Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 201/2000
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) L.212/2000 - Aiuto alla crescita economica (ACE) - articolo 1, comma 6-bis del DL n. 201/2011 - polizze assicurative
Riferimento normativo
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) L.212/2000 - Aiuto alla crescita economica (ACE) - articolo 1, comma 6-bis del DL n. 201/2011 - polizze assicurative
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Grandi contribuenti
Risposta n. 232/2022
OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a) L.212/2000 - Aiuto alla crescita
economica (ACE) - articolo 1, comma 6-bis del DL n. 201/2011 -polizze
assicurative.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
La Società istante Beta (di seguito la "Società") presenta, al 31 dicembre 2018,
polizze assicurative per un ammontare complessivo di Euro ... (iscritte nell'attivo di
Stato Patrimoniale, alla voce "C-III-6) Attivo circolante - Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni - Altri titoli").
Tale importo risulta riconducibile al valore delle prestazioni maturate relative
alle due seguenti polizze assicurative sottoscritte dalla Società:
1) Euro ...: polizza di assicurazione X;
2) Euro ...: polizza di assicurazione Y).
Quesito n. 1
Il primo quesito posto dall'istante riguarda la Polizza assicurativa X. L'istante
rappresenta che si tratta di una polizza sulla vita, conclusa con la compagnia
assicurativa X avente decorrenza dal gg/mm/aa e scadenza/durata indefinita
(trattandosi di assicurazione sulla vita la prestazione è legata al decesso dell'assicurato,
Pagina 2 di 10
dunque, la durata coincide con la vita dell'assicurato).
In data gg/mm/aa la Società ha versato ad XI un premio unico di Euro ...
Successivamente la Società ha provveduto ad effettuare i seguenti versamenti
aggiuntivi:
- versamento di Euro ... avente decorrenza dal gg/mm/aa;
- versamento di Euro ... avente decorrenza gg/mm/aa;
La Società, inoltre, in data gg/mm/aa, ha richiesto il riscatto parziale, così come
regolato dalle Condizioni di assicurazione, per un importo di Euro .... Al verificarsi del
decesso dell'assicurato, XI dovrà versare alla Società il capitale assicurato iniziale
rivalutato fino alla data dell'evento. Le prestazioni assicurate dalla polizza in questione
sono contrattualmente garantite da XI e vengono rivalutate annualmente in base al
rendimento di una gestione separata di attivi denominata "FONDO".
Il FONDO è una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle
altre attività della compagnia assicurativa, con la certezza di una misura annua minima
di rendimento garantito e del consolidamento annuale del rendimento riconosciuto.
I premi e gli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati sono annualmente
rivalutati in funzione del rendimento della gestione speciale "FONDO", unitariamente
alle maggiorazioni annuali riconosciute derivanti da precedenti rivalutazioni, al netto
della parte utilizzata per coprire le spese. Pertanto, in sintesi, il capitale maturato alla
precedente ricorrenza annuale viene aumentato del valore della maggiorazione prevista
per l'anno in questione e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dalla Società
nel corso del periodo di riferimento, anch'essi rivalutati. Le maggiorazioni annuali
costituiscono, dunque, la rivalutazione annua delle prestazioni assicurate. La misura
annua di rivalutazione non può essere negativa. Per i primi cinque anni di durata del
contratto era garantita una misura minima annua di rivalutazione pari all'...%; decorsi i
primi cinque anni, XI si riserva di rideterminare la misura annua minima di
rivalutazione in conformità alle disposizioni ISVAP.
L'istante evidenzia che la polizza in questione "qualora non si dovesse verificare
Pagina 3 di 10
il decesso dell'assicurato" risulterebbe svolgere sostanzialmente la funzione di
"deposito vincolato", in quanto il contraente (i.e. la Società) - una volta che sia decorso
almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto - ha la facoltà di richiedere, in
qualunque momento, la risoluzione anticipata della polizza e la liquidazione del valore
di riscatto.
