Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 183/2011
Società tra Professionisti - art. 10, comma 3, legge n. 183 del 2011 - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Riferimento normativo
Società tra Professionisti - art. 10, comma 3, legge n. 183 del 2011 - Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Risposta n. 128
OGGETTO: Società tra Professionisti - art. 10, comma 3, legge n. 183 del 2011
- Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000,
n. 212
QUESITO
ALFA è una società tra professionisti, costituita ai sensi dell’art. 10,
comma 3, della legge n. 183 del 2011 (di seguito STP) nelle forme di società a
responsabilità limitata, di cui agli articoli 2462 e seguenti del codice civile, ed è
iscritta alla sezione speciale società tra professionisti presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili. Attualmente risulta costituita da soci
professionisti e soci con finalità di investimento.
La società istante ha per oggetto sociale l’esercizio dell'attività
professionale di dottore commercialista, inoltre per oggetto la consulenza
aziendale.
Lo Statuto della società prevede che “Ciascun socio, ove richiesto
dall'organo amministrativo, potrà essere tenuto a stipulare con la Società un
contratto in cui saranno specificati, contenuti, durata, modalità e corrispettivo
relativi alle prestazioni da questi svolte a favore della Società”.
In ragione di tale disposizione, è intenzione della società istante
sottoscrivere con alcuni soci professionisti, in possesso di una partita IVA
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personale e senza soluzione di continuità, un contratto di prestazione d'opera, di
cui agli articoli n. 2230 e seguenti del codice civile.
Il compenso sarà costituito da un importo annuale, presumibilmente
ripartito in dodici mensilità, diversificato in funzione delle ore lavorate,
completamente indipendente sia dal risultato economico della STP che dalla
partecipazione posseduta nel capitale della stessa.
La società istante chiede quale sia il trattamento fiscale da riservare, ai fini
IRPEF ed IRES, ai corrispettivi riconosciuti dalla STP ai soci.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA
PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante ritiene che:
i compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d'opera effettuate - e da
questi ultimi fatturati alla STP - costituiranno redditi di lavoro autonomo
di cui all'art. 53 del TUIR e su di essi la STP opererà la ritenuta d'acconto
di cui all'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
i compensi corrisposti ai soci per le prestazioni d'opera saranno deducibili
dal reddito d'impresa della STP secondo i criteri ordinari dell'art. 109,
commi 1, 2 e 5, del TUIR.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si osserva che esulano dalla competenza della scrivente
valutazioni di carattere civilistico in merito alla fattispecie rappresentata.
Conseguentemente, le valutazioni che sul piano fiscale verranno illustrate
prescindono da qualsiasi considerazione sulla possibile configurabilità di un
contratto d’opera tra STP e alcuni suoi soci.
Nel merito, si osserva che l’art. 10, comma 3, della legge 12 novembre
2011, n. 183, consente "la costituzione di società per l’esercizio di attività
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professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari
regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile", ossia società di persone,
società di capitali e cooperative.
Sul piano fiscale, le STP, costituite per l'esercizio di attività professionali
per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel
sistema ordinistico, producono reddito d'impresa in quanto non costituiscono un
genere autonomo, appartenendo alle società tipiche disciplinate dal codice civile
e, conseguentemente, sono soggette alla disciplina legale del modello societario
prescelto, salvo deroghe o integrazioni espressamente previste.
Ai fini della qualificazione del reddito prodotto dalle STP non assume
alcuna rilevanza, pertanto, l'esercizio dell'attività professionale, risultando a tal
fine determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria.
Ne consegue che anche per le STP trovano conferma le previsioni di cui
agli articoli 6, comma 3, e 81 del TUIR, per effetto delle quali il reddito
complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle
società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 73 del TUIR, tra le quali sono ricomprese le società a responsabilità
limitata, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa.
In relazione ai quesiti posti, si osserva che l’art. 2464, comma 3, del
codice civile disciplinante i “conferimenti” nelle società a responsabilità limitata,
come quella in esame, prevede che “Se nell’atto costitutivo non è stabilito
diversamente, il conferimento deve farsi in denaro.”.
In ragione di tale disposizione e tenuto conto che lo Statuto della società
istante non prevede la possibilità di conferimenti in natura, la scrivente è
dell’avviso che la fattispecie rappresentata non rientri nell’ambito di operatività
del successivo comma 6 del medesimo articolo 2464 del codice civile, laddove è
previsto, tra l’altro, che “Il conferimento può anche avvenire mediante la
prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con
cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti
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dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della
società…”.
Tale articolo prevede, infatti, la possibilità per i soci delle s.r.l. di
effettuare conferimenti, anziché in denaro, mediante assunzione di obblighi
aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società,
purché l'attività lavorativa del socio d'opera sia garantita, per l'intero suo valore,
da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria.
Nel caso in esame, pertanto, le prestazioni d’opera, non configurando un
conferimento di prestazione d'opera, sono da qualificarsi come attività lavorativa
svolta in favore della società.
Pertanto, sulla base della documentazione prodotta successivamente
dall’istante in riscontro ad una richiesta della scrivente e, prescindendo da
qualsiasi valutazione di carattere civilistico, si è dell’avviso che i compensi
corrisposti dalla STP ai soci per le prestazioni d’opera effettuate siano da
qualificarsi quali redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 53 del TUIR, sui
quali la società istante sarà tenuta ad operare la ritenuta d’acconto di cui
all’articolo 25 del d.P.R. n. 600/1973.
In relazione alla trattamento fiscale dei citati compensi nei riguardi della
STP istante, la scrivente ritiene coerente con la qualificazione come reddito
d’impresa del reddito prodotto dalle STP costituite in forma di società di capitali,
la deducibilità in capo a quest’ultima dei compensi corrisposti ai soci per le
prestazioni d’opera.
Al riguardo, si precisa che, a seguito delle modifiche recate all’art. 83 del
TUIR ad opera dell’articolo 13-bis del D.L. 30 dicembre2017, n. 244, anche alle
STP, in quanto soggetti IRES, trova applicazione la derivazione rafforzata,
laddove le stesse non siano micro-imprese ai sensi dell’art. 2435-ter c.c.
Pertanto, si concorda con la soluzione prospettata dall’istante, ovvero i
compensi in esame risulteranno deducibili ai sensi dell’articolo 109, commi 1 e
2, del TUIR, sempreché la società istante integri i requisiti della micro-impresa.
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In caso contrario, l’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR non troverà
applicazione in base al combinato disposto degli art. 2, comma 1, del DM 1
aprile 2008, n. 49 e dell’art. 2, comma 1, lettera a), n. 1), del DM 3 agosto 2017 e
i compensi corrisposti ai soci rileveranno in bilancio in base alla corretta
imputazione temporale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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