Attività di distribuzione di gas – passaggio dal gestore uscente al gestore entrante –decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. ''Decreto Letta) e relativa disciplina attuativa – trasferimento di azienda/ramo d'azienda non soggetto a IVA
Attività di distribuzione di gas – passaggio dal gestore uscente al gestore entrante –decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. ''Decreto Letta) e relativa disciplina attuativa – trasferimento di azienda/ramo d'azienda non soggetto a IVA - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 455/2023
OGGETTO: Attività di distribuzione di gas – passaggio dal gestore uscente al gestore
entrante –decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. ''Decreto Letta)
e relativa disciplina attuativa – trasferimento di azienda/ramo d'azienda
non soggetto a IVA
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
Alfa S.p.A. (in seguito, ''Istante'', ''Società'' o ''Gestore Uscente'') riferisce di:
essere stata costituita nel 2002 a seguito della trasformazione e scissione
dell'allora azienda speciale, Beta;
essere partecipata per lo 0,13% da Kappa S.p.A. e per la restante parte,
direttamente e indirettamente, da Comuni, situati prevalentemente nella propria
Provincia;
occuparsi oltre che della realizzazione e manutenzione delle infrastrutture,
anche della gestione diretta e della distribuzione del gas naturale in 34 Comuni. L'attività
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di distribuzione consiste nel trasporto di gas attraverso le reti di gasdotti locali finalizzata
alla riconsegna ai clienti finali. In particolare, fra le attività svolte, figurano l'attivazione,
disattivazione e riattivazione della fornitura, la verifica dei gruppi di misura e la verifica
della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale nonché l'esecuzione di lavori
semplici e complessi (realizzazione allacci d'utenza e di nuove reti di distribuzione);
aver assunto, nel 2013, la gestione della distribuzione del gas a seguito del
conferimento di ramo d'azienda a suo favore da parte della consorella, Teta S.p.A., attuale
gestore del servizio idrico integrato per la Provincia. Mediante tale atto, quest'ultima
società ha trasferito l'attività di distribuzione del gas naturale laddove la proprietà dei
relativi assets era già di proprietà dell'Istante. In altri termini con questa operazione,
la proprietà degli assets atti alla distribuzione del gas e l'attività di distribuzione stessa
venivano a riunirsi nuovamente in capo al medesimo soggetto giuridico (i.e. l'Istante).
La Società rappresenta altresì di essere coinvolta in qualità di Gestore Uscente
nell'operazione di affidamento del servizio di distribuzione del gas, disciplinato, in
primis, dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (c.d. ''Decreto Letta'') e dal relativo
decreto attuativo (DM 12 novembre 2011, n. 226), che impongono agli enti locali di
affidare il servizio di distribuzione del gas solo mediante gara pubblica per periodi non
superiori a 12 anni, con cessazione anticipata delle concessioni previgenti.
Il Comune Gamma, in qualità di Stazione Appaltante, ha quindi pubblicato un
''Bando di gara per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale nell'ambito territoriale Gamma''. Tale bando prevede:
l'affidamento del servizio per una durata di 12 anni;
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il passaggio di proprietà dal Gestore Entrante del compendio mobile, immobile
costituenti la rete del gas;
l'obbligo di riassumere il personale inerente il servizio di distribuzione del gas
naturale;
gli oneri a carico dell'impresa aggiudicataria, senza specificare se fra gli stessi
vi sia l'IVA o l'imposta di registro
Tale procedura di gara comporta la necessaria valutazione delle reti oggetto di
trasferimento con conseguente fissazione di un prezzo, determinato secondo due diversi
criteri (VIR e RAB), tra loro alternativi.
In quanto Gestore Uscente, l'articolo 15, comma 5, del Decreto Letta riconosce
alla Società un rimborso, in questo caso determinato con il criterio VIR (Valore
Industriale Residuo) e pagato dal Gestore Entrante a titolo di corrispettivo per il
passaggio della proprietà dei beni (costituenti la rete del gas). In particolare, l'Istante
afferma di aver ''ereditato'' l'attività di distribuzione del gas a seguito delle varie vicende
storiche che hanno interessato i vari soggetti susseguitesi nel tempo (fin dal 1983) che
hanno di fatto realizzato e gestito la relativa infrastruttura nella propria Provincia. La
Società rappresenta di essersi quindi trovata nella situazione di svolgere detta attività
senza ''un termine di scadenza predeterminato in quanto non è presente una concessione
per la distribuzione del gas naturale'' e nel suo caso, l'articolo 15, comma 5, del l.
lgs. n. 164 del 2000 prevede quanto segue «5. (...) Gli affidamenti e le concessioni in
essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che
supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio
stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è
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riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo
14,...», calcolato in base a uno dei citati criteri.
