prodotta ed
immessa in rete eccedente l'energia elettrica condivisa, fintantoché la potenza complessiva
non supera i 200 kW.
Nel caso in cui il referente/proprietario dell'edificio sia un soggetto IVA che svolge
per professione abituale un'attività commerciale, artistica e/o professionale, il corrispettivo
per la vendita di energia è soggetta ad IVA, ancorché in regime di reverse charge ex art 17,
6 comma DPR 633/72.
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Ai fini delle imposte sul reddito, laddove il referente/proprietario dell'edificio
svolga attività commerciale, l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete costituisce ricavo
e concorrerà a formare reddito ai fini Ires ed Irap.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 42-bis del D.L 30 dicembre 2019 n.162 (decreto Milleproroghe) ha
introdotto, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della
medesima direttiva, una disciplina transitoria che prevede, in particolare, la possibilità di
attivare configurazioni sperimentali di “gruppi di autoconsumo collettivo da fonti
rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili” (di seguito anche “configurazioni
sperimentali”) nei limiti e alle condizioni previste nel medesimo articolo.
Gruppo di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili è un insieme di almeno due
clienti finali i cui punti di prelievo dell’energia sono ubicati all’interno del medesimo edificio
o condominio e che agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato, al fine di
produrre energia elettrica rinnovabile da impianti di potenza non superiore a 200 kW ubicati
nel medesimo edificio o condominio, per il proprio consumo avendo anche facoltà di
immagazzinare o vendere le eccedenze non consumate.
Gli impianti di produzione possono essere di proprietà del cliente finale facente parte
del gruppo, del Condominio o di un soggetto terzo e possono essere gestiti da un soggetto
terzo purché questo rimanga soggetto alle istruzioni dell’autoconsumatore di energia
rinnovabile. Inoltre, l’attività di produzione e vendita dell’energia elettrica non deve
costituire l’attività commerciale o professionale principale dei soggetti che partecipano
all’autoconsumo collettivo, i quali possono essere sia persone fisiche che giuridiche.
Comunità energetica è un soggetto giuridico la cui finalità principale è quella di
fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali
in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. I componenti della Comunità energetica sono
persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni
comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia
rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e industriale principale. Gli impianti di
produzione aventi una potenza complessiva non superiore a 200 kW devono essere di
proprietà o detenuti dalla comunità di energia rinnovabile e possono essere gestiti dalla
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comunità medesima o da un suo membro o da un produttore terzo.
Al fine di incentivare la diffusione delle due iniziative già recepite, in attuazione del
comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto Milleproroghe, con il decreto del Ministero
dello Sviluppo economico 16 settembre 2020 è riconosciuta una tariffa incentivante in forma
di tariffa premio per l'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili facenti parte
delle configurazioni di autoconsumo collettivo ovvero di comunità energetiche rinnovabili
e che risulti condivisa (cfr. articolo 3) erogata dal ____.
Come precisato con la risoluzione 12 marzo 2021 n. 18/E, la predetta tariffa è
finalizzata ad incentivare l'autoconsumo istantaneo da parte dei soggetti che aderiscono alle
configurazioni (cioè gli “autoconsumatori collettivi” o i membri della comunità energetica)
e non la cessione di energia, al fine di ridurre l'immissione in rete di energia non
autoconsumata. La predetta tariffa è, pertanto, applicata al minor valore, calcolato per
ciascuna ora, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti
rinnovabili facenti parte della configurazione e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei
clienti finali della configurazione.
Il ____, inoltre, effettua la restituzione delle componenti tariffarie che ARERA ha
riconosciuto tecnicamente non applicabili, quali la tariffa di trasmissione (TRAS-E) e la
componente variabile della tariffa di distribuzione (BTAU) per le basse tensioni. Per le sole
configurazioni di autoconsumo collettivo è previsto altresì il ristoro di una somma a titolo di
perdite di rete.
Il ____ riconosce, altresì, un corrispettivo per la vendita dell’energia condivisa dal Gruppo
di autoconsumatori e dalle Comunità energetiche, nella misura in cui l’energia prodotta e
immessa in rete resti nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di
cessione al ____ con le modalità di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n.
387 del 2003.
