Se un contribuente decade dalla Rottamazione quater per mancato pagamento di una rata, può continuare a beneficiare del Concordato preventivo biennale aderendo alla riammissione della rottamazione?
Spiegato da FiscoAI
No, secondo l'Agenzia delle Entrate, la decadenza dalla Rottamazione quater comporta automaticamente la perdita dei benefici del Concordato preventivo biennale. Il CPB richiede che il contribuente non abbia debiti tributari scaduti di importo pari o superiore a 5.000 euro, salvo che non siano oggetto di sospensione o rateazione in corso. Quando il piano di rateazione decade (ad esempio per versamento tardivo oltre 5 giorni), il debito torna a essere "scoperto" e non più protetto da alcun provvedimento di rateazione. La riammissione alla Rottamazione quater, pur essendo possibile entro il 30 aprile 2025, non ripristina gli effetti del CPB già decaduto, poiché la norma sulla riammissione non estende retroattivamente i benefici concordatari. In pratica, il contribuente deve scegliere: o mantiene il CPB (rinunciando alla riammissione) oppure aderisce alla riammissione della rottamazione (perdendo definitivamente il CPB per entrambi i periodi di imposta 2024-2025).
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Riferimento normativo
Concordato preventivo biennale – decadenza – effetti prodotti dalla riammissione alla Rottamazione quater ex articolo 3–bis del D.L. n. 202 del 2024 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 176/2025
OGGETTO: Concordato preventivo biennale – decadenza – effetti prodotti dalla
riammissione alla Rottamazione quater ex articolo 3–bis del D.L. n. 202
del 2024
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[Alfa], di seguito istante, fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente
riportato.
L'istante riferisce di aver aderito al concordato preventivo biennale (d'ora in poi
''CPB''), con riferimento agli anni di imposta 2024/2025, mediante opzione esercitata
con il ''Modello Redditi SC 2024''.
Ciò premesso, dichiara che «alla data del 31/12/2023 è titolare di un ruolo il
cui importo, nonostante sia superiore ad euro 5.000,00, è regolarmente stato oggetto di
rateazione attraverso l'adesione alla Rottamazione QUATER ex L. 197/2022.
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Nel corso del 2024 il contribuente decade dalla Rottamazione QUATER avendo
tardivamente (oltre 5 giorni) versato una delle rate del piano».
Con l'intento di aderire, entro il 30 aprile 2025, alla cd. ''Riammissione alla
Rottamazione QUATER'' prevista dall'articolo 3bis del decretolegge 27 dicembre
2024, n. 202, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge
21 febbraio 2025, n. 15 l'istante chiede di sapere se sia o meno definitivamente decaduto
dal CPB 2024/2025.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante ritiene che, con l'adesione alla ''Riammissione alla
Rottamazione QUATER'', il ''CPB 2024/2025'' possa continuare a produrre i suoi effetti.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si osserva che il presente parere viene reso sulla scorta degli
elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza
di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta, dunque, impregiudicato il potere di controllo da parte
dell'Amministrazione finanziaria.
Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in attuazione dei principi contenuti
nell'articolo 17, lett. g), n. 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega di
riforma del sistema fiscale, ha introdotto il concordato preventivo biennale, in favore dei
«contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
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derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello
Stato» (articolo 1).
Limitatamente ai fini che qui interessano, sono ammessi al regime concordatario
i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (d'ora in poi ''ISA'').
Al riguardo, l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 2024 prevede
che «[p]ossono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti di cui al
comma 1 [ovvero i cd. soggetti ISA, ndr.] che, con riferimento al periodo d'imposta
precedente a quelli cui si riferisce la proposta, non hanno debiti per tributi amministrati
dall'Agenzia delle entrate o debiti contributivi. I debiti di cui al primo periodo rilevano
se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più
soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al concordato i contribuenti che
nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 9, comma 3, hanno estinto i debiti di cui
al primo periodo se l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e
sanzioni, è inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono al predetto limite i debiti
oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi
benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili.».
