Obbligatorietà per gli stabilimenti balneari di presentare gli atti di aggiornamento catastale dei manufatti realizzati sull’area demaniale, qualora posseggano i requisiti del D.M. n. 28 del 1998 - Articoli 2 e 3 Decreto Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n.28 - Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212
Obbligatorietà per gli stabilimenti balneari di presentare gli atti di aggiornamento catastale dei manufatti realizzati sull’area demaniale, qualora posseggano i requisiti del D.M. n. 28 del 1998 - Articoli 2 e 3 Decreto Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998, n.28 - Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
______________
Direzione Centrale Persone Fisiche,
Lavoratori Autonomi ed Enti non
Commerciali
Risposta n. 372
OGGETTO: Obbligatorietà per gli stabilimenti balneari di presentare gli atti
di aggiornamento catastale dei manufatti realizzati sull’area
demaniale, qualora posseggano i requisiti del D.M. n.28 del 1998
Articoli 2 e 3 Decreto Ministero delle Finanze 2 gennaio 1998,
n.28 - Interpello articolo 11, comma a), legge 27 luglio 2000, n.
212.
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
L'Associazione Alfa (di seguito, “Associazione”) dichiara che, nel mese di
febbraio 2019, il Comune di Beta ha inviato una nota a ciascuno dei propri
iscritti, con la quale li invitava a presentare gli atti di aggiornamento catastale
delle strutture in concessione.
Nella suddetta nota si evidenziava che gli atti di aggiornamento, in virtù
delle istruzioni operative contenute nella circolare prot. num. 216473 del 7
dicembre 2016, emanata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto,
Cartografia e Pubblicità Immobiliare, dovevano essere presentati direttamente dal
concessionario.
L'Associazione istante, pertanto, nell’interesse di alcune imprese balneari
(espressamente indicate) su associate, chiede di conoscere se le stesse siano
tenute, come richiesto dal Comune Beta, a presentare gli atti di aggiornamento
catastale dei manufatti realizzati sull’arenile demaniale, sebbene tali costruzioni
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non rientrino in nessuna delle categorie richiamate nella suddetta circolare e per
le quali è previsto tale obbligo.
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Associazione ritiene che i concessionari di stabilimenti balneari non
siano obbligati a presentare gli atti di aggiornamento catastale nel caso in cui
sull’area demaniale concessa siano stati realizzati manufatti di tipologia diversa
da quelli rientranti nelle categorie “A”, “B” e “C” indicate nella circolare n.
TRA/DINFR 2592 del 4 marzo 2008, emanata congiuntamente dal Ministero dei
Trasporti, dall'Agenzia del Territorio e dall'Agenzia del Demanio.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Al fine di esprimere un parere sul quesito posto occorre preliminare
affrontare il tema della riconducibilità o meno di un bene alla nozione di “unità
immobiliare” e, pertanto, richiamare le norme che regolano l’iscrizione in
Catasto dei beni immobili, allo scopo di chiarire quali siano le opere per le quali
scaturisce l’obbligo di accatastamento.
Al riguardo, in linea con il parere fornito dalla Direzione Centrale Servizi
Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare – Settore Servizi Catastali
(prot.9989 del 29/07/2019), si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 4 del Regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 “si considerano come immobili urbani i
fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti (...). Sono
considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti,
stabilmente assicurati al suolo”.
Il successivo articolo 5 definisce il concetto di “unità immobiliare
urbana” prevedendo che si considera tale “ogni unità di immobile che, nello stato
in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un proprio reddito”.
Tale nozione è stata meglio precisata dall’articolo 40 del d.P.R. 1° dicembre
1949, n. 1142, secondo cui “ogni fabbricato, porzione di fabbricato od insieme di
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fabbricati che appartenga allo stesso proprietario e che, nello stato in cui si
trova, rappresenta, secondo l'uso locale, un cespite indipendente”.
Successivamente, il decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n.
28 ha precisato:
- all’articolo 2, comma 1, che “L’unità immobiliare è costituita da una
porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati
ovvero da un’area che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale,
presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale”;
- all’articolo 2, comma 3, secondo periodo, che “sono considerate unità
immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati
al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia
funzionale e reddituale”;
- all’articolo 3 che costituiscono oggetto dell’inventario catastale, con il
conseguente obbligo di dichiarazione da parte dei soggetti interessati, tutte
le “unità immobiliari”, come definite all’articolo 2 del medesimo decreto.