I quesiti posti dall’Istante concernono le suddette somme che il ____ dovrà
corrispondere al referente delle suddette configurazioni sperimentali.
“Referente” è il soggetto a cui viene conferito congiuntamente dai produttori e dai
clienti finali presenti all’interno della configurazione mandato per la gestione tecnica ed
amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e a
sottoscrivere il relativo contratto con il ____ per l’ottenimento dei benefici previsti dal
suddetto servizio.
Nel caso di un “gruppo di autoconsumatori” di energia rinnovabile che agiscono
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collettivamente, referente può essere il condominio, il proprietario dell’edificio non
svolgente attività di impresa ovvero il soggetto gestore uno o più impianti di produzione.
Nel caso di una Comunità di energia rinnovabile, referente è la comunità stessa.
QUESITO N. 1
L’istante chiede di conoscere il trattamento IVA da riservare alle somme corrisposte
al “referente” della configurazione (autoconsumo collettivo o comunità energetica) a titolo
di:
- tariffa premio incentivante;
- ristoro di componenti tariffarie TRAS-e BTAU, nonché delle perdite di rete evitate
(nel seguito il “Ristoro”);
- corrispettivo per la vendita dell'energia (nel seguito il “Corrispettivo”), nella misura
in cui l'energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della
configurazione, con facoltà di cessione al ____ con le modalità di cui all’articolo 13,
comma 3, del decreto legislativo 387/2003 (“Ritiro dedicato”);
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
Tariffa premio incentivante
Il comma 2 dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 ha introdotto la
possibilità di attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero di realizzare
comunità energetiche rinnovabili.
Al fine dell’incentivazione di tali configurazioni, il comma 9 del predetto articolo
42-bis ha disposto che «(…) con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata
una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle
configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:
a) la tariffa incentivante è erogata dal ____ Spa ed è volta a premiare
l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo;
b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e
facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei
flussi economici ed energetici a cura del ____ (…);
c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è
modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività
degli investimenti (…)».
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La predetta tariffa è stata individuata dal decreto 16 settembre 2020 del Ministero
dello Sviluppo economico che ha stabilito che «(…) l’energia elettrica prodotta da ciascuno
degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle configurazioni di autoconsumo collettivo
ovvero di comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto, per un periodo
di 20 anni, ad una tariffa incentivante in forma di tariffa premio pari a:
a) 100€/MWh nel caso in cui l’impianto di produzione faccia parte di una
configurazione di autoconsumo collettivo;
b) 110€/MWh nel caso in cui l’impianto faccia parte di una comunità energetica
rinnovabile».
Conformemente alle disposizioni comunitarie, l’Amministrazione finanziaria, in
diversi documenti di prassi, tra i quali la circolare n. 34/E del 2013, ha chiarito che un
contributo assume rilevanza ai fini IVA se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare,
non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni
corrispettive e tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il
contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il
bene ceduto.
Di contro, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’IVA è stata ravvisata ogni
qual volta il soggetto che riceve il contributo non diventa obbligato a dare, fare, non fare o
permettere qualcosa come controprestazione.
La corretta qualificazione di una somma come corrispettivo o contributo richiede,
pertanto, un’attenta analisi dell’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione.
Come chiarito nella predetta circolare n. 34 del 2013, la qualificazione di una
erogazione quale corrispettivo ovvero quale contributo deve essere individuata innanzi tutto
in base a norme di legge, siano esse specifiche o generali, nonché a norme di rango
comunitario. In particolare, può affermarsi che l’Amministrazione non opera all’interno di
un rapporto contrattuale quando le erogazioni sono effettuate in esecuzione di norme che
prevedono l’erogazione di benefici al verificarsi di presupposti predefiniti.
Tanto premesso, si ritiene che la tariffa incentivante in esame sia esclusa dal campo
di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lett. a) del
d.P.R. n. 633 del 1973, in quanto configura un contributo a fondo perduto che trova la sua
origine nel decreto del MISE, percepito dal soggetto referente del gruppo di autoconsumo
collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto
erogatore.
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Infatti, nel caso di specie, dall’analisi delle norme sopra riportate emerge che
l’importo erogato non rappresenta un prezzo o un corrispettivo per la fornitura di energia
(come il termine tariffa lascerebbe intendere), ma una somma collegata all’“energia elettrica
prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili (…) e che risulti condivisa”, tesa alla
“remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili” e volta a “garantire la redditività degli
investimenti”, al fine della promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabile in
attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della direttiva UE 2018/2001.