Ciò posto, l'Istante chiede se questo valore di rimborso, nel suo caso determinato
con il metodo (VIR), sia soggetto a IVA. A tal proposito chiede altresì di qualificare
il complesso di beni e rapporti de quo come un'azienda o ramo d'azienda piuttosto che
come trasferimento di singoli beni.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società ritiene che il valore di rimborso sia soggetto a IVA anziché a imposta
di registro sulla base delle seguenti argomentazioni:
1. il VIR non rappresenta altro che un criterio per determinare l'importo del
rimborso, ovvero un indennizzo, legato alla cessione della rete gas al termine del periodo
concessorio, rilevante ai fini IVA ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 13
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ''Decreto
IVA''). In particolare, il caso in esame rientra fra le ''obbligazioni di fare, di non fare e
di permettere quale ne sia la fonte'' perché l'indennizzo/rimborso costituisce proprio il
provento derivante all'Istante quale conseguenza dell'essersi accollata delle specifiche
obbligazioni, cioè gli obblighi di trasferire gli assets della rete del gas, di agevolare il
trasferimento del personale presso il Nuovo Gestore nonché l'obbligo di non proseguire
nel servizio concessorio;
2. l'operazione non può essere configurata come cessione di ramo d'azienda
perché l'obbligo della riassunzione dei dipendenti in capo alla cessionaria è disposto ex
lege e risponde meramente all'esigenza della salvaguardia dell'occupazione (si rimarca,
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infatti, che ai sensi del D.M. del 21.04.2011 non trova applicazione la direttiva 2001/23/
CE sul trasferimento di imprese o parti di esse);
3. il trasferimento dei beni strumentali è reso cogente da specifiche disposizioni
di legge (cfr. D. Lgs. 164/2000 e seguenti interventi normativi) e non certo per la libera
volontà delle parti, né tantomeno tale trasferimento risulta oggetto di una specifica
contrattazione tra le parti stesse (come occorso, invece, nel 2013 tramite il conferimento
del ''ramo). In ultimo:
non c'è subentro nei rapporti contrattuali dal cedente al cessionario. I rapporti
sorti a valle del trasferimento degli assets saranno, infatti, disciplinati, direttamente dalla
stazione appaltante con il cessionario;
manca l'unitarietà del corrispettivo che ricomprenda oltre ai beni anche
l'elemento immateriale dell'azienda o del ramo di azienda secondo la sua organizzazione
e capacità di produrre profitti.
A supporto di tali considerazioni, la Società richiama anche i chiarimenti forniti
nella risoluzione 104/E/2010 e nella risposta all'interpello n. 108 del 2021.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In merito agli aspetti qualificatori del presente interpello, si osserva che la risposta
all'istanza in esame è resa in base agli elementi, ai documenti e ai fatti forniti dal Gestore
Uscente, qui assunti acriticamente, con riserva di eventuale riscontro nelle opportune
sedi.
Numerosi documenti di prassi chiariscono che la nozione di azienda rilevante
ai fini fiscali coincide con quella prevista dalla disciplina civilistica di cui all'articolo
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2555 del codice civile che qualifica l'azienda come «il complesso dei beni organizzato
dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa», da intendersi dunque ''quale universitas
(n.d.r. totale o parziale) di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridicoeconomici
suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa e non i singoli beni che
compongono l'azienda stessa'' (cfr. tra le tante, Circolare Min. Finanze n. 320 del 19
dicembre 1997, Risoluzioni 3 aprile 2006, n. 48/E, 13 dicembre 2007, n. 371/E, 31
ottobre 2008, n. 417/E, 10 aprile 2012, n. 33/E, nonché risposte nn. 536 e 637 del 2021).