Il valore di riscatto in tal caso sarà dato dal capitale maturato alla precedente
ricorrenza annuale, rivalutato fino alla data della richiesta di riscatto, aumentato dei
versamenti aggiuntivi effettuati in corso d'anno rivalutati pro rata temporis.
Il diritto di risoluzione anticipata può anche essere esercitato in modo parziale,
con conseguente riduzione delle prestazioni assicurate. Come sopra indicato, il valore
delle prestazioni maturate al gg/mm/aa, considerando una misura di rivalutazione
dell'... % (i.e. rendimento della gestione speciale "FONDO" pari al ...% al netto delle
commissioni di gestione dello ...%), risulta pari ad Euro ....
L'istante rappresenta che "Almeno il 70% degli attivi dovranno essere costituti
da titoli obbligazionari. L'esposizione in azioni e quote OICR non potrà superare il
10% del patrimonio della gestione. Ogni nuovo investimento in titoli obbligazionari
può riguardare solo emittenti ad elevato merito creditizio."
La società istante chiede chiarimenti in merito alla riconducibilità della polizza
assicurativa X descritta all'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 5, comma 3,
DM 3 agosto 2017, in relazione al periodo d'imposta 2018.
Quesito n. 2
Il secondo quesito posto dall'istante riguarda la Polizza assicurativa Y in essere
al 31 dicembre 2018. L'istante evidenzia che si tratta di un contratto di assicurazione
vita concluso in data gg/mm/aa con la compagnia assicurativa Y, avente decorrenza
dal gg/mm/aa e scadenza/durata indefinita (trattandosi polizza "vita intera", la
prestazione è legata alla durata della vita dell'assicurato). Detta polizza, risulta essere
relativa, ad "[...] un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked le cui
prestazioni sono direttamente collegate al valore delle attività dei Fondi in cui vengono
Pagina 4 di 10
investiti il Premio ed i Versamenti aggiuntivi effettuati dal Contraente". Sono
identificati quale soggetto "contraente", la società Z S.P.A. e quale soggetto
"beneficiario" la stessa scrivente Società.
La Società, alla sottoscrizione della Polizza Y, risulta aver versato un premio
pari ad Euro ..., il quale è stato così ripartito:
- il 20% in un fondo a capitale variabile;
- l'80% in un fondo a tasso garantito.
Il fondo a capitale variabile non offre alcuna garanzia di rendimento minimo e di
restituzione del capitale investito, infatti, l'importo delle prestazioni dovute alla
Società da Y, al verificarsi del decesso dell'assicurato, è "[...] direttamente collegato
alle variazioni del Valore unitario delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle
oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione".
Pertanto, quanto investito del fondo a capitale variabile, siccome esposto al rischio dei
mercati sui quali sono investiti gli attivi, risulta influenzato dalle fluttuazioni del
mercato, sia al rialzo che al ribasso. Il capitale maturato, relativamente a quanto
investito nel fondo a capitale variabile, è dato dal prodotto tra il numero delle quote
detenute nel fondo e il valore unitario delle quote alla data di riferimento, al netto delle
spese di gestione. I proventi derivanti dalla gestione del fondo a tasso garantito sono
reinvestiti per intero nel fondo medesimo. Il fondo a tasso garantito ha come obiettivo
quello di garantire sia la conservazione del capitale investito, che una costante
valorizzazione delle somme versate dal contraente. Il fondo in questione ha un
rendimento minimo annuo garantito nella misura prevista dalla compagnia assicurativa
il 1° gennaio di ogni anno. Così come espressamente previsto dal Regolamento dei
Fondi del Contratto "Gli investimenti sono realizzati essenzialmente in obbligazioni ed
altri titoli a reddito fisso privilegiando gli emittenti di elevato rating. Il Fondo mira a
garantire la conservazione del capitale investito." Il fondo a tasso garantito è un fondo
interno a Y e costituisce un patrimonio separato dalle altre attività della compagnia
assicurativa. Il capitale maturato, relativamente a quanto investito nel fondo a tasso
Pagina 5 di 10
garantito, risulta essere pari alla somma del premio e degli eventuali versamenti
aggiuntivi, al netto delle spese di gestione e dei riscatti parziali, il tutto aumentato sia
degli interessi capitalizzati al tasso annuo garantito del fondo, che della partecipazione
ai risultati finanziari attribuita nel corso dei precedenti esercizi (la partecipazione ai
risulta finanziari concorre a determinare il capitale maturano al netto degli interessi
garantiti già accreditati). Pertanto, a differenza di quanto investito nel fondo a capitale
variabile - dove il valore della prestazione assicurata dipendente direttamente dal
valore delle quote del fondo, e, pertanto, non vi è alcuna garanzia né di rientro del
capitale investito né di rendimento - quanto investito del fondo a tasso garantito
garantisce sia il rientro del capitale investito che una misura minima di rivalutazione
annua che viene consolidata (la rivalutazione può solo aumentare il valore del capitale
maturato), al netto delle spese di gestione.