Non si ravvisa, nel caso di specie, alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni
poste in essere dal soggetto che eroga il contributo e quelle poste in essere dal soggetto che
lo riceve che, infatti, non è tenuto a cedere alcun bene in contropartita.
Tale conclusione è in linea anche con quanto chiarito dalla circolare n. 46 del 2007
in relazione agli incentivi per gli impianti fotovoltaici previsti dall’articolo 7, comma 2, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Ciò posto, attesa l’assenza del presupposto oggettivo, la predetta tariffa premio
incentivante erogata dal ____ al referente della configurazione non assume rilevanza ai fini
IVA, sia nel caso in cui il referente del gruppo di autoconsumo collettivo di energia
rinnovabile sia una persona fisica non svolgente attività di impresa, arte e professione,
fattispecie in cui peraltro è assente anche il presupposto soggettivo, sia nel caso in cui il
referente del gruppo di autoconsumo collettivo sia un produttore che svolge attività
d'impresa e, infine, anche nel caso delle comunità energetiche strutturatesi come enti non
commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale ovvero perseguono per i
partecipanti benefici ambientali, economici e sociali.
Ristoro di componenti tariffarie
Il comma 6 dell’articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 ha disposto che
«Sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di
cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema
ai sensi dell’articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19».
Il comma 9 del predetto articolo 42-bis ha previsto che la tariffa incentivante,
individuata dal decreto del MISE e precedentemente descritta, dovrà tenere conto anche dei
seguenti ulteriori criteri:
«d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell’equilibrio complessivo degli
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oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto
a quelli dei meccanismi vigenti;
e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle
componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia
condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.»
Pertanto, il ____ effettua, oltre all’erogazione della tariffa premio incentivante,
anche la restituzione di alcune componenti tariffarie secondo quanto stabilito dal richiamato
comma 8 dell’articolo 42-bis che, alla lettera b), prevede che l’Autorità di regolazione per
l’energia, reti e ambienti (ARERA) «individua, anche in via forfetaria, il valore delle
componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della
materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia condivisa, in
quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa
tensione e, per tale ragione, equiparabile all’autoconsumo fisico in situ».
Si tratta, come indicato nella delibera ARERA, di «importi o di componenti già
versati oggetto di restituzione da parte del ____» a fronte dell’evitata trasmissione
dell’energia in rete che questi impianti permettono e costituiscono, pertanto, come chiarito
nella citata risoluzione n. 18/E del 2021 un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di
rete evitate”. Tali somme sono volte a premiare l’autoconsumo di energia rinnovabile che,
come risulta dalla delibera ARERA n. 318 del 2020, comporta alcuni benefici riconducibili,
allo stato attuale, alla riduzione del transito sulle reti e, conseguentemente, alla riduzione
delle perdite di rete e, in prospettiva, anche alla riduzione dei costi di connessione alla rete
e alla riduzione della necessità di potenziamento delle reti esistenti o di realizzazione di
nuove reti.
Anche in tal caso, si ritiene che le componenti tariffarie restituite siano escluse dal
campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
lett. a) del d.P.R. n. 633 del 1973, in quanto configura un contributo a fondo perduto che
trova la sua fonte nel decreto-legge n. 162 del 2019, percepito dal soggetto referente del
gruppo di autoconsumo collettivo o dalla comunità energetica in assenza di alcuna
controprestazione resa al soggetto erogatore.
Infatti, come nel caso della tariffa premio incentivante, dall’analisi delle norme
sopra riportate e secondo quanto chiarito nella risoluzione n. 18/E del 2021, l’importo
erogato non rappresenta un prezzo o un corrispettivo per la fornitura di energia, ma un
“contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”, che va a ridurre il costo
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dell’energia rinnovabile autoconsumata, sempre al fine della promozione dell’uso di tale
energia, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della direttiva UE 2018/2001.
Ciò posto, il trattamento ai fini IVA delle somme erogate da ____ a titolo di
restituzione delle componenti tariffarie ai “referenti” delle configurazioni di cui all’articolo
42-bis è analogo a quello riguardante l’erogazione della tariffa premio incentivante,
precedentemente descritto.
