Quali sono i termini di pagamento per la rottamazione quater e cosa accade se il contribuente non versa le rate nei tempi previsti?
Spiegato da FiscoAI
La rottamazione quater è una definizione agevolata che consente di estinguere i debiti fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, versando solo il capitale e le spese di procedura, senza interessi, sanzioni e maggiorazioni. Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in massimo 18 rate: le prime due (ciascuna pari al 10% del dovuto) scadono il 31 ottobre e il 30 novembre 2023, mentre le restanti scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno dal 2024 in poi. Se il versamento è tardivo oltre 5 giorni rispetto alla scadenza, la definizione perde efficacia e riprendono a decorrere i termini di prescrizione; i versamenti già effettuati vengono considerati acconti sul debito residuo, che continua ad essere recuperato. Tuttavia, il decreto-legge n. 215/2023 (articolo 3-bis) ha introdotto una proroga: il mancato o tardivo versamento delle rate 2023 e di quella del 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione se il debitore effettua il pagamento integrale entro il 15 marzo 2024. Nel caso specifico dell'interpello, il versamento effettuato il 14 novembre 2023 è stato ritenuto tempestivo, anche se tardivo rispetto alle scadenze originarie, per evitare disparità di trattamento rispetto ai contribuenti rimessi in termini dalle norme successive.
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Riferimento normativo
Rottamazione quater – differimento dei termini di pagamento – articolo 3 bis del decreto–legge n. 215 del 2023 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Risposta n. 68/2024
OGGETTO: Rottamazione quater – differimento dei termini di pagamento – articolo
3 bis del decreto–legge n. 215 del 2023
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
[ALFA], di seguito anche istante, fa presente quanto nel prosieguo sinteticamente
riportato:
di aver presentato, in data [...] 2018 e [...] 2020, due successive domande di
ammissione a concordato preventivo, procedure entrambe estinte;
di aver presentato, in data [...] 2021, un piano di ristrutturazione del debito,
depositato presso il registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (di seguito, Legge Fallimentare);
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di aver venduto, in data [...] 2022, immobili al prezzo di euro [...], al fine di
far fronte al debito ristrutturato (tra cui euro [...] in favore di Agenzia delle entrate
Riscossione);
successivamente, confidando su tale disponibilità, di aver presentato domanda di
definizione agevolata (c.d. ''rottamazione quater''), in base all'articolo 1, commi da 231 a
252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, accolta da Agenzia delle entrateRiscossione
in data 7 agosto 2023;
di non essere riuscita a versare tempestivamente, ovvero entro il 31 ottobre 2023,
la prima rata della definizione agevolata, a causa della tardiva approvazione del piano di
riparto, che ha impedito la piena utilizzabilità delle somme già incassate a seguito della
predetta vendita di immobili;
di aver, conseguentemente, versato l'importo di euro [...] in favore di Agenzia
delle entrateRiscossione, in ritardo, solo a seguito dell'esecutività del predetto piano di
riparto, avvenuta in data [...] novembre 2023, nel cui verbale di udienza si afferma che
« [ALFA] ha aderito alla rottamazione quater e che dunque le somme di cui al riparto
sono oggetto di tale rottamazione».
Ciò premesso, l'istante chiede di sapere «se sia possibile imputare il versamento
dell'importo di euro [...] (riferito al debito nei confronti dell'Agenzia entrate
Riscossione), alle prime due rate necessarie per la definizione agevolata di cui alla
c.d. rottamazione quater; definizione agevolata dalla quale la società è decaduta per
omesso versamento della prima rata causato dalla assoluta carenza di liquidità a sé non
imputabile [...]».
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
In sintesi, l'istante, «dopo aver osservato anche quanto risultante dal verbale
d'udienza del [...] novembre 2023 (cfr. doc. n. 4) secondo cui la somma di euro [...],
relativa al debito della Società nei confronti dell'Agenzia entrateRiscossione, è parte
dei debiti presenti nella rottamazione quater considerato che il totale delle prime due
rate della definizione agevolata è pari ad euro [...], con scadenze rispettivamente il 31
ottobre 2023 e 30 novembre 2023»;
ritiene che « tale importo versato per adempiere all'esecuzione del piano
di riparto possa essere considerato come versamento delle prime due rate della
rottamazione quater; ciò in quanto il contribuente è stato effettivamente impossibilitato
al versamento delle rate per mancanza di liquidità dovuta al ritardo nella realizzazione
del piano di riparto. Per completezza, si ritiene opportuno precisare che l'importo
versato all'atto dell'esecutività del piano è superiore di euro [...] al totale dovuto per le
prime due rate necessarie per il perfezionamento della rottamazione quater;
t ale importo eccedente le prime due rate sia da considerare come anticipo sulla
terza rata e che il relativo versamento vada effettuato alla scadenza solo per l'importo
della differenza e cioè pari ad euro [...];
i nfine, qualora la risposta di codesto spettabile Ufficio arrivi successivamente
alla scadenza dei cinque giorni successivi al 28 febbraio 2024 (scadenza effettiva della
terza rata della definizione), la definizione resti in essere fintanto che non vi sia una
risposta a codesta Istanza di Interpello e chiede che il versamento della parte restante
della terza rata possa avvenire entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della risposta,
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fermo restando che le successive rate della definizione seguiranno le scadenze naturali
previste dalla norma.