Detta polizza risulta essere stata sottoscritta dalla Società grazie all'attività di
intermediazione svolta da A S.r.l. (di seguito anche "Broker"), e risulta essere stata
incaricata B S.P.A. quale società di gestione e banca depositaria. Come anche indicato
in premessa, il valore del capitale maturato al 31 dicembre 2018, relativamente alla
Polizza Y, risulta pari ad Euro ....
Sulla base delle caratteristiche specifiche descritte, la Polizza Y risulta
qualificabile come polizza multi-ramo, e nello specifico, ramo vita I + III., trattandosi
di un contratto assicurativo in forza del quale:
- l'erogazione delle prestazioni assicurate avviene al verificarsi del decesso
dell'assicurato;
- il 20% del premio è stato investito in un fondo di investimento interno che non
garantisce né un rendimento minimo né la restituzione del capitale investito (i.e. fondo
a capitale variabile);
- l'80% del premio è stato investito in un fondo (patrimonio separato dalle altre
attività della compagnia assicurativa) che garantisce sia il rientro del capitale investito
che un rendimento minimo annuo determinato da Y (fondo a tasso garantito);
Pagina 6 di 10
- il rendimento di quanto investito nel fondo a capitale variabile viene reinvestito
nel fondo stesso e l'ammontare del capitale maturato ad una determinata data risulta
direttamente influenzato dal valore delle quote del fondo a capitale variabile a tale
data, e dunque, dal rendimento del mercato in cui gli attivi sottostanti sono investiti;
- le maggiorazioni annuali di quanto investito nel fondo a tasso garantito
vengono di volta in volta consolidate.
In particolare, la quota parte del premio investita nel fondo a tasso garantito,
essendovi la garanzia sia del rientro del capitale che di un rendimento minimo, il quale
di anno in anno viene consolidato e incrementa, dunque, il capitale maturato al quale
verrà applicato il tasso di rendimento previsto per i futuri esercizi, risulta essere
qualificabile come polizza vita rivalutabile di cui al ramo I.
Diversamente, quanto investito nel fondo a capitale variabile, essendo la
prestazione assicurata dipendente direttamente dal valore delle quote del fondo a
capitale variabile, senza che vi sia la garanzia né del rientro del capitale né di un
rendimento annuo minimo garantito, risulta essere qualificabile come polizza unit
linked di cui al ramo vita III.
La società istante chiede chiarimenti in merito alla riconducibilità della polizza
assicurativa Y descritta all'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 5, comma 3,
DM 3 agosto 2017, in relazione al periodo d'imposta 2018.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Quesito n. 1
L'istante osserva che la Polizza X - qualificabile come polizza vita rivalutabile di
ramo I di cui all'art. 2, comma 1, del CAP (codice delle assicurazioni private) - non
risulta rientrare nell'ambito oggettivo della previgente lettera w-bis) dell'art. 1, comma
1, del TUF recante la definizione di "prodotti finanziari emessi da imprese di
assicurazione", in quanto, detta disposizione, risulta richiamare solamente le polizze di
Pagina 7 di 10
cui ai rami vita III e V.