Corrispettivo
L’articolo 3, comma 2 del decreto 16 settembre 2020 del MISE prevede che
«L’intera energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della
configurazione, con facoltà di cessione al ____ con le modalità di cui all’art. 13, comma 3
del decreto legislativo n. 387/2003, fermo restando l’obbligo di cessione previsto per
l’energia elettrica non autoconsumata o non condivisa, sottesa alla quota di potenza che
acceda al Superbonus».
Il richiamato articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 387/2003 prevede che
«Per quanto concerne l’energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
di potenza inferiore a 10 MVA, nonché da impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti
rinnovabili eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica,
limitatamente, per quest’ultima fonte, agli impianti di acqua fluente, ad eccezione di quella
ceduta al Gestore della rete nell’ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei
provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n.
6/92, nonché della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas 28 ottobre
1997, n. 108/97, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli
articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa è ritirata, su richiesta del produttore, dal
gestore di rete alla quale l’impianto è collegato. L’Autorità per l’energia elettrica ed il gas
determina le modalità per il ritiro dell’energia elettrica di cui al presente comma facendo
riferimento a condizioni economiche di mercato»
Come chiarito nella risoluzione n. 18/E del 2021, «per effetto di tale ultimo
richiamo, il ____ riconosce un corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui
l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della
configurazione, con facoltà di cessione al ____ medesimo (cd. “Ritiro dedicato”). In base a
quanto previsto nelle “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e
incentivazione dell’energia elettrica condivisa” del 22 dicembre 2020, predisposte dal ____,
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le somme sono corrisposte al “referente” delle configurazioni sperimentali vale a dire al
soggetto demandato congiuntamente dai produttori e dai clienti finali presenti all’interno
dell’autoconsumo collettivo o della comunità energetica, alla gestione tecnica ed
amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione e alla
sottoscrizione del relativo contratto con il ____ per l’ottenimento di benefici».
L’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 19/05/2020, al comma 16-bis prevede
che «L’esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili
costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle
configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, non costituisce svolgimento
di attività commerciale abituale (…)».
Ciò premesso, nel presupposto che, come prescritto dalla norma, gli impianti di
energia rinnovabile delle configurazioni di cui al predetto articolo 42-bis abbiano una
potenza complessiva non superiore a 200 kW, l’attività di vendita di energia da parte dei
soggetti indicati al comma 16-bis dell’articolo 119 non configura lo svolgimento in via
abituale di attività commerciale.
Pertanto, nel caso in cui “referente” del gruppo di autoconsumo collettivo sia un
condominio, per il tramite dell’amministratore o di un suo legale rappresentante oppure una
comunità energetica costituita sotto forma di ente non commerciale, le somme a questi
corrisposte dal ____ a titolo di corrispettivo, a fronte della vendita di energia rinnovabile,
sono escluse dal campo di applicazione IVA per carenza del presupposto oggettivo.
Per motivi di ordine sistematico e in coerenza con la ratio della norma, la medesima
soluzione si ritiene applicabile anche all’ipotesi in cui il “referente” del gruppo di
autoconsumo collettivo sia il proprietario di un edificio, non in condominio, persona fisica
non svolgente attività d’impresa, arte o professione.
Una soluzione diversa, infatti, determinerebbe una differenza ingiustificata tra il
trattamento fiscale previsto per il soggetto proprietario dell’edificio, persona fisica non
esercente attività di impresa o di arte e professioni, in qualità di “referente” del gruppo di
autoconsumo collettivo e quello previsto a carico del medesimo soggetto che partecipa, in
qualità di associato, alla comunità energetica. Pertanto, si ritiene che l’ambito applicativo
del predetto comma 16-bis ricomprenda anche tale fattispecie.
Inoltre, nella diversa ipotesi in cui il “referente” del gruppo di autoconsumo
collettivo sia un produttore di energia elettrica che svolge attività d’impresa o arte e
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professioni, non rientrando tale fattispecie nel perimetro di applicazione indicato dal comma
16-bis dell’articolo 119, l’energia venduta al ____ si assume ceduta nell’ambito di un’attività
commerciale e, conseguentemente, le somme erogate dal ____ a titolo di corrispettivo per la
vendita di energia saranno assoggettate ad IVA, comportando per il “referente”
l’adempimento di tutti gli obblighi connessi.