Pertanto, in base alle predette disposizioni, al fine di poter annoverare tra le
“unità immobiliari” un manufatto, anche solo semplicemente appoggiato al
suolo, occorre che siano contemporaneamente soddisfatti, oltre ai requisiti di
“autonomia funzionale e reddituale del bene” anche quello della “stabilità nel
tempo”.
In tale contesto normativo, la circolare M_TRA/DINFR 2592 del 4 marzo
2008 (emanata congiuntamente dal Ministero dei Trasporti, dall’Agenzia del
Demanio e dall’Agenzia del Territorio, finalizzata a definire le procedure di
allineamento delle banche dati gestite dalle suddette amministrazioni) ha fornito,
tra l’altro, indicazioni operative relativamente alle richieste di concessione di
beni demaniali che prevedano la realizzazione di opere oggetto di
accatastamento, annoverando tra queste le seguenti tipologie:
- “A” costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato
semplice o misto;
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- “B” costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati
su piattaforma in cemento armato;
- “C” strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato
incernierate o affogate con calcestruzzo al basamento.
Il riferimento esplicito a tali tipologie di opere, contenuto nella citata
circolare, trae origine dalla circostanza che le stesse risultano sicuramente
caratterizzate da quei requisiti di cui all’articolo 2 del D.M. n. 28 del 1998,
previsti per le “unità immobiliari” (beni soggetti, quindi, ad obbligo di
accatastamento), anche con riferimento alla “stabilità nel tempo” (attesa la
tipologia costruttiva delle opere citate) richiamata al secondo periodo del comma
3 del medesimo articolo 2.
La stessa circolare ha, altresì, precisato che “le indicazioni (…) non
modificano (…) le modalità di svolgimento dei procedimenti di competenza dei
destinatari (…) che restano disciplinati dalle norme vigenti” e che “ciascuna
delle scriventi amministrazioni si riserva di integrare, ove necessario, le
indicazioni riguardanti unicamente i dati di propria competenza”.
Con specifico riferimento alla disciplina catastale, non può, ad esempio,
escludersi che anche altri manufatti, laddove rispondenti ai requisiti di cui
all’articolo 2 sopra citato, siano soggetti ad obbligo di dichiarazione in Catasto,
come ad esempio nel caso di “manufatti prefabbricati ancorché semplicemente
appoggiati al suolo [e quindi non solo su piattaforma in cemento armato
incernierati o affogati con calcestruzzo al basamento], quando siano stabili nel
tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.
Tanto premesso, si rappresenta che la circostanza che la suddetta circolare
non faccia esplicita menzione ad altre tipologie di manufatti non si traduce per
queste nell’insussistenza dell’obbligo di accatastamento, essendo, invece,
necessario, verificare la loro rispondenza ai requisiti di cui al citato D.M. n. 28
del 1998. Si consideri, ad esempio, la remota possibilità che manufatti
prefabbricati di rilevanza catastale, realizzati quindi per essere stabili anche nel
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tempo, possano essere semplicemente poggiati su un arenile, senza un’interposta
piattaforma di sostegno in conglomerato cementizio armato.
Per completezza si conclude che con la nota prot. n. 216473 del 7
dicembre 2016 (richiamata dall’istante), la Direzione Catasto, Cartografia e
Pubblicità Immobiliare, nel fornire ulteriori chiarimenti operativi in merito
all’accatastamento degli stabilimenti balneari su area demaniale e nel ribadire
l’obbligo di accatastamento delle tipologie di opere richiamate nella circolare
M_TRA/DINFR 2592 del 2008, ha precisato, altresì, che nel caso di “concessioni
demaniali prive di costruzioni non sussiste (…) l’obbligo di accatastamento”.
Tale indicazione è riferita alle concessioni di arenili senza autorizzazione alla
realizzazione di manufatti di rilevanza catastale, e trae origine dall’assenza di
mutazioni dello stato del bene dato in concessione (l’arenile rimane nel suo stato
fisico originario anche dopo il rilascio della concessione).
La concessione, in assenza di interventi edilizi (ovvero trasformazioni
oggettive del bene), rappresenta, sotto il profilo eminentemente catastale, una
modifica soggettiva che ne definisce amministrativamente i diritti di
utilizzazione.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che sussiste l’obbligo alla
presentazione degli atti di aggiornamento catastale dei manufatti realizzati
sull’area demaniale, qualora questi ultimi posseggano i requisiti di cui al citato
D.M. n. 28 del 1998.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
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