Anche la giurisprudenza di legittimità, nell'evidenziare che l'azienda è un
complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, individua nell'organizzazione
di tale complesso la sua connotazione essenziale (cfr. Corte di Cassazione, SS.UU.,
n. 5087 del 5 marzo 2014). Nell'ambito della cessione d'azienda, la suprema Corte ha
avuto modo di precisare che si deve trattare di un insieme organicamente finalizzato
ex ante all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé, idoneo a consentire l'inizio o la
prosecuzione di quella determinata attività. Ne deriva che, se non è necessaria la cessione
di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, deve tuttavia poter essere
rilevato che, nel complesso di quelli ceduti, permanga un residuo di organizzazione
che ne dimostri l'attitudine all'esercizio dell'impresa, sia pure mediante la successiva
integrazione da parte del cessionario (così anche Corte di Cassazione, n. 9575 del 11
maggio 2016, che ha confermato Corte di Cassazione n. 21481 del 9 ottobre 2009; Corte
di Cassazione n.1913 del 30 gennaio 2007).
Alla luce di ciò, i fattori rivelatori dell'esistenza dell'azienda o del ramo
d'azienda possono individuarsi nell'''organizzazione'', nei ''beni'' e nel loro fine, ossia
''per l'esercizio dell'impresa''. Questi elementi devono essere funzionalmente legati da
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un rapporto di complementarietà strumentale tale da costituire un ''unicum'' destinato
all'esercizio dell'impresa.
Resta inteso che non si possono fissare a priori e in via generale e astratta,
quali e quanti beni e rapporti sono necessari per contraddistinguere un'azienda poiché
non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di ''beni'', in sé e per sé stesso
considerato: vanno obbligatoriamente considerati anche i ''legami'' giuridici e di fatto tra
gli stessi, nonché la destinazione funzionale del loro insieme.
Con riferimento al caso di specie, il bando di gara e la bozza del contratto di
servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, in conformità
alla disciplina di settore, regolano il rapporto tra il Gestore Uscente e quello entrante,
per quanto qui d'interesse, nel modo seguente:
il nuovo gestore deve corrispondere all'Istante, all'atto della sottoscrizione del
relativo verbale di consegna del servizio, la somma complessiva di circa € 59 milioni
a titolo di rimborso a fronte del quale acquisisce, per la durata dell'affidamento, la
proprietà degli impianti di distribuzione o di una loro porzione;
il nuovo gestore deve subentrare nelle obbligazioni finanziarie del Gestore
Uscente relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento
o indennizzarlo per la estinzione delle obbligazioni finanziarie, a scelta del gestore
entrante, oltre a subentrare nei contratti pubblici e privati dello stesso Gestore Uscente
relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli
impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento.
In sede di documentazione integrativa, inoltre, l'Istante afferma che:
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1. gli assets oggetto di trasferimento comprendono gli assets pervenuti, nel
2013, tramite atto di conferimento del ramo d'azienda a seguito del quale come
già evidenziato nel quesito ha ereditato la gestione della distribuzione del gas dalla
consorella, Teta S.p.A. Con tale atto, in particolare, quest'ultima società ha trasferito
l'attività di distribuzione del gas naturale all'Istante, che era già proprietaria dei relativi
assets cosicchè la proprietà degli assets atti alla distribuzione del gas e l'attività di
distribuzione venivano a riunirsi nuovamente in capo al medesimo soggetto giuridico
(i.e. l'Istante);
2. ''nessun elemento già utilizzato per il servizio di distribuzione permarrà in capo
alla società istante dal momento che tale attività, per disposizione di legge, non potrà
più essere svolta dal gestore uscente'';
3. ''Il conferimento del 2013 è stato trattato in neutralità fiscale ex articolo 176
del TUIR (n.d.r. avente a oggetto i conferimenti d'azienda o di rami d'azienda) e la società
conferitaria non ha optato per l'imposizione sostitutiva''.
Nei documenti e nelle informazioni sopra riportati sono riscontrabili gli elementi
che contraddistinguono un trasferimento d'azienda o di un ramo d'azienda, nel senso
chiarito dalla Corte di Giustizia UE, come, tra l'altro, commentato da questa Agenzia
nella risposta n. 546 del 2020, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio.
In base a tale risposta, in particolare, ''Ciò che effettivamente rileva ai fini della
applicazione dell'IVA, secondo l'interpretazione della Corte di Giustizia, è (...):
l a possibile prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del cessionario con un
complesso di beni materiali e immateriali che permetta di svolgere un'attività economica
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autonoma e attuale (n.d.r. cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa n. C497/01
del 27 novembre 2003, punti 40 e 44);
e che (n.d.r. questo complesso di beni) mantenga la sua identità funzionale
anche successivamente al suo trasferimento (n.d.r. cfr. Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, causa n. C444/10 del 10 novembre 2011, punto 25)''.