Le predette indicazioni sono in linea con le soluzioni individuate dalla circolare n.
46 del 2007, per il trattamento dei ricavi derivanti dalla cessione alla rete dell’energia
prodotta da un impianto fotovoltaico, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del d. lgs n. 387 del
2003.
Alle predette cessioni di energia, l’IVA verrà applicata in regime di reverse charge,
per quanto disposto dall’articolo 17, comma 6, lett. d-quater) del d.P.R. n. 633 del 1972.
QUESITO N. 2
Ai fini delle imposte dirette, l’Istante chiede di conoscere il trattamento fiscale delle
somme che il ____ dovrà corrispondere:
- al referente, proprietario dell’edificio, quale persona fisica non svolgente attività
d’impresa, arte o professione;
- alle comunità energetiche strutturatesi come enti non commerciali che svolgono
esclusivamente attività istituzionale ovvero perseguono per i partecipanti benefici
ambientali, economici e sociali.
- al produttore che svolge attività d'impresa in qualità di referente di un gruppo di
autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, nel caso in cui
i punti di connessione del suddetto gruppo siano ubicati all’interno del medesimo
edificio le cui unità immobiliari appartengano ad un unico soggetto.
In ordine alle somme corrisposte dal ____ al referente quale persona fisica non
svolgente attività d’impresa, arte o professione, si osserva che con la citata risoluzione n.
18/E del 2021, sono stati forniti chiarimenti sul trattamento fiscale applicabile alle predette
somme sia pure limitatamente alla ipotesi di condomìni, composti solo da persone fisiche
(non esercenti attività d’impresa, arti e professioni), che aderiscono alle configurazioni di
cui al citato articolo 42-bis. E’ stato, tra l’altro, rilevato che per le configurazioni di
autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili attivata nell’ambito di un edificio in condominio,
in base a quanto previsto dalle regole tecniche predisposte dal ____, il referente è il
condominio stesso che agisce per il tramite dell’amministratore del condominio o di un suo
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rappresentante. Le somme corrisposte dal ____ al condominio saranno poi attribuite a
ciascun condomino, in base ai criteri stabiliti dalle delibere assembleari. In tale contesto, è
stato, pertanto, precisato che nei confronti dei clienti finali, persone fisiche, al di fuori
dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni della configurazione:
- la “tariffa premio”, in quanto applicata al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra
l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte
della configurazione e l’energia elettrica prelevata, non assume rilevanza reddituale;
- le componenti tariffarie restituite non sono fiscalmente rilevanti, trattandosi, in sostanza,
di un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”;
- il corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa
in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al
____ medesimo, è, invece, fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso di cui
all’articolo 67, comma 1, lett. i), del citato TUIR.
Al riguardo, va, peraltro, rilevato che il predetto corrispettivo viene erogato con
riferimento sia alla energia auto-consumata collettivamente sia all’energia in eccedenza in
quanto non oggetto di autoconsumo collettivo. Pertanto, per quanto concerne i soggetti
diversi da quelli che producono reddito d’impresa, quanto affermato nella citata risoluzione
relativamente alla rilevanza fiscale del corrispettivo per la vendita di energia attiene
necessariamente alla energia eccedente l’autoconsumo istantaneo.
Si ritiene che ad analoghe conclusioni si possa pervenire, per motivi di ordine
sistematico e in coerenza con la ratio della norma, anche all’ipotesi in cui il “referente” del
gruppo di autoconsumo collettivo sia il proprietario di un edificio, non in condominio,
persona fisica non svolgente attività d’impresa, arte o professione.
In ordine alle somme corrisposte dal ____ alle comunità energetiche strutturatesi
come enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale ovvero
perseguono per i partecipanti benefici ambientali, economici e sociali, si evidenzia quanto
segue:
Tariffa premio incentivante
Con riferimento alla “tariffa premio” erogata alle comunità energetiche strutturatesi
come enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale non si ravvisa
rilevanza reddituale della stessa ai fini IRES.
