Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 20/2000
Servizi di gestione convitto - Regime IVA - Articolo 10, comma 1, n. 20) del DPR 26/10/1972, n. 633 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212
Riferimento normativo
Servizi di gestione convitto - Regime IVA - Articolo 10, comma 1, n. 20) del DPR 26/10/1972, n. 633 - Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212 - pdf
Testo normativo
Divisone Contribuenti
______________
Direzion e Centrale Persone fisiche, lavoratori
au tonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 251
OGGETTO: Servizi di gestione convitto - Regime IVA - Articolo 10, comma 1,
n. 20) del DPR 26/10/1972, n. 633 - Articolo 11, comma 1, lett. a),
legge 27 luglio 2000, n.212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
Il “Consorzio Alfa” (di seguito anche “Società”) è risultata aggiudicataria
di una gara di appalto indetta dalla Provincia Beta (di seguito, “Provincia”) per il
servizio di gestione dei convitti “Gamma” e “Omega” del Comune “X”.
In base alla Legge Provinciale n. 7 del 1974, la Provincia si pone
l'obiettivo di assicurare una reale uguaglianza di opportunità educative, attraverso
l'eliminazione dei condizionamenti di ordine economico e sociale che ostacolano
l'effettivo adempimento dell'obbligo scolastico, nonché di garantire ai capaci e
meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti degli
studi. Per il raggiungimento di questi obiettivi, l'Amministrazione provinciale
attua diversi interventi, tra i quali la messa a disposizione degli studenti, ai sensi
dell'art. 16-bis della sopracitata legge, di servizi abitativi, anche in forma di
convitto, sia attraverso la gestione diretta che tramite l’affidamento a terzi
attraverso gare di appalto.
L'oggetto del contratto di appalto, di cui è risultata aggiudicataria la
Società, riguarda la gestione dei predetti convitti e comprende, oltre la pensione
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completa per tutti i convittori, una serie di servizi, quali, ad esempio (cfr. articolo
2, “Caratteristiche del servizio di gestione”, del Capitolato tecnico):
- il “sostegno pedagogico qualificato e sostegno per i compiti scolastici ed
attività ricreative adatte all'età dei convittori” [articolo 2, comma 2,
lettera b)];
- “la gestione dell’iscrizione per i successivi anni scolastici” [articolo 2,
comma 2, lettera c)];
- “uno scambio di informazioni con le scuole ed i genitori per quanto
riguarda l'evoluzione personale e scolastica” [articolo 2, comma 2, lettera
f)];
- “un'adeguata formazione del personale” [articolo 2, comma 2, lettera g)].
L’esecuzione del contratto ha avuto inizio il 1° novembre 2018 e
terminerà il 31 ottobre del 2020 (cfr. articolo 4 del contratto di appalto). La
durata è prorogabile per un massimo di 12 mesi (cfr. articolo 3 del Capitolato
tecnico).
Il corrispettivo contrattuale è stato determinato sulla base del “costo
mensile singolo per alunno” (stimato in euro 680,00), soggetto a ribasso in sede
di gara. Una quota di tale costo (pari ad euro 380,00 al mese) è pagata
direttamente dagli alunni all’affidatario (ie. società istante) “per nove mesi
durante ogni anno scolastico (…). La restante parte del costo mensile per alunno
(corrispondente alla differenza tra il costo pro-capite risultante dal ribasso
offerto in sede di gara e la quota a carico degli alunni di euro 380,00) verrà
corrisposta dall’ente committente (ndr. la Provincia) dietro presentazione di
fattura (…)” (cfr. articolo 9S dello Schema di contratto, parte speciale).
La Provincia, inoltre, si impegna a mettere a disposizione della Società “a
titolo gratuito, locali, impianti, arredi, attrezzature” (cfr. articolo 4 del
Capitolato tecnico).
Ciò posto, la Società chiede di chiarire se il corrispettivo previsto dal
contratto di appalto, stipulato con la Provincia possa essere assoggettato al
regime di esenzione dall’IVA di cui all'art.10, comma 1, n. 20) del d.P.R. n. 633
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del 1972, sia per la quota di retta a carico dello studente sia per la parte a carico
della Provincia.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società intende applicare l'aliquota IVA propria dei servizi offerti, in
quanto non esisterebbe dal punto di vista giuridico quel “nesso istituzionale” tra
il soggetto che eroga le prestazioni didattiche e quello che fornisce le prestazioni
accessorie, come richiesto dalla Circolare 10 agosto 1994, n. 150 - punto 2
(“Operazioni esenti relative a prestazioni educative e didattiche”).