Nel caso di specie risultano soddisfatti entrambi i requisiti sovraesposti.
In tal senso depone anche l'obbligo da parte del gestore entrante di assumere
il personale del gestore uscente, previsto dal decreto ministeriale 21 aprile 2011 in
attuazione dell'articolo 28, comma 6 del Decreto Letta. In particolare, l'articolo 2 del
citato decreto ministeriale dispone «...il passaggio diretto ed immediato al gestore
subentrante, ...» del «personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del
gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali
di supporto all'attività di distribuzione e misura degli impianti stessi».
Ai fini che qu interessano poco rileva la circostanza evidenziata dalla Società
che l'intera operazione prospettata non avvenga per libera volontà delle parti ma ex lege,
che ne regola nel dettaglio anche le relative modalità, ivi compresa la determinazione
dell'indennizzo/corrispettivo spettante al gestore uscente.
Va infatti tenuto in debito conto che la distribuzione locale del gas è un servizio
pubblico reso di fatto in regime di monopolio naturale non essendo economicamente
sostenibile una duplicazione delle strutture. E' quindi inevitabile un intervento del
legislatore avvenuto in primis con il Decreto Letta che peraltro recepisce una direttiva
comunitaria per evitare un'interruzione del servizio nella fase di passaggio dal vecchio
al nuovo gestore oltre che per compensare la mancata concorrenza a valle (i.e. sul
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mercato) con l'introduzione di una competizione a monte, rappresentata dall'obbligo
di affidamento tramite gara pubblica, cui si aggiunge la durata massima di 12 anni
dell'affidamento del servizio allo scadere dei quali «...le reti, nonché gli impianti
e le dotazioni dichiarati reversibili, (n.d.r. non di sua proprietà del gestore uscente
oppure oggetto di devoluzione gratuita alla fine dell'affidamento) rientrano nella piena
disponibilità dell'ente locale...» (cfr. articolo 14, comma 4, del Decreto Letta oltre che
paragrafo articolo 6.1 della bozza di contratto).
In ultimo si osserva che non è del tutto corretto quanto sostenuto dal Gestore
Uscente che, a supporto della soluzione prospettata, cita la mancata applicazione della
direttiva 2001/23/CE sul trasferimento di imprese o parti di esse, chiarita dal decreto
ministeriale 21 aprile 2011, nelle premesse.
A ben vedere, sempre nelle premesse al citato decreto la mancata applicazione
della direttiva 2001/23/CE è giustificata dal suo diverso ambito di applicazione, più
ampio di quello dello stesso decreto, avente invece ad oggetto il solo trasferimento
del personale che, per quanto prima chiarito, isolatamente considerato non configura
un'azienda o un ramo d'azienda. In particolare, nelle premesse è specificato quanto
segue: ''Ritenuto che, benché la direttiva 2001/23/CE non sia applicabile in quanto ha
come ambito di applicazione il trasferimento di imprese o di parti di imprese, purché
l'entità economica trasferita conservi la propria identità, mentre il solo trasferimento
del personale oggetto del presente decreto non permetterebbe di conservare la identità
dell'entità economica di partenza, non comprendendo il trasferimento di mezzi, di sale
operative, di procedure e sistemi informatici con cui il personale opera, tuttavia la
stessa direttiva fornisca indicazioni generali per l'emanazione del presente decreto, in
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particolare sulla previsione di fornire una adeguata informazione ai lavoratori e di
introdurre specifiche misure per il mantenimento dei diritti dei lavoratori;...''.
In conclusione, quanto sino a ora rilevato induce a ritenere che il trasferimento
decritto dall'Istante non sia rilevante ai fini IVA ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
lettera b), del Decreto IVA avendo detta operazione per oggetto non singoli beni, bensì
un ''universitas (n.d.r. totale o parziale) di beni materiali, immateriali e di rapporti
giuridicoeconomici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa'' in
capo al Gestore Entrante, nel senso prima chiarito, e che detta caratteristica fosse
anche preesistente al trasferimento stesso. Ne consegue l'attrazione di tale fattispecie
nell'ambito dell'imposta di registro in virtù del principio c.d. di ''alternatività'' IVA/
registro recato dall'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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