Quando un trust viene dichiarato interposto ai fini fiscali, la quota societaria segregata nel trust deve essere inclusa nell'attivo ereditario del disponente al momento del decesso?
Spiegato da FiscoAI
Secondo l'Agenzia delle Entrate, quando un trust viene qualificato come "interposto" (cioè non validamente operante sotto il profilo fiscale), i beni formalmente intestati al trust devono comunque essere considerati parte dell'attivo ereditario del disponente al momento della sua morte. Questo significa che, nonostante la segregazione civilistica nel trust, per le imposte sulle successioni e donazioni la quota societaria rientra nella massa ereditaria tassabile. La qualificazione di "trust inesistente" dal punto di vista fiscale (quando ad esempio i beneficiari hanno ingerenza nella gestione tramite un guardiano non indipendente) comporta che i beni non escono dal patrimonio del disponente nemmeno ai fini successori. Di conseguenza, gli eredi devono dichiarare la quota nella successione e pagare l'imposta relativa, anche se civilisticamente il bene era segregato nel trust. Questo principio è stato chiarito dalla circolare n. 34/E del 2022 e rappresenta una rettifica rispetto a precedenti orientamenti.
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Riferimento normativo
risposta n. 176 del 31 gennaio 2023 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 176/2023
OGGETTO: Applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, a seguito della
morte dell'interponente, alle partecipazioni segregate nel trust dichiarato
interposto ai fini fiscali
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Istante, unitamente ai suoi fratelli e sorelle (di seguito congiuntamente ''Figli''
o ''Eredi''), rappresenta di essere beneficiario del Trust, istituito nel 2019 dal padre
dell'Istante (di seguito ''Disponente'').
Il Trust è stato istituito nell'ottica di un complessivo passaggio generazionale e il
Disponente ha vincolato e trasferito in Trust l'intera sua quota di partecipazione di socio
accomandante nella società ALFA S.a.s. (di seguito ''Società'') pari all'86% del capitale
sociale.
Ad oggi risultano beneficiari del Trust i Figli e i nipoti del Disponente.
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Nel 2021, il Disponente è deceduto, aprendosi la successione a favore dei Figli,
che non hanno ancora provveduto all'accettazione formale dell'eredità.
Nel 2021, l'Agenzia delle Entrate, nel fornire la risposta all'interpello presentato
dal Disponente e dai propri Figli (cfr. risposta pubblicata il 1° dicembre 2021, n. 796)
ed avente ad oggetto la corretta tassazione dei redditi imputabili alla quota di socio
accomandante segregata nel Trust, ha ritenuto il Trust non ''validamente operante sotto il
profilo fiscale'' con conseguente assoggettamento a ''tassazione in capo al Disponente''
dei redditi prodotti dal Trust.
Tanto premesso, l'Istante, in qualità di chiamato all'eredità del padre Disponente
chiede di conoscere se, ai fini della presentazione della dichiarazione di successione e
della liquidazione della relativa imposta, la predetta quota di socio accomandante debba
essere ricompresa nell'attivo ereditario del de cuius.
Al riguardo, l'Istante evidenzia che il dubbio interpretativo sorge in quanto,
al momento del decesso del Disponente, detta quota risultava segregata nel Trust,
ritenuto, con risposta al predetto interpello, non validamente operante per quanto attiene
l'imputabilità dei redditi relativi.
Pertanto, ''se dal un punto di vista civilistico la quota in oggetto non fa
sicuramente parte della massa ereditaria del de cuius, data la piena validità ed efficacia
della segregazione in Trust, sorge il dubbio se la citata risposta ad interpello sia o meno
idonea ad esplicare un qualche tipo di effetto anche ai fini dell'imposta sulle successioni
e donazioni''.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
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L'Istante ritiene che l'imposta sulle successioni e donazioni non sia applicabile
alla quota societaria in esame in quanto tale quota non è civilisticamente caduta in
successione.
L'Istante evidenzia che al momento della morte del Disponente, la quota di socio
accomandante della Società non faceva parte del patrimonio di tale soggetto in quanto
segregata nel Trust, i cui effetti giuridici non sono venuti meno a seguito della risposta
ad interpello.
Secondo l'Istante, il giudizio di inopponibilità nelle imposte sui redditi, formulato
dall'Agenzia delle Entrate sulla scorta delle indicazioni contenute nella circolare n. 61/E
del 2010, non comporta alcuna conseguenza in termini di nullità, inesistenza o inefficacia
di diritto civile.
