Interpello AdE
In vigore
Interpello AdE 244/2016
Articolo 13-bis del decreto legge n. 244 del 2016 - Regime transitorio strumenti finanziari derivati
Riferimento normativo
Articolo 13-bis del decreto legge n. 244 del 2016 - Regime transitorio strumenti finanziari derivati - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Risposta n. 428
OGGETTO: Articolo 13-bis del decreto legge n. 244 del 2016. Regime transitorio
strumenti finanziari derivati.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
La società istante ALFA S.P.A. (di seguito, ALFA ), che dichiara di non
rientrare tra le micro-imprese, ha stipulato, nel corso dell'esercizio 2011, un contratto
derivato c.d. Interest Rate Swap (di seguito, IRS) con scadenza il ... 2025.
L'istante precisa che l'IRS è stato stipulato "quale strumento di copertura, che, a
fronte di un indebitamento a tasso variabile, tutelava la società dal rischio di un rialzo
dei tassi d'interesse e bloccava ad un livello determinato il costo dell'indebitamento".
Ciò posto, la società istante rappresenta che, prima dell'esercizio 2016 e, quindi,
prima dell'entrata in vigore delle novità introdotte dal decreto legislativo n. 139 del
2015, l'IRS, non era iscritto nei propri bilanci (rientrando nelle cc.dd. operazioni "fuori
bilancio") e non ha quindi prodotto alcun effetto di tipo valutativo sul conto
economico della stessa.
A causa dell'andamento dei tassi di interesse, lo strumento finanziario derivato
produce differenziali negativi e il valore di mercato c.d. mark to market dell'IRS risulta
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negativo.
Ciò posto, l'istante ricorda che il decreto legislativo n. 139 del 2015 ha
modificato numerose norme in materia di redazione del bilancio d'esercizio contenute
nel codice civile, introducendo alcune disposizioni con riferimento al trattamento
contabile degli strumenti finanziari derivati. In estrema sintesi, è prevista la rilevazione
in bilancio e la valutazione al fair value di tutti gli strumenti finanziari derivati sia di
copertura sia speculativi. La previsione normativa, contenuta nel nuovo numero 11-
bis dell'articolo 2426 del codice civile, si applica a partire dall'esercizio 2016 anche
alle situazioni già in essere.
La prima applicazione del principio contabile OIC 32 deve avvenire in modo
retrospettivo, con informazione comparativa riferita all'esercizio precedente in base a
quanto prevede il principio contabile OIC 29. Per le coperture di flussi finanziari
preesistenti all'applicazione del suddetto principio contabile è possibile imputare
l'eventuale parte inefficace agli utili/perdite di esercizi precedenti con la scrittura
contabile "Utile (perdita) portata a nuovo (voce A.VIII dello stato patrimoniale) a
Fondo per strumenti finanziari derivati passivi (voce B.3 dello stato patrimoniale)".
Nel corso dell'esercizio 2016, la società, avendo ricevuto versamenti soci in
conto capitale, ha integralmente rimborsato il prestito bancario oggetto di copertura.
Per l'eccessiva onerosità data da un valore di mercato c.d. mark to market
fortemente negativo, l'istante non ha ritenuto invece possibile estinguere anche l'IRS,
che, mancando il relativo sottostante, è diventato inefficace ai fini della copertura,
continuando però a produrre i suoi effetti.
I differenziali negativi - "dati dalla differenza del tasso fisso assicurato che la
società paga ed il tasso variabile che essa riceve" - generati dall'IRS sono stati
imputati dalla società stessa in conto economico "alla stregua degli interessi passivi"
(voce C.17 del conto economico).
Nel bilancio d'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, la società ha provveduto alla
contabilizzazione dell'IRS in base al nuovo principio contabile OIC 32; la stessa
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istante ha, quindi, proceduto alla prima iscrizione del derivato con riferimento ai saldi
di apertura relativi all'esercizio 2016 mediante imputazione alla voce "Utili (perdite)
portate a nuovo" (voce A.VIII dello stato patrimoniale), in quanto il derivato è stato
considerato inefficace.
La prima contabilizzazione, non transitata da conto economico, è avvenuta al
netto delle imposte anticipate (voce C.II.5 ter dello stato patrimoniale) e con
contropartita un "Fondo oneri per strumenti finanziari derivati passivi" (voce B.3 dello
stato patrimoniale), corrispondente al valore di mercato c.d. mark to market dello
strumento al 31 dicembre 2015.
L'adeguamento di valore dell'IRS e, di conseguenza, del "Fondo oneri per
strumenti finanziari derivati passivi" è stato contabilizzato, invece, transitando da
conto economico nella voce "Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" (D.18.d) e
corrisponde alla differenza tra il valore di mercato c.d. mark to market dello strumento
derivato al 31 dicembre (2016) e al 1° gennaio (2016).