Nonostante le polizze rivalutabili di cui al ramo vita I non risultino essere
qualificabili come "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione", risultano
però rientrare nella nuova definizione di matrice comunitaria degli IBIP di cui alla
lettera w-bis.3) dell'art. 1, comma 1, del TUF attualmente vigente, in quanto, detta
definizione, risulta avere una portata più ampia rispetto alla previgente lettera w-bis)
(che riporta la nozione di "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione").
Quest'ultima (i.e. lettera w-bis), infatti, richiamava espressamente solamente le
polizze di cui ai rami vita III e V, mentre la definizione di IBIP (Insurance Based
Investment Products), ingloba, tra le altre, anche le polizze vita rivalutabili di cui al
ramo I, in quanto, ai sensi dell'art. 4 del regolamento UE n. 1286/2014 (cd.
Regolamento PRIIPS), rientra nella definizione di prodotto di investimento
assicurativo anche quel prodotto che presenta un valore di riscatto esposto anche solo
parzialmente alle fluttuazioni del mercato. Infatti, nel caso di specie, nonostante la
Polizza X garantisca il rientro del capitale investito (i.e. premi e versamenti aggiuntivi
effettuati), in quanto polizza rivalutabile di cui al ramo vita I, le prestazioni dovute in
caso di decesso dell'assicurato sono rivalutate in funzione del rendimento della
gestione separata "FONDO" e, pertanto, per la quota parte della prestazione
consistente nella rivalutazione, si realizza l'esposizione alle fluttuazioni del mercato,
anche se contenuta, in quanto, il rendimento dell'ammontare versato a titolo di
premio/versamenti aggiuntivi, come sopra esposto, non potrà mai essere negativo.
L'istante ritiene, in sintesi, che la Polizza X (in quanto polizza assicurativa
rivalutabile appartenente al ramo vita I), sia ricompresa nella nozione di "prodotto di
investimento assicurativo" (c.d. IBIP) di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-bis.3), del TUF
e che la stessa non rientri, quindi, tra i "titoli e valori mobiliari diversi dalle
partecipazioni" di cui all'art. 1, comma 1-bis, del TUF.
Pertanto la società istante è dell'avviso che, gli incrementi degli investimenti
effettuati nella Polizza suddetta, non debbano costituire un decremento della base di
Pagina 8 di 10
calcolo dell'agevolazione ACE per il periodo d'imposta 2018.
Quesito n. 2
L'istante rappresenta che la Polizza Y risulta qualificabile come polizza multi-
ramo, e nello specifico, ramo vita I + III e rientra anch'essa nella definizione di
"prodotto di investimento assicurativo" (c.d. IBIP) di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-
bis.3), del TUF, pertanto la stessa non dovrebbe essere ricompresa tra i "titoli e valori
mobiliari diversi dalle partecipazioni" di cui all'art. 1, comma 1-bis, del TUF.
La società istante è dell'avviso che, gli incrementi degli investimenti effettuati
nella Polizza suddetta, non debbano costituire, quindi, un decremento della base di
calcolo dell'agevolazione ACE per il periodo d'imposta 2018.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il comma 6-bis introdotto nell'art. 1 del d.l 201 del 2011 dalla legge n. 232 del
2016, art. 1, comma 550, lett. d) della legge di bilancio 2017, ha disposto che per i
soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in
aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle
consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a
quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
In sostanza, la norma citata sottrae al beneficio dell'ACE quegli investimenti non
consistenti in un reale incremento del capitale nuovo dell'impresa poiché si
sostanziano in operazioni di natura finanziaria poste in essere da soggetti che non
svolgono attività finanziaria.
Inoltre, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 7
aprile 2017, la previsione, pur essendo collocata in un apposito comma, stante il suo
carattere sistematico, non può essere oggetto di disapplicazione, mediante la
presentazione all'Agenzia delle entrate di apposito interpello probatorio e rappresenta
una delle componenti strutturali che genera variazioni diminutive del capitale proprio.
Pagina 9 di 10
Il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2017 (cd. Nuovo Decreto ACE), all'articolo
5, comma 3, ha delineato con maggior chiarezza l'ambito di applicazione delle
disposizioni contenute nel comma 6-bis citato.