Con riferimento alla predetta quota societaria, l'Istante ritiene che non si sia
verificato alcun arricchimento, né incremento patrimoniale a favore degli eredi del
Disponente e che, eventualmente, i soggetti che manifesteranno tale arricchimento
saranno i beneficiari del Trust a cui il Trustee attribuirà in tutto o in parte tali quote.
Sarà al momento dell'attribuzione in tutto o in parte della quota ai beneficiari che
la stessa quota sarà assoggettata al tributo successorio, in base all'orientamento univoco
della Corte di Cassazione.
In caso contrario, qualora si dovesse ricomprendere la quota nell'attivo ereditario
del Disponente, si determinerebbe un doppio momento impositivo e quindi una doppia
tassazione all'interno dello stesso tributo.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
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Il presente parere rettifica quello precedentemente reso con la risposta n. 359 del
2022 concernente l'applicazione dell'imposta di successione.
«In via preliminare, si osserva che con l'apertura della successione i diritti e i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al de cuius al momento della sua morte
si trasferiscono ad altri soggetti (eredi e/o legatari), ad esclusione di quei diritti che si
estinguono perché strettamente legati alla persona.
La devoluzione ereditaria può avvenire per disposizioni di legge o
mediante testamento: nel primo caso si parla di successione legittima (cfr. artt. 565
e seguenti del codice civile), nel secondo di successione testamentaria (cfr. artt. 587 e
seguenti del codice civile).
L'articolo 2, comma 47, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 ha reintrodotto
l'imposta sulle successioni e donazioni prevedendone l'applicazione ''sui trasferimenti
di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione
di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31
ottobre 1990, n. 346''.
L'articolo 8 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 individua la base
imponibile della predetta imposta nel valore globale netto dell'asse ereditario ''costituito
dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei
beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni
degli articoli da 14 a 19, e
l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da
quelli indicati nell'art. 46, comma 3'' e l'articolo 9 stabilisce che ''L'attivo ereditario
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è costituito da tutti i beni e i diritti che formano oggetto della successione, ad esclusione
di quelli non soggetti all'imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e 13.''.
Nel caso di specie, secondo quanto affermato nell'istanza, nel 2021 il Disponente
è deceduto e si è aperta la successione in favore dei Figli che, come rappresentato
nell'istanza, ancora non hanno provveduto all'accettazione formale dell'eredità.»
Al riguardo, a rettifica della risposta n. 359 del 2022, si osserva che, con
riferimento alla fattispecie del trust interposto, con la recente circolare n. 34/E del
20 ottobre 2022 sono stati forniti chiarimenti in relazione agli effetti derivanti dalla
qualificazione del trust quale soggetto interposto ai fini dell'imposizione indiretta con
particolare riferimento all'ipotesi di decesso del soggetto disponente.
In particolare, il paragrafo 3.4 della circolare chiarisce che «tenuto conto della
interposizione del trust tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 346 del 1990 sono inclusi anche quelli
formalmente nella titolarità del trust, qualificato come interposto».
Con riferimento al Trust in argomento, nella precedente risposta all'interpello
è stato affermato che «seppur indirettamente attraverso il Guardiano, i ''beneficiari
lavoratori'' possono ingerire nella gestione del Trust» e che tale circostanza, sulla base
dei chiarimenti della circolare n. 61/E del 2010, integra un'ipotesi di ''trust inesistente'',
atteso che in molti casi per l'operato del trustee è richiesto il parere o il consenso
del Guardiano che risulta, di fatto, non indipendente dai beneficiari.
Nella predetta risposta ad interpello è stato concluso che «il Trust in esame non
può essere considerato validamente operante sotto il profilo fiscale», pertanto, in
coerenza con la richiamata circolare 34/E del 2022, si ritiene che, a seguito del decesso
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del Disponente (interponente), la predetta partecipazione debba essere inclusa tra i beni
e i diritti che formano oggetto della successione e che compongono l'attivo ereditario di
cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 346 del 1990.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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La risposta riguarda l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni (decreto legislativo n. 346/1990) in relazione ai trust interposti, affrontando il tema della tassazione indiretta, dell'attivo ereditario, della segregazione patrimoniale e della qualificazione del trust come soggetto interposto. Commercialisti e consulenti fiscali devono considerare questa norma quando gestiscono successioni con trust, pianificazione generazionale e trasferimenti di partecipazioni societarie, valutando anche gli effetti della circolare n. 61/E del 2010 sulla validità operativa del trust.
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