Detto "ricavo", riferisce il contribuente, è stato "prudenzialmente, ma
erroneamente in base alla norma transitoria, tassato nell'esercizio di prima
applicazione 2016 e tale impostazione è stata mantenuta anche negli esercizi 2017 e
2018".
La società istante era intenzionata ad estinguere nel corso dell'esercizio 2019
l'IRS, con il pagamento all'istituto di credito emittente del relativo valore di mercato
c.d. mark to market, ciò comportando l'utilizzo del "Fondo oneri per strumenti
finanziari derivati passivi" ed il rilascio integrale delle imposte anticipate stanziate.
Tutto ciò premesso, la società istante chiede chiarimenti in merito alla corretta
interpretazione dell'articolo 112 del TUIR, con particolare riferimento al trattamento
fiscale da attribuire alle rivalutazioni dello strumento finanziario operate nel corso dei
vari esercizi a partire dal 2016 e all'eventuale componente negativo di reddito che
dovesse emergere a seguito dell'estinzione del predetto derivato.
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SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'articolo 13-bis, comma 5, del decreto legge n. 244 del 2016 detta il regime
transitorio relativo agli strumenti finanziari derivati non di copertura, distinguendo
quelli in essere al 31 dicembre 2015 ma non iscritti nel relativo bilancio (lettera a) da
quelli iscritti in bilancio (lettera b).
Nel primo caso (non iscritti in bilancio), la rilevanza fiscale si avrebbe soltanto al
momento del realizzo anche se nel frattempo, per effetto delle nuove regole contabili,
fossero rilevati civilisticamente; nel secondo caso (iscritti in bilancio) si
applicherebbero le regole dei commi 2 e 3 dell'articolo 112 del TUIR.
La società, come illustrato, in linea con la previgente normativa ante decreto
legislativo n. 139 del 2015, non aveva iscritto in bilancio l'IRS: pertanto, la relativa
situazione fiscale, con riferimento alle disposizioni transitorie, è riconducibile al
comma 5, lettera a), dell'articolo 13-bis citato. In base a tale norma, la valutazione
degli strumenti derivati in essere al 31 dicembre 2015, differenti da quelli iscritti in
bilancio con finalità di copertura, non iscritti nel relativo bilancio, assumerebbe rilievo,
ai fini della determinazione del reddito imponibile, solo al momento del realizzo.
Sul punto, osserva l'istante, sarebbe chiara la relazione ministeriale all'articolo
13-bis menzionato nella quale è precisato che:
- "(omissis,) la norma introduce un peculiare regime transitorio per gli
strumenti finanziari derivati; in tal senso:
a) per i derivati speculativi non iscritti in bilancio anteriormente alla transizione
ai nuovi principi contabili, si prevede l'irrilevanza delle valutazioni (sia retrospettive
che a regime), con la conseguente tassazione/deduzione dei relativi valori solo in sede
di realizzo dello strumento;
b) (omissis)".
Pertanto, la rilevanza fiscale del derivato, secondo il contribuente, si avrebbe nel
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bilancio relativo all'esercizio (2019) nel quale lo stesso strumento finanziario sarebbe
estinto.
Tutto questo troverebbe conferma nel documento di ricerca redatto dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e dalla Fondazione Nazionale dei
Commercialisti intitolato "La fiscalità delle imprese Oic adopter" (IV versione) del 7
agosto 2019, paragrafo 12.2, nel quale si legge: "È stato inoltre previsto un regime
transitorio ad hoc per i derivati speculativi. Il legislatore ha infatti stabilito che i
derivati speculativi già iscritti in bilancio vedano confluire le proprie componenti
reddituali nella determinazione del reddito imponibile secondo le regole dell'art. 112
del TUIR, nel testo vigente anteriormente alle più recenti modifiche; diversamente, per
i derivati speculativi in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015, che non
avessero già trovato iscrizione nei bilanci precedenti a quello nel quale si istaurano le
nuove regole contabili e fiscali in commento, i relativi componenti di natura valutativa
assumeranno rilevanza solo al momento del realizzo o dell'estinzione del derivato. La
ratio sottostante alla deroga appena descritta è volta a evitare che l'obbligo di
iscrizione dei derivati speculativi ex D.Lgs. n. 139/2015 incida eccessivamente sul
reddito imponibile dell'esercizio di prima applicazione delle nuove regole, attraverso
la tassazione (o deduzione) di valori accumulatisi nel corso degli anni precedenti".
