Un'impresa sociale può beneficiare dell'esenzione IVA prevista dall'articolo 10, comma 1, numero 27-ter del DPR 633/1972 per le prestazioni socio-assistenziali?
Spiegato da FiscoAI
No, secondo l'Agenzia delle Entrate un'impresa sociale non può fruire dell'esenzione IVA per le prestazioni socio-assistenziali. L'articolo 10, numero 27-ter del DPR 633/1972 prevede l'esenzione per prestazioni socio-sanitarie e di assistenza rese da organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute, enti aventi finalità di assistenza sociale ed enti del Terzo settore di natura non commerciale. Con la riforma del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), la parola "ONLUS" è stata sostituita con "enti del Terzo settore di natura non commerciale", escludendo esplicitamente le imprese sociali. Le imprese sociali, per definizione normativa, sono enti di carattere commerciale e quindi non rientrano nei soggetti legittimati a applicare l'esenzione. La volontà del legislatore è stata chiara: escludere dal beneficio tutti gli enti che hanno natura commerciale, incluse le imprese sociali, anche se svolgono attività di assistenza sociale prevalente e senza scopo di lucro.
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Riferimento normativo
Impresa sociale - Esenzione Iva art. 10 comma 1, n. 27-ter d.P.R n. 633 del 1972 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori
autonomi ed enti non commerciali
Risposta n. 475/2021
OGGETTO: Impresa sociale - Esenzione iva art. 10 comma 1, n.27-ter d.P.R n. 633 del
1972
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
L'istante Fondazione è in attesa di qualificazione ai sensi del Codice del Terzo
settore (CTS).
Per le caratteristiche e modalità di gestione delle attività, la Fondazione ritiene di
avere i requisiti per assumere la qualifica di impresa sociale ai sensi del d.lgs. n. 112
del 2017.
Ai sensi dell'art. 2 del vigente Statuto, la Fondazione persegue in via esclusiva
finalità di solidarietà sociale, prestando attenzione esclusiva ai soggetti svantaggiati in
ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, famigliari o di qualsiasi
altro genere.
Tale scopo si attua tramite la promozione e lo svolgimento, diretto o attraverso
altre istituzioni senza scopo di lucro, delle attività, rivolte a soggetti in stato di
svantaggio ai sensi del comma 2, dell'art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, nei seguenti
settori: assistenza sociale e sociosanitaria; beneficenza; formazione.
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In materia di IVA l'articolo 89, comma 7, lett. b), del d.lgs. 117 del 2017 (Codice
del Terzo settore) prevede che «all'art. 10, primo comma, ai numeri 15, 19, 20 e 27 ter
[del DPR n. 633 del 1972] la parola Onlus è sostituita dalle seguenti "enti del Terzo
settore di natura non commerciale».
In base ad una interpretazione letterale della norma, agli enti che assumono la
qualifica di impresa sociale per le prestazioni comprese nella citata norma sarebbe
preclusa la possibilità di fruire della esenzione da IVA, in quanto le imprese sociali
non rientrano tra gli ETS non commerciali.
L'istante chiede se, in caso di assunzione della qualifica di impresa sociale ai
sensi del d.lgs. n. 112 del 2017, possa ricondursi tra gli «enti aventi finalità di
assistenza sociali» di cui all'articolo 10, comma 1, n. 27-ter), del d.P.R. n. 633 del
1972 e beneficiare della relativa esenzione IVA al verificarsi degli altri presupposti
previsti dalla norma.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Fondazione istante ritiene di potersi qualificare come ente di carattere
assistenziale di cui all'articolo 10, n. 27-ter, e, quindi, di poter fruire dell'esenzione
IVA, anche quando sarà cessata la qualifica di Onlus e avrà assunto quella di impresa
sociale.
La citata norma include gli "enti aventi finalità di assistenza sociale" tra i
soggetti che possono rendere le prestazioni assistenziali, oltre agli enti del Terzo
settore di natura non commerciale.
A parere dell'istante, infatti, se prima della riforma del Terzo Settore, non era
chiaro quali fossero gli "enti aventi finalità di assistenza sociale" e si rendeva
necessaria una attenta verifica sia dello Statuto che dell'attività concretamente svolta,
con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 117 del 2017 il riferimento diventa proprio il codice
del terzo settore ed in particolare le attività di interesse generale che svolgono i
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destinatari della disciplina. Tra queste si annoverano le prestazioni socio-sanitarie di
cui al D.P.C.M 14 febbraio 2001 e quelle socio assistenziali.