Riguardo all'ambito oggettivo di applicazione del comma 6-bis in esame, il
nuovo decreto ACE e la relazione illustrativa hanno precisato che per individuare i
"titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni" occorre far riferimento alla
nozione recata dall'articolo 1, comma 1-bis, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
(T.U.F.).
Il predetto articolo 1, comma 1-bis, specifica che per "valori mobiliari" si
intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali,
quali ad esempio:
a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership
o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a
tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di
vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con
riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di
interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.
Al riguardo si osserva che il rinvio all'articolo 1, comma 1 bis, del TUF,
contenuto nel DM del 3 agosto 2017 e nella Relazione Illustrativa non appare
sufficientemente esaustivo al fine di individuare le specifiche fattispecie che il
legislatore ritiene non meritevoli di agevolazione.
Tenendo conto dell'evoluzione della disciplina del settore assicurativo e
considerando la ratio dell'agevolazione, occorre integrare il rinvio contenuto
nell'articolo 5 del DM 3 agosto 2017, tenendo conto anche del contenuto dell'articolo
1, comma 1, lett. w-bis.3), del TUF.
Pagina 10 di 10
Tale ultima disposizione definisce un «prodotto di investimento assicurativo» ai
sensi dell'articolo 4 numero 2), del regolamento UE n. 1289/2014 (di seguito
"Regolamento PRIIPS") come un prodotto che presenta una scadenza o un valore di
riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del
mercato.
L'articolo 1, comma 1, lett. w-bis.3) citato elenca, poi, delle specifiche ipotesi
che non rientrano nella definizione di prodotto di investimento assicurativo. Si tratta
dei prodotti assicurativi non vita (elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE),
nonché dei contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano
dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o
disabilità. In tali ipotesi, è evidente che non si è in presenza di un investimento passivo
rilevante ai fini della penalizzazione ACE.
Diversamente, le fattispecie che rientrano nella definizione di «prodotto di
investimento assicurativo» sono da considerarsi, a tutti gli effetti, quali investimenti
passivi (seppur indiretti) in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni che la
ratio della norma agevolativa ACE non intende premiare.
Ciò posto, nel caso di specie, le polizze X e Y presentano una scadenza o un
valore di riscatto esposti in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni
del mercato e rientrano, quindi, nella definizione di "prodotto di investimento
assicurativo" di cui al citato art. 1, comma 1, lett. w-bis.3), del TUF. Esse, pertanto,
sulla base di quanto sopra chiarito, sono da considerarsi ricomprese nella nozione di
titoli e valori mobiliari non partecipativi da sterilizzare ai sensi dell'articolo 5, comma
3, del DM ACE del 3 agosto 2017.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 201/2000 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Interpello AdE 633/2015
Regime IVA ex articolo 74–quater del d.P.R. n. 633 del 1972 – Applicazione degl…
Interpello AdE 208/2015
Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Rideterminazione del …
Interpello AdE 232/2016
Investimento tramite ''fondo di fondi'' – Investimenti qualificati effettuati d…
Interpello AdE 131/2010
Tassazione dell'accordo di mediazione che accerta l'usucapione di beni immobili…
Interpello AdE 327/2001
Indennità di esproprio – ambito applicativo, ai fini del regime di tassazione, …
Interpello AdE 2412781/2014
Articolo 51, comma 2, lettera c), del TUIR - Indennità sostitutiva di mensa ges…
Altre normative del 2000
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’addizionale c…
Risoluzione AdE 267
Agevolazioni ‘prima casa’ nei trasferimenti derivanti da successioni e donazioni, ai sens…
Risoluzione AdE 342
Commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati e di francobolli da collezione e …
Risoluzione AdE 696
“Progetto X Card” - natura della prestazione resa dal comune di X - obblighi ai fini dell…
Risoluzione AdE 633
Riorganizzazione mediante operazioni di conferimento in regime di realizzo controllato ai…
Interpello AdE 917