Una piattaforma di prenotazioni alberghiere che non gestisce direttamente i pagamenti è obbligata a comunicare i dati delle transazioni secondo il D.lgs. 32/2023?
Spiegato da FiscoAI
Sì, secondo l'Agenzia delle Entrate, la piattaforma è considerata "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione" anche se non gestisce direttamente gli incassi. Il D.lgs. 32/2023 attua la Direttiva DAC 7 dell'UE, che richiede ai gestori di piattaforme digitali di comunicare dati sui venditori e sulle attività intermedie, indipendentemente da chi materialmente riscuota i corrispettivi. La norma include infatti "qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo", senza che la gestione diretta dei pagamenti sia presupposto necessario. Non è rilevante nemmeno che la piattaforma operi solo in Italia: gli obblighi informativi riguardano sia attività transfrontaliere che nazionali, per garantire efficacia delle norme e parità di condizioni nel mercato interno. L'Istante deve quindi adempiere agli obblighi di adeguata verifica fiscale e comunicare all'Agenzia delle Entrate le informazioni sui venditori, le attività intermedie, i corrispettivi e gli identificativi dei conti finanziari, secondo le modalità stabilite dai Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Applicazione del D.lgs. 1° marzo 2023 n. 32 – Obbligo di segnalazione dati piattaforme digitali - pdf
Testo normativo
Divisione Contribuenti
Direzione Centrale Grandi
contribuenti e internazionale
Risposta n. 122/2024
OGGETTO: Applicazione del D.lgs. 1° marzo 2023 n. 32 – Obbligo di segnalazione
dati piattaforme digitali.
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente
QUESITO
La società ''Alfa'' (anche ''Istante'' o ''Società''), attiva nel settore del turismo
''incoming'', si occupa, anche per il tramite di una piattaforma di prenotazione alberghiera
operante solo in Italia, della promozione e commercializzazione del territorio.
La piattaforma, agendo quale intermediaria tra il ''venditore'' (struttura
alberghiera) ed il cliente finale, non gestisce direttamente né le transazioni né i
pagamenti. Essa, inoltre, non trattiene alcun dato sensibile come, ad esempio, il numero
di carta di credito del cliente.
La tipologia dell'attività svolta ha fatto insorgere nell'Istante un'incertezza in
ordine alla sussistenza dell'obbligo di comunicare i dati delle operazioni avvenute sul
Pagina 2 di 7
proprio portale alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 1° marzo 2023, n. 32 (anche
''Decreto''), emanato in ''Attuazione della Direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22
marzo 2021 recante la modifica della Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale.''.
I dubbi dell'Istante riguardano le nozioni di ''piattaforma'' e di ''corrispettivo''
illustrate, rispettivamente, alle lettere a) ed l) dell'articolo 2 del citato Decreto.
La Società sottolinea che la piattaforma non accredita alcun corrispettivo al
venditore per l'attività pertinente da questi esercitata.
La struttura alberghiera, difatti, incassa il corrispettivo direttamente dal cliente
mentre alla Società viene riconosciuta una commissione per l'attività di intermediazione
svolta.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'Istante ritiene di poter presentare la comunicazione richiesta dal Decreto nella
qualità di ''gestore di piattaforma escluso'' in quanto la propria piattaforma, pur ospitando
attività pertinenti qualificate, ''non gestisce direttamente per nessuna di esse corrispettivi
e/o incassi e non opera in alcuno Stato membro se non in Italia''.
Riguardo a tale ultimo aspetto, a sostegno della sua soluzione, la Società rinvia
all'articolo 13 del Decreto, rubricato ''Procedura per la scelta di un unico Stato membro
ai fini della comunicazione. ''.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Pagina 3 di 7
La Direttiva del Consiglio del 22 marzo 2021 (in prosieguo, ''DAC 7'' o
''Direttiva''), in considerazione della necessità di contrastare le frodi, l'evasione
e l'elusione fiscale facilitate dalla rapida digitalizzazione dell'economia registrata
negli ultimi anni, ha modificato la Direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale, impegnando gli Stati membri dell'Unione europea ad
adottare le misure necessarie affinché i gestori di piattaforme digitali acquisiscano e
comunichino alle competenti Amministrazioni fiscali, in vista del successivo scambio
di informazioni, una serie di dati concernenti i venditori presenti e le attività negoziate
sulle piattaforme.
La dimensione transfrontaliera dei servizi offerti tramite i gestori di piattaforme
ha reso, infatti, estremamente difficile per le Amministrazioni fiscali acquisire le
informazioni sufficienti a controllare correttamente i ricavi realizzati dagli operatori
attraverso il web specie nei casi in cui i proventi transitano attraverso piattaforme stabilite
in giurisdizioni estere.
I gestori delle piattaforme sono nella posizione migliore per raccogliere e
verificare le informazioni necessarie su tutti i venditori che utilizzano una piattaforma
digitale specifica.
Pertanto, l'introduzione di un obbligo di comunicazione standardizzato da parte
dei gestori delle piattaforme digitali e il conseguente scambio di informazioni tra gli Stati
possono consentire alle Amministrazioni fiscali di acquisire questi dati e ricostruire i
corretti volumi d'affari che si generano sulle stesse piattaforme.
Peraltro, tenuto conto della crescente rilevanza del ruolo delle piattaforme digitali,
riconosciuta ormai a livello internazionale, nel 2020 sono state elaborate in ambito
Pagina 4 di 7
OCSE le ''Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in
the Sharing and Gig Economy'' (di seguito, ''Model Rules''), accompagnate dal relativo
Commentario.