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si fa presente che – in relazione alla medesima
questione interpretativa oggetto della presente istanza – è stato presentato
analogo interpello dalla medesima Provincia, nella qualità di stazione appaltante
del servizio di gestione dei convitti “Gamma” e “Omega”.
Ciò premesso, in linea generale, si evidenzia che il regime di esenzione
dall’IVA, previsto dall’articolo 10, n. 20) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, trae origine dall’articolo 132, lettera i), della
direttiva n. 112 del 28 novembre 2006, in ragione del quale viene stabilita
l'esenzione da IVA per i servizi di “educazione dell'infanzia o della gioventù,
l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione
professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi
strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo
o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi
finalità simili (...)”.
In applicazione della citata disposizione comunitaria, l'art. 10, n. 20), del
d.P.R. 633 del 1972 prevede che sono esenti dall'IVA “le prestazioni educative
dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale,
rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni o da enti del
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Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative
all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati,
nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
insegnanti a titolo personale”.
Come più volte ribadito dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea (cfr.,
le sentenze: del 14 giugno 2007, procedimento C-434/05 e del 10 settembre
2002, procedimento C-141/00), le esenzioni dall’IVA devono essere interpretate
restrittivamente, poiché costituiscono deroghe al principio generale secondo cui
l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un
soggetto passivo. Conseguentemente, il trattamento agevolato deve trovare
applicazione ai soli casi elencati e descritti in modo particolareggiato dalla
normativa eurounitaria.
Nello specifico, per quanto riguarda l’esenzione ai fini IVA prevista
dall’articolo 10, n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, si evidenzia che tale regime
risulta applicabile non solo quando le prestazioni relative all’alloggio ed al vitto
sono rese dallo stesso soggetto che eroga l’attività didattica ma anche quando
non vi sia coincidenza tra tali soggetti.
In tali ipotesi, tuttavia, come si evince dal tenore letterale della
disposizione de qua e come, peraltro, già evidenziato nella prassi, al fine di
esentare da IVA le prestazioni accessorie indicate dall’articolo 10, n. 20), sopra
citato – tra le quali sono ricomprese anche quelle di vitto ed alloggio – “non è
sufficiente l'esistenza di un rapporto convenzionale tra l'organismo che eroga le
prestazioni didattiche (ed educative) e quello che fornisce le citate prestazioni
accessorie, essendo, invece, necessario un nesso istituzionale tra detti organismi
tale da assicurare un legame finalizzato al conseguimento di obiettivi
funzionalmente coordinati” (così, Circolare 10 agosto 1994, n. 150).
In linea con tale interpretazione, la stessa Corte di Cassazione – nello
statuire, ancor prima dell’adozione della norma di interpretazione autentica di cui
all’articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che il regime di
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esenzione IVA in esame si applica anche alle prestazioni di vitto e alloggio rese
dagli enti per il diritto allo studio universitario istituiti dalle Regioni - ha chiarito
che:
- “a differenza delle disposizioni di esenzione di cui ai nn. 19 e 21
dell’articolo 10 del d.P.R n. 633 del 1972, la disposizione di cui al n. 20
del medesimo articolo prevede, in relazione alle prestazioni accessorie
(nella specie, si trattava di vitto ed alloggio), la possibilità che le stesse
non vengano erogate dallo stesso soggetto (istituti di istruzione, scuole)
che esegue la prestazione "principale" (attività didattica), ponendo,
tuttavia, in tal caso, come condizione indispensabile per l’applicazione
dell’esenzione IVA, la sussistenza di un nesso di strumentalità qualificato
giuridicamente come "annessione", "dipendenza" o "collegamento
funzionale". Nella fattispecie oggetto di interpello, la Società istante non
può definirsi come un'istituzione annessa o dipendente dalle scuole
pubbliche della Provincia, frequentate dagli alunni dei convitti in parola;
- il “collegamento funzionale”, al quale fa riferimento “la norma di
esenzione fiscale, deve ricercarsi sul piano delle concrete modalità di
svolgimento delle attività, potendo ravvisarsi nel caso in cui la
prestazione di tipo accessorio, pur se eseguita da soggetto giuridico
distinto da quello che eroga la prestazione principale, si relazioni a
quest’ultima o mediante un nesso di derivazione necessario (secondo uno
schema procedimentale per cui in assenza dell’attività accessoria non è
dato espletare la prestazione principale), ovvero, mediante forme di
coordinamento, attuate secondo moduli organizzativi non occasionali,
diretti a realizzare la convergenza delle prestazioni accessorie e
principali verso la realizzazione di un risultato comune”.