Ristoro di componenti tariffarie
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Anche con riferimento al trattamento ai fini IRES delle somme erogate da ____ a
titolo di restituzione delle componenti tariffarie agli ____ alle comunità energetiche
strutturatesi come enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale,
in analogia a quanto detto in merito all’erogazione della tariffa premio incentivante
precedentemente descritto, si ritiene non assumano rilevanza fiscale.
Corrispettivo
Riguardo agli enti non commerciali, i proventi derivanti dalla vendita di energia
concorrono a formare la base imponibile ai fini IRES, essendo gli stessi riconducibili allo
svolgimento di attività commerciale, sebbene effettuata in forma non abituale in forza
dell'articolo 119 comma 16-bis del DL 34/2020.
Pertanto, tenuto conto della disposizione di cui al citato all'articolo 119 comma 16-
bis del DL 34/2020, che dispone che “l'esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da
parte di Comunità energetiche costituite in forma di Enti non commerciali … non costituisce
svolgimento di attività commerciale abituale”, i proventi derivanti dalla vendita dell’energia
sono riconducibili alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell’art. 67, comma 1 lett. i),
ovvero tra i “redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente”.
In ordine al caso in cui referente sia il produttore di energia elettrica che svolge
attività d'impresa, si evidenzia quanto segue.
In merito alla tariffa incentivante, si osserva che nel caso in cui referente sia il
produttore di energia elettrica che svolge attività d'impresa, la tariffa incentivante costituisce
un componente positivo di reddito. Conseguentemente, sul contributo erogato a titolo di
tariffa incentivante alle imprese l’Istante è tenuto ad effettuare la ritenuta prescritta
dall’articolo 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 (Circolare 46/E del 19 luglio
2007).
Viceversa, il soggetto attuatore ____S.P.A. non è tenuto a effettuare la ritenuta
prescritta dall’articolo 28, secondo comma, del DPR n. 600 del 1973 nell’ipotesi in cui
eroghi i contributi in esame agli enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività
istituzionale, poiché, in base a quanto sopra affermato, detti proventi non possono essere
considerati contributi corrisposti ad imprese, non qualificandosi in capo al percettore quali
redditi d’impresa (cfr. risoluzioni 8 maggio 1980, n. 8/531, 5 giugno 1995, n. 150, 4 agosto
2004 n. 108, Risposta 15 settembre 2021, n. 586).
Relativamente alle somme che vengono restituite in quanto costituenti componenti
tariffarie tecnicamente non applicabili, trattasi di somme che, se percepite nell’ambito
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dell’attività di produzione di energia, costituiscono componenti positivo di reddito
d’impresa.
In ordine al corrispettivo per la vendita di energia, trattasi di un corrispettivo
corrisposto dal ____ a fronte dell’energia prodotta e immessa in rete che resta nella
disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al ____ medesimo.
Tali somme rappresentano i corrispettivi che concorrono alla formazione del reddito di
periodo, ai sensi dell’articolo 85 del Tuir, in relazione alla quantità di energia prodotta ed
immessa in rete.
Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell’articolo 119 comma 16-bis del DL 34/2020,
“l'esercizio di impianti fino a 200kW di potenza da parte di Comunità energetiche costituite
in forma di Enti non commerciali, e di Condomini, che aderiscono alle configurazioni di cui
all’art. 42 bis del DL162/2019 (conv. In Legge n.8/2020), non costituisce svolgimento di
attività commerciale abituale”.
Ne deriva che qualora il ____, ritenendone sussistenti i presupposti di legge e
secondo le valutazioni di propria competenza, erogasse le suddette somme - a titolo di tariffa
premio, ristoro di oneri ed eventuale remunerazione dell’energia ritirata dal ____ - ai
referenti delle configurazioni di Autoconsumo collettivo o Comunità energetica che
utilizzino uno o più impianti aventi una potenza cumulata complessiva superiore al suddetto
limite di 200 kW, tutta l’attività energetica dovrebbe considerarsi quale attività commerciale
abituale con la conseguenza che tali somme concorrerebbero a formare reddito d’impresa.
Il presente parere viene reso sulla base dei fatti, dei dati e degli elementi in
precedenza esaminati, assunti acriticamente così come illustrati e documentati nell'istanza di
interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta realizzazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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