Ai sensi del successivo articolo 22 «[i]l concordato cessa di produrre effetto per
entrambi i suoi periodi di imposta nei seguenti casi in cui: [...] d) ricorre una delle ipotesi
di cui all'articolo 11 ovvero vengono meno i requisiti di cui all'articolo 10, comma 2;
[...]».
Le disposizioni appena richiamate, quindi, annoverano tra le ''condizioni ostative''
all'accesso al CPB, ovvero che ne determinano la decadenza, la presenza di debiti
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tributari scaduti accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro, non
oggetto di provvedimenti di sospensione o di piani di rateazione in essere.
In proposito, la circolare 17 settembre 2024, n. 18/E, al punto 2.1.1, ha
chiarito che «[r]iguardo alla condizione relativa all'assenza di debiti tributari o
debiti contributivi d'importo complessivamente pari o superiori a 5.000,00 euro, si fa
presente che non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di
sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche
disposizioni applicabili. [...] Non rilevano dunque i debiti per i quali alla data sopra
indicata pendono ancora i termini di pagamento e/o i termini di impugnazione o
sussiste contenzioso ancora pendente. Non rilevano, inoltre, i debiti per i quali il
contribuente ha ottenuto un provvedimento di sospensione giudiziale o amministrativa
o un provvedimento di rateazione (in corso di regolare pagamento e per il quale quindi
non si è determinata la decadenza dalla rateazione), purché antecedentemente alla data
di accettazione della proposta [...]».
Tanto premesso, la società istante ha riferito di aver aderito al CPB per il
biennio 20242025 e, nel contempo, ha precisato di essere incorsa nella decadenza dalla
''Rottamazione QUATER'' disciplinata dall'articolo 1, commi dal 231 al 252, della legge
29 dicembre 2022, n. 197 avendo versato tardivamente, ossia oltre il limite di cinque
giorni, una delle rate del piano di rateazione.
Al riguardo il comma 244 del predetto articolo 1 stabilisce che «[i]n caso
di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore, a cinque giorni,
dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme
di cui al comma 232, la definizione non produce effetti [...]» (enfasi aggiunta).
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Di conseguenza, nel caso oggetto di interpello, la presenza di debiti scaduti,
accertati in via definitiva, di importo non inferiore a 5.000 euro in relazione ai quali
la ''Rottamazione QUATER'' non si è perfezionata e conclusa, per intervenuta decadenza
dal piano di rateazione preclude l'adesione al CPB.
Nello specifico, laddove la decadenza dal piano di rateazione sia intervenuta
prima dell'accettazione della proposta di CPB (elemento su cui l'istante non ha fornito
alcuna informazione), in base all'articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 13 del 2024, tale
circostanza rappresenta ''condizione ostativa'' all'accesso al CPB.
Qualora, invece, tale decadenza sia intervenuta successivamente all'accettazione
della proposta di CPB, in base all'articolo 22, comma 1, lettera d) del medesimo decreto,
il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta.
È esclusa, altresì, la possibilità di ''conservare'' gli effetti del CPB mediante
adesione alla cd. ''Riammissione alla Rottamazione QUATER'', procedura disciplinata
dall'articolo 3bis del decretolegge n. 202 del 2024, che nel prevedere che,
«[l]imitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni precedentemente effettuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che
alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione
a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle
somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla predetta procedura di definizione
agevolata, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025,
la dichiarazione prevista dal medesimo comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n.
197 del 2022» non estende al CPB gli effetti positivi della riammissione alla procedura
di definizione agevolata.
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In conclusione, la soluzione proposta dall'istante non è condivisibile.
IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
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Il Concordato preventivo biennale (CPB) è disciplinato dal D.lgs. 13/2024 e rappresenta un regime agevolato per contribuenti ISA con reddito di impresa e lavoro autonomo. La Rottamazione quater, regolata dall'articolo 1 della legge 197/2022, è una procedura di definizione agevolata dei debiti tributari, mentre la riammissione è prevista dall'articolo 3-bis del D.L. 202/2024. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare attentamente le condizioni ostative all'accesso (debiti scaduti, sanzioni, interessi) e i presupposti di decadenza dal CPB per evitare perdite di benefici fiscali.
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