Si tratta di un modello di norme che garantiscono uno scambio di informazioni
valutato equivalente a quello disciplinato dalla DAC 7 (cfr. il Considerando 16
della Direttiva), nell'ottica di estendere la cooperazione amministrativa anche alle
giurisdizioni non appartenenti all'Unione europea, riducendo al contempo gli oneri di
compliance per i gestori di piattaforme.
L'Italia ha dato attuazione alla DAC 7 con il citato d.lgs. 1° marzo 2023, n. 32.
Coerentemente a quanto stabilito dalla Direttiva, il Decreto impone ai gestori di
piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. ''gestori di piattaforma con
obbligo di comunicazione'') l'obbligo di: i) espletare le procedure di adeguata verifica in
materia fiscale ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme (articoli
da 3 a 7 del Decreto); ii) comunicare all'Agenzia delle entrate, al fine del successivo
scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i
venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai
venditori in relazione a tali attività e, se conosciuti, gli identificativi dei conti finanziari
sui quali vengono accreditati i corrispettivi (cfr. gli articoli 10 e 11 del Decreto).
L'applicazione degli obblighi derivanti dalla DAC 7 decorre dal 1° gennaio 2023.
Con Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. prot. 406671/2023
del 20 novembre 2023 e n. prot. 406671/2024 del 30 gennaio 2024 sono state individuate,
tra l'altro, le modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di
piattaforma obbligati.
Pagina 5 di 7
In particolare, ai sensi del punto 8 del citato Provvedimento del 20 novembre
2023, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere le informazioni richieste avvalendosi
dei servizi telematici appositamente messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
Con riferimento alla questione in esame, la scrivente ritiene che le descritte attività
di intermediazione tra strutture ricettive e clienti finali, gestite per il tramite di una
piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, consentano di configurare in capo
all'Istante lo status di ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione''.
Si osserva, in particolare, che la piattaforma di cui si avvale la Società,
consentendo l'interazione tra strutture ricettive e clientela, assicura ai venditori l'efficace
e mirato svolgimento delle proprie attività.
Essa, pertanto, integra i requisiti funzionali richiesti dalla Direttiva e ritualmente
ripresi dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto, secondo cui la piattaforma è
''qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le
applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti
allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali
utenti'' (sottolineatura aggiunta).
Non sembra, inoltre, conferente l'obiezione dell'Istante in merito al fatto che la
piattaforma non si occupi della gestione degli incassi per le attività pertinenti ospitate.
Si osserva, al riguardo, che l'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto, nel
prevedere che la nozione di ''piattaforma'' ''include qualsiasi accordo per la riscossione
e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente'', è volto a
comprendere nel perimetro definitorio anche accordi di pagamento e riscossione del
Pagina 6 di 7
corrispettivo, senza che tale funzione costituisca presupposto necessario ai fini della
qualificazione di una piattaforma rilevante.
Sul punto, il paragrafo 4 del Commentario alle Model Rules che rappresentano
un utile strumento ermeneutico chiarisce che la ''definizione di ''piattaforma''
comprende anche operazioni di raccolta del corrispettivo dagli utenti, in vista del
pagamento di tale corrispettivo al venditore, in tutto o in parte, o dopo la fornitura
dell'attività pertinente'' (enfasi aggiunta alla traduzione non ufficiale).
In tal senso depone anche la circostanza che, tra le informazioni da comunicare,
enucleate dall'articolo 11 del Decreto, figura l'identificativo del conto finanziario sul
quale viene accreditato il corrispettivo, solo ove conosciuto dal gestore di piattaforma
con obbligo di comunicazione, potendo, dunque, tale pagamento essere eseguito anche
direttamente in favore del venditore o di altro soggetto cui è intestato il conto.
Parimenti non risulta ostativa all'attribuzione della qualifica di ''gestore di
piattaforma con obbligo di comunicazione'' la circostanza che la piattaforma operi solo
in Italia.
Come sottolineato dal Considerando 10 della Direttiva, gli obblighi informativi
in esame coinvolgono ''sia le attività transfrontaliere che quelle non transfrontaliere, al
fine di garantire l'efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del
mercato interno, la parità di condizioni e il principio di non discriminazione''.
L'articolo 13 del Decreto, a cui l'Istante rinvia, riguarda la diversa ipotesi in cui un
soggetto si qualifichi come ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' in più
di uno Stato membro. In tal caso, al fine di evitare la duplicazione delle comunicazioni
e in un'ottica di semplificazione amministrativa, è prevista la possibilità che il ''gestore
Pagina 7 di 7
di piattaforma con obbligo di comunicazione'' si qualifichi come tale solo in Italia, con
le modalità di cui al punto 3 del menzionato Provvedimento del 20 novembre 2023.
Per i suesposti motivi si ritiene che l'Istante assuma, con riferimento alle
attività descritte in premessa, la qualifica di ''gestore di piattaforma con obbligo
di comunicazione'' divenendo, pertanto, destinataria degli adempimenti previsti dagli
articoli 10 e ss. del Decreto.
IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Interpello AdE 32/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il D.lgs. 1° marzo 2023 n. 32 è il riferimento normativo per gestori di piattaforme digitali, DAC 7, obblighi di comunicazione dati, adeguata verifica fiscale e scambio informazioni con amministrazioni fiscali estere. Commercialisti e consulenti devono verificare se i loro clienti rientrano nella qualifica di "gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione" per intermediazione, sharing economy, attività pertinenti e corrispettivi, indipendentemente dalla gestione diretta dei pagamenti.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.