Inoltre, la tempistica del versamento avvenuto con l'esecutività del piano è in
linea con l'emendamento proposto in data 6 dicembre 2023, presente nel Decreto
Anticipi, che, se confermato, riaprirebbe i termini di versamento delle prime due rate
della definizione agevolata in un'unica soluzione entro il 18 dicembre 2023; data
utile per consentire a tutti i contribuenti aderenti di non decadere dalla possibilità
di saldare le rate della definizione. In particolare, secondo quanto previsto dal citato
emendamento, ''i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si
considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023''. Quindi, l'acquisizione
da parte dell'Agenzia entrateRiscossione di euro [...] avvenuta il 14 novembre 2023
risulterebbe essere stata effettuata entro la scadenza del termine previsto dal citato
emendamento (già approvato in Senato lo scorso 7 dicembre 2023); pertanto, è
plausibile ritenere che il versamento del debito presente nel piano di riparto venga
imputato alle prime due rate della definizione agevolata».
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina
la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1°
gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione quater).
In base al comma 231, i debiti in parola «possono essere estinti senza
corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di
sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente
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della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive
di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le
somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo
di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di
pagamento».
Il successivo comma 232 prevede che «Il pagamento delle somme di cui al comma
231 è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, ovvero nel numero massimo
di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per
cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza
rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con
scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a
decorrere dal 2024.».
Da ultimo, per quanto di interesse ai fini del presente interpello, il comma 244
stabilisce che «In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore
a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il
pagamento delle somme di cui al comma 232, la definizione non produce effetti e
riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei
carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la
definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di
acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico
e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione
prosegue l'attività di recupero».
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Con riferimento, tuttavia, alla prima e alla seconda rata della
rottamazionequater delle cartelle, si evidenzia che il decretolegge 18 ottobre 2023,
n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali,
a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha previsto all'articolo 4bis (introdotto dalla legge di
conversione) che «Per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla
definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione di cui all'articolo 1,
comma 231 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i versamenti con scadenza
il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro
il 18 dicembre 2023».
A ciò si aggiunga, che al decretolegge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante disposizioni urgenti
in materia di termini normativi (cd Milleproroghe), è stato inserito, dopo l'articolo 3,
l'articolo 3bis (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata
della Rottamazionequater al 15 marzo 2024), secondo cui, «1. Il mancato, insufficiente
o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in
scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal
comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua
l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni
del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022. [...]».
Tanto premesso, va chiarito preliminarmente che, in questa sede, non si esprime
alcuna valutazione in merito all'esistenza o meno in capo all'istante dei presupposti
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sostanziali per partecipare alla definizione innanzi descritta, né è possibile individuare
quali siano i debiti iscritti a ruolo oggetto di definizione, cui sono destinate le somme
ottenute dal piano di riparto, non essendo tali questioni oggetto del presente interpello.
Ciò detto, stante i richiamati interventi normativi, con il solo riguardo al
versamento effettuato dall'istante il 14 novembre 2023, si ritiene che lo stesso possa
considerarsi ''tempestivo'', ancorché intervenuto prima dell'entrata in vigore delle norme
che ne hanno legittimato il differimento.
Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro
che essendo decaduti dal piano di rateazione al pari dell'istante per non aver versato le
rate sono stati rimessi in termini dalle norme innanzi richiamate.
Quanto alla corretta imputazione delle somme finora versate alle rate dovute
per la definizione dei ruoli, non trattandosi di una questione di natura interpretativa
ma gestionale, sarà cura dell'istante rivolgersi al competente ufficio dell'Agenzia delle
entrate Riscossione per avere indicazioni in merito alla corretta gestione del piano di
rateizzazione.
IL VICE DIRETTORE
CAPO DIVISIONE CONTRIBUENTI
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 215/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La rottamazione quater si applica ai carichi affidati in riscossione e riguarda l'estinzione agevolata di debiti tributari, sanzioni amministrative e interessi di mora. Commercialisti e consulenti fiscali devono conoscere i termini di pagamento, le conseguenze della decadenza dalla definizione, e le proroghe introdotte dal decreto-legge n. 145/2023 e n. 215/2023 per evitare che i propri clienti perdano i benefici della definizione agevolata.
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