Un ente che svolge prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali come attività
principali o prevalente e previste dallo Statuto e senza scopo di lucro, potrà avere la
qualifica di ente avente finalità di assistenza sociale e applicare l'esenzione iva per le
attività poste in essere.
Ad avviso dell'istante, pertanto, anche un ente del terzo settore di natura
commerciale che abbia come attività prevalente l'assistenza sociale può beneficiare
dell'esenzione IVA.
L'istante rappresenta che la fondazione istante ha finalità di assistenza sociale e
socio-sanitaria e che l'attività svolta avviene interamente in convenzione con il
Comune o l'ATS e quindi sotto il controllo pubblico.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 10, comma 1, numero 27-ter), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
prevede l'esenzione dall'IVA per «le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
domiciliare o ambulatoriali, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili
adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei
minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone
migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di
tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da
istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste
dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di
assistenza sociale e da enti del Terzo settore di natura non commerciale».
L'articolo 89, comma 7, lettera b) del d.lgs. 3 luglio 2017 (Codice del Terzo
Settore, CTS) ha modificato il citato n. 27-ter, comma 1, dell'art. 10 in esame
sostituendo la parola "ONLUS" con "enti del Terzo settore di natura non commerciale
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". Tale modifica sarà applicabile, secondo quanto previsto dall'articolo 104, comma 2,
del CTS, a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della
Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10 del medesimo decreto
legislativo e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo di operatività del
Registro unico nazionale del Terzo settore.
In particolare, per quanto riguarda le prestazioni oggetto del quesito e definite
altresì dall'art. 10, n. 27-ter), si rappresenta che tale disposizione non può trovare
applicazione nella fattispecie in esame, dal momento che l'impresa sociale non
soddisfa i requisiti soggettivi ivi previsti.
Deve innanzitutto osservarsi che l'impresa sociale, per espressa previsione
normativa non può rientrare nell'ambito degli "enti del Terzo settore di natura non
commerciale" in base al comma 1 e a comma 5 dell'art. 79 del CTS.
In particolare il comma 1 prevede che «Agli enti del Terzo settore, diversi dalle
imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme
del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili».
Il comma 5 stabilisce «Si considerano non commerciali gli enti del Terzo settore
di cui al comma 1 che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di cui
all'articolo 5 in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie gli enti del Terzo settore assumono
fiscalmente la qualifica di enti commerciali qualora i proventi delle attività di cui
all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi
2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le
attività di sponsorizzazione svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto
all'articolo 6, superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da
attività non commerciali».
Una volta assunta la qualifica di impresa sociale, l'istante non potrà neppure
rientrare tra gli "enti aventi finalità di assistenza sociale" che effettuano le prestazioni
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di cui al richiamato n. 27-ter).
Il citato articolo 89, comma 7, lettera b) del CTS, sostituendo la parola
"ONLUS" con "enti del Terzo settore di natura non commerciale" ha evidenziato la
volontà del legislatore di escludere dal novero dei soggetti che possono applicare la
disposizione contenuta nell'art. 10, comma 1, n. 27-ter) del d.P.R. n. 633 del 1972, tutti
gli enti che hanno natura commerciale e di conseguenza anche le imprese sociali che
per definizione sono enti di carattere commerciale.
In effetti, l'art. 1 del citato d.lgs. 112 del 2017, nel definire la nozione e la natura
di impresa sociale, stabilisce che «Possono acquisire la qualifica di impresa sociale
tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice
civile, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via
stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e
per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione
responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori,
degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività».
Per le suesposte considerazioni si ritiene che la fondazione istante non possa
fruire dell'esenzione IVA di cui all'art 10, comma 1, n. 27-ter del d.P.R. n. 633 del
1972, nell'ipotesi in cui dovesse assumere la qualifica di impresa sociale.
Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati,
assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello ed esula, altresì, da
ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili
nella eventuale sede di accertamento.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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L'esenzione IVA per enti del Terzo settore è disciplinata dal DPR 633/1972 e modificata dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), distinguendo tra enti non commerciali e imprese sociali secondo il d.lgs. 112/2017. Commercialisti e consulenti fiscali devono verificare la natura giuridica dell'ente (ONLUS, ETS non commerciale o impresa sociale) per determinare l'applicabilità dell'esenzione, considerando anche le attività di interesse generale e i criteri di commercialità previsti dall'articolo 79 del CTS.
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