Alla luce di tale quadro normativo e dell’interpretazione che di esso è stata
fornita sia dalla richiamata giurisprudenza di legittimità che dai documentati di
prassi citati (cfr. Circolare 10 agosto 1994, n. 150), risulta evidente che
l’assoggettamento al regime di esenzione IVA delle prestazioni di vitto e alloggio
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rese dalla Società presuppone – una volta esclusa l’ipotesi di “annessione” e
“dipendenza” – la necessità di individuare un “collegamento funzionale” tra la
società istante e le scuole pubbliche della Provincia.
Al riguardo, in linea con quanto chiarito dalla sentenza della Cassazione
sopra richiamata, ai fini dell’individuazione di tale collegamento funzionale, è
necessario tener conto dell’assetto organizzativo, dei fini istituzionali del
soggetto che eroga le prestazioni di vitto e alloggio, nonché delle specifiche
modalità di svolgimento delle attività aventi per oggetto l’erogazione di tali
servizi.
In materia, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che, al fine di
esentare da IVA le prestazioni accessorie in parola (indicate nel più volte
richiamato articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972), non è sufficiente l'esistenza di
un rapporto convenzionale tra l'organismo che eroga le prestazioni didattiche (ed
educative) e quello che fornisce le citate prestazioni accessorie, essendo, invece,
necessario un nesso istituzionale tra detti organismi tale da assicurare un legame
finalizzato al conseguimento di obiettivi funzionalmente coordinati (circolare 10
agosto 1994, n. 150).
Nel caso di specie, tra la Provincia e la Società viene ad instaurarsi un
rapporto contrattuale mediante il quale i servizi relativi alla gestione dei predetti
convitti verranno forniti dalla società istante, in favore dei convittori, con una
propria organizzazione, di beni e mezzi, autonoma rispetto a quella delle scuole
pubbliche dagli stessi frequentate, dietro pagamento di un corrispettivo, definito
nel bando di gara, che comprende una retta a carico del convittore e una quota a
carico della Provincia.
Dalla lettura della documentazione prodotta, tuttavia, non è possibile
ravvisare la sussistenza, tra le predette parti, di uno specifico nesso istituzionale
finalizzato al conseguimento di obiettivi funzionalmente coordinati, a cui fa
riferimento la citata circolare n. 150 del 1994, tale da rendere le prestazioni rese
dalla società istante, strettamente connesse all'attività didattica fornita dalla
scuole pubbliche frequentate dai convittori. In proposito, dall’esame di quanto
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contenuto nella documentazione integrativa presentata dalla società istante
emerge, tra l’altro, che:
- tra i componenti degli organi collegiali della Società non figurano né i
rappresentanti della Provincia né delle scuole che frequentano i convittori;
- la Società svolge diverse attività tra le quali è compresa anche quella di
gestione di convitti e tale attività, peraltro, non costituisce, sulla base del
volume d’affari realizzato, l’attività prevalente.
Sulla base di quanto evidenziato, si ritiene, in conformità a quanto indicato
dalla Società istante, che le prestazioni in oggetto non possano beneficiare del
regime di esenzione di cui al predetto articolo 10, primo comma, n. 20) del d.P.R.
n. 633 del 1972 e, conseguentemente, il corrispettivo spettante all’affidatario,
(rette mensili corrisposte dai convittori e quota a carico della Provincia) per la
gestione dei convitti di cui sopra, risulta imponibile ai fini IVA.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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