Medesima affermazione è contenuta nella Circolare Assonime n. 14 del 21
giugno 2017, nella quale, al paragrafo 5.6, si legge che: "Per i derivati di natura
speculativa stipulati in passato e che siano stati iscritti ex novo a partire dal 2016
viene invece stabilito che i componenti valutativi non assumono rilevanza se non in
sede di realizzo, ossia al momento della estinzione del derivato. La ratio sottostante a
questa disciplina è quella di evitare che l'iscrizione ex novo dei derivati per effetto
dell'obbligo introdotto dal d.lvo 139 del 2015 possa dar luogo alla
tassazione/deduzione in un unico esercizio (il 2016) di plus/minusvalori accumulati in
passato".
L'istante ritiene, quindi, che:
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a) l'adeguamento annuale di valore dell'IRS (stipulato nel 2011) al valore di
mercato c.d. mark to market, contabilizzato negli anni precedenti in conto economico
nella voce "Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati" (D.18.d), in base al regime
transitorio di cui all'articolo 13-bis del decreto legge n. 244 del 2016, non assumerebbe
alcuna rilevanza fiscale; pertanto, con riferimento agli esercizi 2016, 2017 e 2018, nei
quali la società avrebbe prudenzialmente, ma erroneamente in base alla norma
transitoria, tassato le rivalutazioni del derivato, la stessa presenterebbe dichiarazioni
rettificative a favore; ovviamente, ciò comporterebbe un minore importo deducibile
nel periodo d'imposta 2019 (nel quale sarebbe stato estinto il derivato);
b) in caso di estinzione anticipata dell'IRS e conseguente realizzo del fair
value negativo, i componenti imputati direttamente alle perdite portate a nuovo in sede
di prima iscrizione nel 2016 sarebbero da ritenersi imputati a conto economico e,
quindi, deducibili quali interessi passivi nei limiti dell'articolo 96 del TUIR, in quanto,
a quel punto, realizzati.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si evidenzia che esula dall'analisi della scrivente ogni
valutazione in merito alla classificazione del derivato, prima del 2016, tra le operazioni
fuori bilancio con finalità di copertura e in merito alla correttezza delle qualificazioni,
imputazioni temporali e classificazioni operate sulla base dei principi contabili adottati
dalla stessa società istante e dei valori fiscali indicati in istanza e nei vari allegati
prodotti dal contribuente, nonché in merito alla corretta valorizzazione del fair value
dello strumento finanziario derivato oggetto del presente interpello, per le quali
rimangono fermi i poteri di controllo dell'amministrazione finanziaria.
Sempre preliminarmente, si evidenzia che il presente parere è fornito nel
presupposto che l'istante - come rappresentato - sia un soggetto OIC adopter non
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rientrante nella categoria delle micro-imprese.
Ciò premesso, si evidenzia che l'articolo 13-bis del decreto legge 30 dicembre
2016, n. 244 ha modificato il comma 1 dell'articolo 83 del TUIR, prevedendo che
anche "per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del
codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile,
valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente
sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio
previsti dai rispettivi principi contabili".
Lo stesso articolo 13-bis ha, inoltre, inserito nell'articolo 83 del TUIR il nuovo
comma 1-bis, in forza del quale, ai soggetti di cui sopra, "si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38".
In sostanza, come chiarito dalla risoluzione del 23 giugno 2017, n. 77/E, le
modifiche in parola hanno introdotto, per i soggetti che redigono il bilancio ai sensi del
codice civile, regole di determinazione del reddito imponibile coerenti con le nuove
modalità di rappresentazione contabile, estendendo, ove compatibili, le modalità di
determinazione del reddito imponibile previste per i soggetti IAS/IFRS adopter.
Resta comunque fermo che la rilevanza fiscale del dato contabile presuppone che
i principi contabili di riferimento siano stati correttamente applicati (in tal senso, si
veda la circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, paragrafo 3.1, concernente le regole di
determinazione del reddito imponibile dei soggetti IAS/IFRS adopter).
Come indicato dall'OIC 29, al paragrafo 17, in assenza di specifiche disposizioni
transitorie, "Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati
retroattivamente. Ciò comporta che il cambiamento di un principio contabile è
rilevato nell'esercizio in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi
effetti sono contabilizzati sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in
corso. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo".
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Si ricorda, altresì, che l'articolo 13-bis del decreto legge n. 244 del 2016 ha
modificato alcuni articoli del TUIR, tra i quali - per quanto qui rileva - l'articolo 112,
commi 1, 2, 3-bis, 4, 5 e 6; le modifiche si sono rese necessarie a seguito del
mutamento delle regole contabili introdotte dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
139 (e dalla successiva emanazione del principio contabile OIC 32) al fine di
disciplinare il trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati sia di copertura che
speculativi.
Lo stesso articolo 13-bis del decreto legge sopra menzionato ha, inoltre, previsto
un regime transitorio per gli strumenti finanziari derivati differenti da quelli iscritti in
bilancio con finalità di copertura, la cui ratio è volta a evitare che l'obbligo di
iscrizione degli stessi in bilancio incida sul reddito imponibile dell'esercizio (rectius,
periodo d'imposta) di prima applicazione delle nuove regole, attraverso la tassazione
(o la deduzione) di valori accumulatisi nel corso degli anni precedenti.
Il legislatore ha, infatti, stabilito che, per gli "strumenti finanziari derivati
differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6
dell'articolo 112 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, in essere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015", le
relative componenti reddituali debbano confluire nella determinazione del reddito
imponibile secondo le regole dell'articolo 112 del TUIR, nel testo vigente
anteriormente alle modifiche normative; diversamente, per i derivati speculativi in
essere, che non avessero già trovato iscrizione nei bilanci precedenti a quello nel quale
si applicano le nuove regole contabili e fiscali, i relativi componenti di natura
valutativa assumeranno rilevanza solo al momento del realizzo o dell'estinzione del
derivato.
Il regime transitorio disciplinato dal menzionato articolo 13-bis del decreto legge
n. 244 del 2016 è, dunque, destinato esclusivamente agli «strumenti finanziari derivati
differenti da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura"; per identificare come
tali i derivati posseduti è necessario, pertanto, fare riferimento a quanto disposto dal
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comma 6 dell'articolo 112 del TUIR (nella versione antecedente), in relazione alla
situazione in essere all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
Nel caso di specie, lo strumento finanziario derivato (IRS) - stipulato, in base
alle affermazioni dell'istante, "quale strumento di copertura, che, a fronte di un
indebitamento a tasso variabile, tutelava la società dal rischio di un rialzo dei tassi
d'interesse" - non è stato smobilizzato, come evidenziato nel bilancio relativo
all'esercizio 2016, per "ragioni di convenienza [...] dato che la chiusura anticipata del
derivato avrebbe comportato un elevato esborso finanziario".
Non essendo applicabile il predetto regime transitorio, lo strumento finanziario
di cui si tratta - a prescindere dagli effetti delle rilevazioni contabili operate dall'istante
in sede di prima adozione dei nuovi principi contabili nazionali - mantiene, ai fini
fiscali, la classificazione tra i derivati c.d. di copertura (elemento assunto acriticamente
ai fini del presente parere).
Successivamente, all'estinzione del prestito bancario oggetto di copertura
(avvenuta in data ... 2016, come risulta da documentazione allegata dall'istante), lo
strumento finanziario qui in esame non può che essere destinato a finalità diverse
rispetto alla copertura con gli effetti sulle rilevazioni di bilancio descritte dall'istante.
Ciò incide sulla classificazione fiscale dello strumento finanziario derivato e, di
conseguenza, le variazioni di fair value dello strumento derivato registrate nel conto
economico alla voce D.18.d - "Rettifiche di valore di attività finanziarie -
Rivalutazioni" - a seguito dell'estinzione dell'elemento sottostante assumono rilievo ai
sensi dei commi 2 e 3-bis dell'articolo 112 del TUIR e, come chiarito con la circolare
n. 19/E del 2009, tali oscillazioni non sono incluse nell'ambito oggettivo dell'articolo
96 del medesimo Testo Unico.
L'eventuale componente negativo derivante dall'estinzione/realizzo dello
strumento finanziario assumerà rilievo nel periodo d'imposta in cui si verificherà il
predetto evento (estinzione/realizzo), previa imputazione a conto economico in base a
corretti principi contabili e nel rispetto del principio di inerenza.
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Tale componente negativo concorrerà alla formazione del reddito, senza essere
incluso tra gli oneri finanziari di cui all'articolo 96 del TUIR, ai sensi dei commi 2 e 3-
bis dell'articolo 112 del medesimo Testo Unico, nella misura in cui riassorbe
oscillazioni positive rilevate a seguito della classificazione fiscale come derivato
detenuto con finalità diverse dalla copertura. L'eccedenza sarà assoggettata alla
disciplina di cui all'articolo 96 del TUIR, ai sensi disposto di cui al comma 4
dell'articolo 112 del TUIR (c.d. "principio di simmetria"), essendo il reversal dei
valori maturati negli esercizi precedenti (nei quali lo stesso IRS presentava le
caratteristiche di derivato di copertura).
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto
della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.
Resta, altresì, impregiudicato ogni potere di controllo dell'amministrazione
finanziaria volto a verificare se la fattispecie descritta in istanza ed eventuali altri atti,
fatti e/o negozi giuridici ad essa collegati possano condurre ad identificare un disegno
abusivo censurabile ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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